Cassazione: le intercettazioni non sono prova se non è registrato il crimine

di Pierluigi Roesler Franz
Pubblicato il 26 Luglio 2014 - 13:24 OLTRE 6 MESI FA

 

Cassazione: le intercettazioni non sono prova se non è registrato il crimine

La Corte di Cassazione: le intercettazioni non sono prova se non è registrato il crimine

ROMA – Basta una intercettazione a condannare un imputato? Si se viene registrato mentre commette il reato, no quando siano solo un “frammento” della ricostruzione della colpevolezza.

La Corte di Cassazione ha fissato il punto, trattando il caso di due carabinieri, Efisio Floris e Donato Sasso, della compagnia di Muggia (Trieste) che hanno fuso il motore della loro auto di pattuglia. L’autista era esperto, forse non c’era olio, ma una sghignazzata tra i due militari della pattuglia ha insospettito i loro superiori, che avevano installato microfoni nascosti nell’auto, indagando su altre malefatte di altri militari in servizio sempre a Trieste.

La risata è stata presa come prova sufficiente dai vari gradi di giudizio militare, ma per la Corte di cassazione non basta con il risultato di questa sentenza in cui le Sezioni unite penali della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale insorto in tema di utilizzabilità delle conversazioni o comunicazioni intercettate, hanno affermato che queste intercettazioni costituiscono corpo di reato, e come tali possono essere acquisite ed utilizzate nel processo penale, solo se integrino ed esauriscano di per sé la fattispecie criminosa, e non anche quando ne costituiscano solo un frammento”.

Si potrebbe quasi dire che se nella intercettazione si sente l’assassino mentre uccide quella è prova, se l’assassino viene intercettato mentre parla del delitto, forse non basta alla condanna. La Polizia e il Pm acquisiscono con l’intercettazione la notizia del reato: poi devono indagare per trovare le prove, sembra essere la tesi della Cassazione.

La vicenda è riferita in tutta la sua complessità nella sentenza della Cassazione (Sezioni Unite Penali, Presidente G. Santacroce, Relatore A. M. Lombardi)  del 26 giugno 2014, che è stata depositata il 23 luglio 2014.

Il testo completo della motivazione dell’importante sentenza costituisce lettura da specialisti ed  scaricabile dal sito della Corte di cassazione.