Corte Costituzionale: no intesa tra Stato e Unione Atei UAAR

di Pierluigi Franz
Pubblicato il 11 Marzo 2016 - 05:50 OLTRE 6 MESI FA
Corte Costituzionale: no intesa tra Stato e Unione Atei UAAR

Corte Costituzionale: no intesa tra Stato e Unione Atei UAAR

ROMA – Non potranno essere avviate trattative finalizzate alla stipulazione di un’Intesa tra lo Stato e l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR). Lo ha stabilito ieri la Corte Costituzionale con una sentenza, che si acclude, destinata a far discutere. E’ stato così accolto un ricorso per “conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato” promosso dal Governo nei confronti della decisione n. 16305 del 2013 emessa dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione.

Nel ricorso la Presidenza del Consiglio, assistita dall’Avvocatura generale dello Stato, aveva chiesto ai giudici di palazzo della Consulta di affermare che non può essere sindacata in sede giudiziaria la deliberazione con cui lo stesso Consiglio dei ministri avesse negato ad un’associazione l’avvio delle trattative finalizzate alla stipulazione dell’Intesa tra lo Stato e una confessione religiosa non cattolica, prevista dall’art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Il caso trae origine da una richiesta di avvio delle trattative avanzata dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), bocciata dal Consiglio dei ministri in quanto tale associazione non rivestirebbe i caratteri della confessione religiosa. Da qui il ricorso dell’UAAR al Tar e al Consiglio di Stato ed infine alle sezioni unite della Corte di cassazione, chiamate a pronunciarsi proprio sulla sussistenza di un sindacato giudiziario su tale atto governativo.

Oggetto del “conflitto tra poteri” era, dunque, la decisione resa dalla Suprema Corte che aveva affermato la sindacabilità della deliberazione governativa. La sentenza dei giudici del “Palazzaccio” di piazza Cavour partiva dal presupposto che la stipulazione dell’intesa di cui al terzo comma dell’art. 8 della Costituzione fosse finalizzata ad assicurare l’eguaglianza delle confessioni religiose, garantita dal primo comma della medesima disposizione, e che, pertanto, il Governo avesse l’obbligo giuridico di dare avvio alle trattative, previa semplice richiesta di un’associazione.

La Corte costituzionale ha, però, accolto con alcune precisazioni il ricorso del Governo, annullando in via definitiva il verdetto emesso tre anni fa dalla Cassazione.

E’ stato innanzitutto ricostruito il significato che assume, nell’ordinamento costituzionale italiano, l’intesa prevista dal terzo comma dell’art. 8 della Costituzione tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica. Richiamando propri precedenti, la Corte costituzionale ha ribadito che la citata norma della Carta repubblicana è preordinata ad estendere ai rapporti con tali confessioni il cd. “metodo bilaterale”, qualora sia necessario introdurre regole volte a riconoscere le esigenze specifiche di queste ultime. Ed ha anche precisato che, nel sistema costituzionale, le intese non sono una condizione che i pubblici poteri possano imporre allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire di libertà di azione e di organizzazione, o di giovarsi dell’applicazione delle norme loro destinate in tutti i settori dell’ordinamento. Tale uguaglianza è infatti garantita a tutte le confessioni religiose – abbiano o non abbiano stipulato un’intesa – dagli artt. 3, 8, primo e secondo comma, e 19 della Costituzione.

Esistono, invece, ragioni costituzionali ed istituzionali che depongono per l’insindacabilità giudiziaria della decisione governativa di non avviare trattative ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. In tale direzione depone, anzitutto, il cd. “metodo bilaterale”, sotteso all’art. 8, terzo comma, Cost., che pretende una concorde volontà delle parti già nel decidere se avviare la trattativa. In secondo luogo, la Corte osserva come una pretesa all’avvio delle trattative non è configurabile, in quanto non è tutelabile una pretesa soggettiva alla conclusione delle stesse, con la stipulazione dell’intesa. Infine, la Corte ritiene che l’individuazione dei soggetti da ammettere o meno alle trattative, nonché la decisione di avviarle o non avviarle con un determinato interlocutore, sono scelte che impegnano la discrezionalità politica del Governo, di cui quest’ultimo può essere chiamato a rispondere solo di fronte al Parlamento.

La Corte precisa, tuttavia, che il diniego governativo di avvio delle trattative non può produrre, nell’ordinamento giuridico, effetti ulteriori rispetto a quelli cui è specificamente preordinato. In particolare, tale atto, qualora si fondi sul presupposto che l’associazione richiedente non sia una confessione religiosa – come avvenuto nel caso da cui è originato il presente conflitto – non può determinare conseguenze negative sulla sfera giuridica dell’associazione stessa. Ciò in virtù dei principi espressi dagli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione. Ne consegue la sindacabilità in sede giudiziaria dell’atto che, in contesti diversi da quelli attinenti alla stipulazione dell’intesa, neghi ad una associazione di carattere religioso l’applicazione di regole giuridiche dettate per tutte le confessioni, e ciò faccia fondandosi sull’atto governativo che non concede l’avvio delle trattative sul presupposto dell’assenza, nell’associazione richiedente, della qualità di confessione religiosa.

 

Corte Costituzionale: non potranno essere avviate trattative finalizzate alla stipulazione di un’Intesa tra lo Stato e l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR)