Cassazione: sì ai bed and breakfast nei condomini

di Pierluigi Franz
Pubblicato il 24 Novembre 2014 - 08:22 OLTRE 6 MESI FA
Cassazione: si ai bed and breakfast nei condomini

Cassazione: si ai bed and breakfast nei condomini

ROMA – Bed and breakfast: si possono fare anche se il condominio non lo vuole, perché non c’è cambio di destinazione d’uso, parola della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 24707 del 20 Novembre 2014).
Segnalo questo articolo di Licia Albertazzi pubblicato sul sito dello Studio Cataldi.

Chi vuole aprire un’attività di bed and breakfast può farlo anche all’interno di un condominio senza che tale attività comporti una variazione della destinazione d’uso.

E non c’è neppure bisogno dell’approvazione dell’assemblea dato che non si tratta di un’attività che può arrecare pregiudizio agli altri condomini.

A dare il via libera a un fenomeno in costante crescita è la Corte di Cassazione (sentenza n. 24707/2014) secondo cui le attività di bed and breakfast e di affittacamere non comportano un utilizzo diverso degli immobili da quelle che sono le “civili abitazioni” e non possono determinare danni per gli altri condomini.

Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour un condominio citato in giudizio i proprietari di alcuni appartamenti per aver esercitato attività di bed and breakfast in violazione del regolamento condominiale.

Il condominio aveva chiesto di bloccare le attività di B&B facendo appello a una disposizione del regolamento in base alla quale sarebbe stato vietato destinare appartamenti ad uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato.

In primo grado il tribunale aveva bloccato le attività ma la sentenza è stata poi ribaltata in corte d’appello con una decisione confermata poi dalla suprema corte di Cassazione.

Correttamente i giudici di merito avevano anche evidenziato come la destinazione a “civile abitazione” fosse proprio un presupposto per potervi svolgere un’attività di bed and breakfast”.

Nella parte motiva della sentenza la Corte afferma che è sì facoltà dei regolamenti condominiali, adottati in via di accordo tra i condomini, prevedere limitazioni alle destinazioni d’uso degli appartamenti; ma che tali limitazioni devono essere espresse, non potendo desumere in via interpretativa alcuna limitazione aggiuntiva.