Pensioni, blocco perequazione: alla Corte Costituzionale da Palermo il quesito

di Pierluigi Roesler Franz
Pubblicato il 24 Marzo 2014 - 09:03| Aggiornato il 6 Novembre 2020 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni, blocco perequazione: alla Corte Costituzionale da Palermo il quesito

Corte Costituzionale (foto Lapresse)

ROMA – Mercoledì 26 marzo sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale da parte del Tribunale di Palermo del blocco della perequazione delle pensioni per il biennio 2012-2013. L’ordinanza è iscritta al n. 35 del 2014 del Registro della Corte Costituzionale

Per il Tribunale di Palermo (ordinanza 6 novembre 2013) il blocco della perequazione delle pensioni deciso dal Governo Monti è  incostituzionale.

Costituisce interessante lettura il testo integrale dell’ordinanza del 6 novembre 2013 con cui la sezione Lavoro del Tribunale di Palermo nella vertenza tra il dott. Giuseppe Cardinale (difeso dai legali delal Federmanager) e l’INPS ha rimesso alla Corte Costituzionale l’esame della questione di legittimità costituzionale delle norme volute dal Governo Monti nella parte in cui hanno decretato il blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il biennio 2012/2013. Le norme (fissate nel decreto legge n. 201 del 2011) violerebbero sei articoli (2, 3, 23, 36, 38 e 53) della Carta fondamentale.

Il blocco della perequazione ha colpito la quasi totalità dei giornalisti titolari di pensioni dirette (o anche di reversibilità) della Gestione Principale dell’INPGI perché sono quasi tutte di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, facendo così risparmiare all’Istituto nel solo biennio 2012/2013 circa 11 milioni di euro.

La circolare INPGI del 16 gennaio 2014 contiene le novità della perequazione concessa quest’anno, ma in minima parte dall’ultima legge di stabilità (n. 147 del 2013).

Di fatto si tratta, però, di una sorta di “elemosina” di circa 10 euro netti al mese ben distante dall’effettiva rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, ma varata dal Parlamento con l’unico obiettivo di farla ritenere sufficiente dalla Corte Costituzionale.

Va peraltro sottolineato che il blocco totale o parziale ha effetti pratici pesantissimi perché per i pensionati INPGI la perdita di denaro é sostanziosa e permanente, e quindi irreversibile, a meno che la Corte Costituzionale bocci la normativa in tutto o in parte.

Legge di Stabilità, ripristinata la perequazione per il periodo 2014-2016

 

CIRCOLARE INPGI DEL 16 gennaio 2014

Dopo il blocco della perequazione in vigore negli anni 2012-2013 per le pensioni fino a 3 volte il minimo INPS (circa 19.000 euro annui lordi), la legge di stabilità 2014 ha ripristinato l’adeguamento dei trattamenti pensionistici all’inflazione.

La manovra, per il biennio 2014-2016, riconosce la perequazione alle pensioni secondo il seguente meccanismo:

•1,20% per gli importi pensionistici complessivi rientranti nella fascia fino a euro 19.321,77 ( 3 volte minimo INPS);

• 1,14% per gli importi pensionistici complessivi rientranti nella fascia tra euro 19.321,77 e euro 25.762,36 (tra 3 e 4 volte minimo INPS);

• 0,90% per gli importi pensionistici complessivi rientranti nella fascia tra euro 25.762,36 e euro 32.202,95 (tra 4 e 5 volte minimo INPS);

• 0,60% per gli importi pensionistici complessivi rientranti nella fascia tra euro 32.202,95 e euro 38.643,54 (tra 5 e 6 volte minimo INPS);

• 0,48% per gli importi pensionistici complessivi superiori ad euro 38.643,54 (superiori 6 volte minimo INPS).

Rispetto al passato, tuttavia, la legge di stabilità 2014 prevede che le suddette aliquote siano applicate all’importo complessivo rientrante nella fascia di appartenenza e non più in base alla ripartizione per scaglioni. Per esempio, ad una pensione di 30.000,00 euro annui lordi verrà applicata l’aliquota secca dello 0,90% sull’intero importo (30.000,00 x 0,90% = 30.270,00) e non più l’1,20% (per la parte fino a 19.321,77 euro) + 1,14 (per la parte da 19.321,77 a 25.762,36 euro ) + 0,90% (per la parte da 25.762,36 a 30.000,00 euro).

Sempre in base alla norma, per l’anno 2014, le pensioni superiori a 38.643,54 euro (6 volte il minimo INPS) saranno perequate ma soltanto sino a tale limite, al quale sarà applicata una percentuale di perequazione dello 0,48%. Quindi, tali trattamenti pensionistici si vedranno applicato un importo fisso di perequazione di euro 185,49. A titolo di esempio, una pensione di importo annuo lordo pari a euro 60.000,00 – perequata secondo il meccanismo sopra indicato – ammonterà ad euro 60.185,49.

Inoltre la legge ha previsto che, negli anni 2015-2016 anche gli importi complessivamente superiori a 6 volte il minimo INPS si vedranno riconosciuto l’adeguamento all’inflazione nella misura del 45% dell’indice di perequazione sull’intero trattamento pensionistico.

Ordinanza Cardinale INPS – Guarda e scarica il Pdf