Pensione di reversibilità: spetta a coniuge divorziato liquidato con unico assegno?

di Pierluigi Franz
Pubblicato il 28 Maggio 2017 - 08:47 OLTRE 6 MESI FA
Pensione di reversibilità: spetta a coniuge divorziato liquidato con unico assegno?

Pensione di reversibilità: spetta a coniuge divorziato liquidato con unico assegno?

ROMA – La pensione di reversibilità spetta ad un coniuge divorziato che aveva incassato in un’unica soluzione l’assegno di divorzio? Lo dovranno stabilire le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione dovranno stabilire se il coniuge divorziato, dopo la morte dell’altro coniuge, ha diritto o no ad ottenere da un ente previdenziale la pensione di reversibilità (od una quota di essa) qualora fosse stato stabilito in suo favore il pagamento dell’assegno di divorzio in un’unica soluzione.

La Prima Sezione civile della Suprema Corte, presieduta da Maria Cristina Giancola, ha infatti rilevato un contrasto interpretativo sorto sul tema all’interno del “Palazzaccio” di piazza Cavour tra la stessa Prima Sezione e la Sezione Lavoro, e con ordinanza interlocutoria di 10 pagine (é la n. 11453 del 10 maggio scorso, scaricabile dal sito, ha quindi trasmesso gli atti al Primo Presidente.

Nel caso esaminato la vedova divorziata di un pensionato alla quale l’ex marito aveva corrisposto l’assegno di divorzio in un’unica soluzione aveva sinora visto respinte le sue richieste in tribunale e in corte d’appello a Messina perché per i giudici aveva ormai perso il requisito della titolarità attuale del diritto all’assegno previsto dalla legge n. 898 del 1970 (artt. 5 e 9).
Motivo: il versamento dell’assegno di divorzio in un’unica soluzione dell’assegno era stato di fatto equiparato ad una sorta di pagamento una tantum che non darebbe poi diritto alla successiva quota di pensione di reversibilità proprio perché mancherebbe una periodica erogazione economica in suo favore. Di qui il ricorso della donna in Cassazione per ottenere ugualmente la pensione di reversibilità, in quanto l’interpretazione restrittiva da parte dei giudici siciliani violerebbe anche gli articoli 3, 27 e 38 della Costituzione.

La prossima sentenza delle Sezioni Unite dovrà quindi risolvere definitivamente la delicata questione giuridica e si rifletterà anche nelle casse dell’INPS e di altri enti previdenziali.