Trattativa Stato-mafia, storia di un “testimone eccellente”

di Michele Marchesiello
Pubblicato il 30 Ottobre 2014 - 05:46 OLTRE 6 MESI FA
Trattativa Stato-mafia, storia di un "testimone eccellente"

Giorgio Napolitano

ROMA – Decisamente le aule di giustizia non godono del favore degli italiani e delle istituzioni repubblicane. Non c’è quasi cittadino che – convocato come teste – non si senta in obbligo di precisare al giudice che si accinge a interrogarlo che lui “…per carità, non è mai entrato prima in un tribunale”, luogo che, evidentemente, getta un ombra di sospetto su chiunque si trovi a doverlo frequentare.

Lo stesso Codice di Procedura Penale – mantenendo in vita per il Presidente della neonata Repubblica il modello ispirato all’idea sacrale di Regalità – stabilisce che il Presidente non può in nessun caso essere sentito come teste “fuori dalla sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato” ( art.205 c.p.p.). A differenza di quanto stabilito per i presidenti delle Camere,del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale ( il cui analogo diritto, peraltro in forma attenuata, viene giustificato con la necessità di non distoglierli dalle funzioni cui sono preposti) l’obbligo di essere sentito nella propria sede è assoluto e non richiede giustificazione alcuna. Nemmeno volendolo, il Capo dello Stato potrebbe decidere di abbandonare il Quirinale per recarsi come un qualunque cittadino in un’aula di Tribunale . La deroga a questa rigorosa e vagamente grottesca inamovibilità sarebbe percepita come una intollerabile “deminutio capitis” .

L’aura di sacralità che circonda la figura del Presidente come “Sacro Teste” si traduce non solo nella sua immunità, ma addirittura – per contagio – in quella del luogo che lo ospita e racchiude.

E’proprio in virtù di questo curioso residuo della regalità, che si è ritenuto di escludere dall’udienza in cui il Presidente Napolitano ha reso ( o è stato costretto a rendere ) la propria testimonianza nel processo sulla famosa “Trattativa”, sia il pubblico, che la stampa che – infine – gli imputati , anche nella forma meno invasiva della videoconferenza.

Quanto meno, si sarebbe potuto ammettere – come nelle aule statunitensi – un “disegnatore processuale” incaricato di registrare visivamente quanto si svolgeva nella sala del Bronzino, molto opportunamente nota come “sala oscura”.
Passi , per così dire, per il pubblico e anche per la stampa, il cui accesso può in teoria venire escluso quando la pubblicità possa recare pregiudizio agli interessi della giustizia.

Diverso discorso deve farsi per gli imputati, la cui partecipazione all’escussione dei testi è elemento fondamentale per il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa. La Corte di Palermo li ha esclusi per ragioni connesse alla speciale immunità che investe la sede presidenziale e che, si è detto, avrebbe addirittura precluso l’accesso agli agenti di scorta agli imputati (inconveniente peraltro ovviato dalla teleconferenza).

In realtà , è vero che – negando qualsiasi forma di partecipazione degli imputati all’escussione del Sacro Teste – si sono poste le basi per una più che seria eccezione di nullità dell’atto ( e di tutti quelli ad esso connessi ).

L’imputato ha il diritto, questo si certamente “sacro”, di difendersi nel processo e in ogni sua fase. La stessa idea di ‘giusto processo’ si fonda su questo diritto che non conosce deroghe. Esso è sancito dalla nostra Costituzione ma – in termini ancor più specifici e puntuali – dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo , la quale, all’articolo 6 comma 3d, stabilisce che l’accusato ha diritto di “(…) esaminare o far esaminare i testimoni a carico…”

La scelta circa l’esaminare o il fare esaminare i testimoni a carico fa capo all’interessato e non certamente al tribunale . Non serve invocare l’immunità, principio il cui valore deve sicuramente cedere di fronte a quello superiore del diritto di difesa. Solo l’accusato può rinunciare all’esame diretto, delegando il proprio difensore: ma, nel caso in esame, vi era stata la richiesta di assistere personalmente all’escussione e – comunque – non si poteva privare l’imputato della possibilità di suggerire al difensore, nell’ambito chiaramente irripetibile del contro-esame testimoniale, nuove o più precise e pregnanti domande da porre al teste.

La questione non è irrilevante né pretestuosa: non si tratta di un “cavillo”, ma di un principio la cui inviolabilità viene seriamente messa in dubbio anche da una sola eccezione , per quanto “eccellente” e addirittura ammantata di regalità repubblicana.