Furto di notte in un ristorante va punito come un furto in casa? Il dubbio arriva in Cassazione

di Pierluigi Roesler Franz
Pubblicato il 1 Febbraio 2017 - 06:03 OLTRE 6 MESI FA
Furto di notte in un ristorante vale come furto in casa? Il dubbio arriva in Cassazione

L’articolo di Altalex

Il furto in un ristorante o in un qualunque locale commerciale vale come il furto in casa, anche se commesso dopo l’orario di chiusura? Il 30 marzo prossimo la Cassazione a sezioni unite dovrà affrontare un problema di diritto penale di non facile soluzione. Altalex riporta il caso di una condanna per furto aggravato decisa in primo grado e in Appello, finita sul tavolo dei giudici della Quinta sezione della Cassazione.

L’imputato era stato condannato per furto in abitazione (articolo 624 bis, terzo comma del Codice penale) aggravato dall’ex articolo 625 primo comma, n. 2. Ma secondo l’avvocato dell’uomo accusato di furto, che ha fatto ricorso prima in Appello e poi in Cassazione, un ristorante in orario di chiusura non può essere definito un “luog di privata dimora”. La questione è controversa. Altalex prova a spiegarla riprendendo una nota di Alfredo Montagna tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer:

Il furto nei locali commerciali può essere punito come quello in abitazione, e ciò anche se commesso in orario di chiusura? La parola alle Sezioni Unite, alle quali è stata rimessa la questione con ordinanza 9 gennaio 2017, n. 652 accolta con decreto Primo Presidente del 16 gennaio 2017.

I giudici di legittimità erano stati chiamati ad esaminare un caso nel quale la Corte di appello aveva confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 624 bis, terzo comma (perché aggravato ex art. 625, primo comma, n. 2), del codice penale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 624 bis c.p. e al concetto, cui fa riferimento tale norma, di “luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora“. In particolare il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che possa considerarsi luogo di “privata dimora” un ristorante, ed ancor più laddove è stato considerato “luogo di privata dimora” un esercizio commerciale durante l’orario di chiusura.

Nel ricorso viene contestata da un lato la configurabilità del ristorante come “privata dimora”, e dall’altro che ciò possa ritenersi durante l’orario di chiusura e dopo essersi accertato che nessuno fosse presente nel locale. Da ciò si sosteneva dovesse escludersi che, al momento del furto, nell’esercizio commerciale si stessero concretamente svolgendo “atti della vita privata“.

Il collegio della quinta sezione, cui il ricorso era stato assegnato, ha evidenziato come i motivi di doglianza imponessero una riflessione di carattere generale sulla nozione di “privata dimora accolta dalla giurisprudenza nelle diverse fattispecie del codice penale e processuale penale nelle quali essa viene in considerazione.

Infatti la interpretazione della nozione di “privata dimora” come rilevante ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 624 bis (e cioè il riferimento a ” luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora”, ha fatto registrare un radicato e consistente contrasto.

Sul tema, osserva l’ordinanza di rimessione, prevale l’orientamento interpretativo fondato sul rilievo che per “luogo di privata dimora” possa intendersi pure ogni luogo che serva all’esplicazione di attività culturali, professionali e politiche ovvero nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.

Un secondo orientamento ha diversamente affermato che fosse criterio discretivo la considerazione della pubblica accessibilità del luogo, reputata incompatibile con la nozione di privata dimora; e sul punto la sezione remittente evidenzia che il criterio della libera e pubblica accessibilità risulta adottato, anche qui non senza contrasti, anche dalla giurisprudenza formatasi in tema di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., che richiama i luoghi di cui all’art. 624 bis.

In merito è stato precisato che costituisce “luogo di privata dimora” ogni ambiente in cui le persone autorizzate a soggiornarvi siano titolari di uno “ius excludendi alios” e che sia in concreto idoneo a proteggere il diritto alla riservatezza, consentendo lo svolgimento di atti di vita privata.

L’ordinanza di rimessione sottolinea come i maggiori problemi interpretativi si pongono, infatti, per quei luoghi nei quali si svolge una attività lavorativa e che, per le caratteristiche della stessa attività posta in essere, siano accessibili anche a un numero indeterminato di persone.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale la presenza o meno di persone non può costituire una ragione per escludere o includere un luogo tra quelli di privata dimora, qualora esso rientri, per le sue caratteristiche intrinseche, tra quelli nei quali, anche solo parzialmente e non continuativamente, la persona svolga atti della propria vita privata o la propria attività lavorativa.

Così si è affermato che rientra nella nozione di “luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora” qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, compreso un esercizio commerciale in orario di chiusura.

Secondo un altro orientamento interpretativo, i luoghi di svolgimento di attività lavorativa potrebbero essere considerati di privata dimora solo se, al momento della commissione del fatto di reato, possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alla predetta attività.

Alla luce di quanto sopra il Collegio ha ritenuto che fosse indispensabile un intervento delle Sezioni Unite sullo specifico tema della interpretazione dell’art. 624 bis cod. pen., ma necessario anche per superare i contrasti che si delineano nella discussione più generale sulla possibilità di individuare un concetto di “luogo di privata dimora” che sia unitario ed unificante per tutte le ulteriori fattispecie che ne fanno riferimento.

Esigenza condivisa dal Primo Presidente, che, con decreto del 16 gennaio 2017, ha conseguentemente fissato l’udienza del 30 marzo 2017 per la soluzione della questione.

La decisione in sintesi

Esito del ricorso:

  1. rimessione alle sezioni unite per l’udienza del 30 marzo 2017

Precedenti giurisprudenziali:

– per la tesi restrittiva:

  • Cassazione penale, Sezione V, sentenza 30 giugno 2015, n. 265694
  • Cassazione penale, sezione II, sentenza 26 maggio 2015, n. 24763

– in senso contrario:

  • Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 26 gennaio 2016, n. 12256
  • Cassazione penale, Sezione V, sentenza 10 marzo 2015, n. 18211

Riferimenti normativi:

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