Solidarietà e pensioni. Pensioni maturate non si toccano, Cassazione è chiara

di Franco Abruzzo
Pubblicato il 13 Aprile 2015 - 08:50 OLTRE 6 MESI FA
 Solidarietà e pensioni. Pensioni maturate non si toccano, Cassazione è chiara

Foto Lapresse

MILANO – Pensioni e solidarietà. Si torna a parlare di contributi di solidarietà sulle pensioni già erogate, un attentato ai diritti acquisiti. Quello che deve essere ben chiaro a tutti è che i diritti acquisiti non si toccano, le pensioni in essere non si riducono.

Mi rivolgo in particolare al Consiglio di amministrazione dell’Ingi, l’istituto di previdenza dei giornalisti italiani, perché legga e rilegga con attenzione le norme in vigore e la tenga bene in evidenza nel caso di una possibile, forse imminente, riforma delle pensioni e dell’imposizione di prelievi di solidarietà sugli assegni già stabiliti e in essere.

Come è sempre avvenuto in passato, si possono aumentare i contributi a carico delle aziende e dei giornalisti in attività, e si possono modificare le prestazioni riducendole.

Ma senza alcun effetto retroattivo dice la Corte di Cassazione: “I diritti acquistati e gli importi pensionistici già maturati non possono in nessun caso essere messi in discussione. Le Casse non possono ricorrere ai prelievi di solidarietà, istituto che esula totalmente dalla loro sfera di autonomia decisionale”.

C’è chi vorrebbe, in tema di pensioni e di ammortizzatori sociali, allineare l’Inpgi all’Inps. Ma a quel punto cesserebbero le ragioni dell’esistenza dell’Istituto. Le difficoltà dell’ente sono collegate anche alle pensioni di anzianità, che si possono conquistare a 57 anni di età con 35 anni di contributi, ma con un abbattimento permanente dal 5 al 20 per cento. Queste pensioni (incentivate dagli editori su vasta scala) hanno messo e mettono oggi in crisi i conti della Fondazione. La legge Fornero non si applica alle Casse privatizzate nel 1994: per quanto tempo ancora?

Intanto, negli ambienti giornalistici milanesi e romani circolano con insistenza voci su provvedimenti del Cda dell’Inpgi diretti a tagliare le pensioni future e anche quelle in essere nonché ad introdurre prelievi di solidarietà sugli assegni in essere. Appare opportuno che i consiglieri dell’Istituto procedano in fretta  ad un’attenta rilettura del coordinato disposto dell’articolo 13 dello Statuto dell’Inpgi e dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 509/1994 nonché dei giudicati della Corte Costituzionale e della giurisprudenza della Cassazione sul punto.

Secondo una traduzione meditata di tali norme si può dire che per l’Inpgi/1, – unica Cassa per legge sostitutiva dell’Inps – la delibera di modifica del Regolamento inerente le forme previdenziali e assistenziali gestite dall’Istituto in favore dei giornalisti  professionisti, pubblicisti e praticanti (titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica), può essere adottata solo sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale Fieg/Fnsi e portata all’approvazione dei Ministeri vigilanti (LAVORO ed ECONOMIA).

Ciò significa che sulle pensioni in essere della gestione principale dell’Inpgi (o Inpgi/1) il CdA dell’Inpgi non  può assolutamente intervenire per  via amministrativa, perché é materia del tutto estranea alla contrattazione collettiva nazionale. Ma, come è sempre avvenuto in passato, il CdA può aumentare i contributi a carico delle aziende e dei giornalisti in attività, e può  pure modificare le prestazioni riducendole. Ma senza alcun effetto retroattivo.

Non si possono introdurre prelievi sulle pensioni come alcuni stravaganti e impreparati consiglieri dell’Inpgi hanno proposto a titolo di ipotesi (1% sugli assegni fino a 30mila euro; 2% sugli assegni da 31 a 60mila euro; 4% sugli assegni da 61 a 91mila euro, mentre gli assegni superiori a  91 mila euro subiscono, ex legge 147/2013, prelievi del 6, 12 e 18 per cento). Il divieto per il CdA dell’Inpgi di introdurre prelievi é peraltro in linea con quanto sentenziato recentemente per ben due volte di seguito  dalla Cassazione civile.  La sentenza  n. 26102/2014 viene sintetizzata qui appresso dallo studio Cataldi:

“I contributi di solidarietà introdotti d’imperio dagli Enti previdenziali privati per moderare le pensioni più alte e far quadrare l’equilibrio finanziario, proprio non piacciono alla Suprema Corte. La sentenza n. 26102/2014, depositata l’11 dicembre scorso, ha infatti giudicato illegittimo il prelievo di solidarietà per il quinquennio 2009/2013 imposto ai pensionati della Cassa dei Dottori Commercialisti, per contrarietà al principio di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento. Come già affermato nelle sentenze nn. 11792/2005, 25029/2009 e 20235/2010, secondo i giudici della Cassazione: “Una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l’Ente previdenziale debitore non può con un atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell’articolo 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo”. Pertanto, i diritti acquistati, gli importi pensionistici già maturati, non possono in nessun caso essere messi in discussione.  Per preservare l’equilibrio finanziario e garantire l’erogazione futura delle prestazioni, dunque, le Casse previdenziali professionali possono agire su altre leve – AD ESEMPIO: AUMENTANDO LE ALIQUOTE, RIPARAMETRANDO I COEFFICIENTI O MODIFICANDO I CRITERI DI CALCOLO DEI TRATTAMENTI –, ma non possono ricorrere ai prelievi di solidarietà, istituto che esula totalmente dalla loro sfera di autonomia decisionale”.

Pertanto i consiglieri dell’Inpgi meditino molto attentamente sul da farsi e rispettino leggi, regolamenti, giudicati costituzionali  e giurisprudenza della Cassazione nonché   soprattutto la Costituzione.