Processo penale, rivoluzione: via reati minori: nudismo, atti osceni, ingiuria

di Pierluigi Franz
Pubblicato il 8 Aprile 2014 - 06:47 OLTRE 6 MESI FA
Processo penale, rivoluzione: via reati minori: nudismo, atti osceni, ingiuria

Processo penale, rivoluzione: via reati minori: nudismo, atti osceni, ingiuria

ROMA – Mini rivoluzione in vista per il processo penale. Sarà innanzitutto abrogato il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero in Italia. Scompariranno anche le contravvenzioni per atti contrari alla pubblica decenza (come il monokini o il nudismo integrale in spiaggia), disturbo del riposo delle persone, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive nonché i reati di ingiuria, danneggiamento, atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni, falsità in atti in scritture private, usurpazione, sottrazione di cose comuni, appropriazione di cose smarrite, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, invasione di terreni o edifici e tutta una lunga serie di altri reati minori.

Tra breve saranno sostituiti da sanzioni amministrative anche pesanti: possono infatti essere variabili in alcuni casi da 5 mila a 50 mila euro, ma quando venisse irrogata la sola sanzione pecuniaria sarà, tuttavia, possibile estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari al 50% con uno sconto della metà. La giustizia penale sarà comunque fortemente alleggerita perché la competenza su tutte queste materie passerà al giudice civile.
Verranno anche trasformati in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali, fermo restando il diritto al risarcimento del danno,  è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione delle seguenti materie: 1) edilizia e urbanistica; 2) ambiente, territorio e paesaggio; 3) alimenti e bevande; 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) sicurezza pubblica; 6) giochi d’azzardo e scommesse; 7) armi ed esplosivi; 8) elezioni e finanziamento ai partiti; 9) proprietà intellettuale e industriale.

E’ l’effetto della legge «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili» (331-927-B), definitivamente approvata in un testo unificato dalla Camera il 2 aprile scorso su proposta dell’onorevole Donatella Ferranti (Pd) e di altri 38 deputati. Attualmente il provvedimento é in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Spetterà quindi al governo Renzi, in stretta aderenza alla delega ricevuta dal Parlamento, attuare entro 18 mesi, su proposta del Ministro della giustizia e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, questa importante mini riforma della giustizia, che trasformerà decine di reati e contravvenzioni finora punibili anche con l’arresto o la reclusione in sanzioni da pagare in moneta sonante. Insomma, molti reati saranno così depenalizzati e al posto del carcere ci saranno solo multe in euro.
Va in proposito ricordato che, anche se si potrebbe attendere fino ad un anno e mezzo prima che la riforma divenga realmente operativa, molti penalisti sono sin d’ora pronti a dare battaglia, chiedendo il congelamento dei processi penali interessati, invocando il principio giuridico in base al quale è direttamente applicabile la norma penale più favorevole al reo. Di conseguenza dopo il voto vincolante del Parlamento tutta la serie di reati indicati dalla mini riforma sono di fatto già in coma profondo in attesa della loro definitiva sparizione.
Per quanto riguarda l’ingresso e il soggiorno illegale di uno straniero in Italia sarà cancellato il reato previsto dall’art. 10 bis del testo unico sull’immigrazione approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che puniva il trasgressore con un’ammenda in sede penale da 5 mila a 10 mila euro. Questa violazione non finirà più sulla fedina penale dello straniero, ma sarà sostituita da una sanzione amministrativa. Va tuttavia precisato che sarà conservato rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi già adottati in materia.
Vediamo in particolare quali i reati oggi puniti dal codice penale saranno trasformati in illeciti amministrativi:
1) atti osceni, delitto previsto dall’articolo 527, primo comma, del codice penale. Di conseguenza non rischierà più la condanna in sede penale chi, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni. Finora era, invece, punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni;
2) pubblicazioni e spettacoli osceni, previsto dall’articolo 528 del codice penale, ma limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma. Subirà quindi solo una sanzione amministrativa chi, allo scopo di farne commercio o distribuzione o di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce in Italia, acquista, detiene, esporta, o mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, nonché chi fa commercio, anche se clandestino, degli stessi oggetti prima indicati o li distribuisce o espone pubblicamente. Costoro erano sinora puniti con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a 103 euro.
Verranno poi trasformate in illeciti amministrativi le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale:

1) articolo 652 del codice penale (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto), che era punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 309 euro e con l’arresto da 1 a 6 mesi o con l’ammenda da 30 euro a 619 euro se il colpevole dava informazioni o indicazioni mendaci;

2) articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), che puniva con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 chi, mediante schiamazzi o rumori, o abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturbava le occupazioni o il riposo delle persone, o gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici (si applicava, invece, l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità);

3) articolo 661 del codice penale (abuso della credulità popolare), che puniva  con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a euro 1.032 chi pubblicamente cercava con qualsiasi impostura, anche gratis, di abusare della credulità popolare, se dal fatto poteva derivare un turbamento dell’ordine pubblico;

4) articolo 668 del codice penale (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive), che puniva con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 309 chi recitava in pubblico drammi o altre opere o dava in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’autorità oppure chi faceva rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’autorità. La sanzione era congiunta se il fatto era commesso contro il divieto dell’autorità;

5) articolo 726 del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza), che puniva con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro chi in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compiva atti contrari alla pubblica decenza. Si ricorda, a ad esempio, che a partire dal 1978  la Cassazione è stata costretta più volte ad occuparsi della violazione di questa norma per stabilire se era reato o no il seno nudo in spiaggia, giungendo anche a conclusioni diametralmente opposte (per la maggior parte dei casi assolvendolo, in alcuni condannandolo e in altri demandando la decisione addirittura ad una sorta di impossibile referendum a posteriori tra i bagnanti presenti quel giorno in riva al mare). La depenalizzazione sarà quindi accolta molto favorevolmente dai naturisti che non rischieranno più il processo penale.

Viene poi trasformato in illecito amministrativo anche il reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevedeva la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a mille euro, purché l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non eccedesse il limite complessivo di 10 mila euro annui. Resterà comunque fermo il principio per cui il datore di lavoro non risponderà mai a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Ed ancora saranno trasformate in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:

1) l’articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici), che puniva con un’ammenda da 20 a 200 euro o con l’arresto fino a 2 anni la violazione sia della legge n. 234 del 1931, sia dell’art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067;
2) l’articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, che puniva con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 516 a 5.160 euro chi, abusivamente ed a fini di lucro concedeva in noleggio o comunque concedeva in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore od eseguiva la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche;
3) l’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506 in tema di denunzia dei beni che nell’immediato dopoguerra erano stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione sotto l’impero del “sedicente governo repubblicano”. Si era, infatti, disposto che tutte le persone che si trovavano in possesso di beni già appartenenti a cittadini o stranieri di razza ebraica, dovessero farne denuncia all’ufficio di pubblica sicurezza o ai Carabinieri del luogo, o al sindaco del loro Comune sotto pena dell’arresto;
4) l’articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329 che puniva con l’ammenda da lire 25 a 100 euro o
con l’arresto fino a tre mesi chi ometteva di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto in un macchinario di cui avesse il possesso o la detenzione od ometteva di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l’alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità;

5) l’articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che puniva con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 51 a 516 euro l’installazione o l’esercizio di   impianti di  distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione;

6) l’articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che puniva con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 516 a 2.064 euro chi non osservava le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione era subordinata per la coltivazione delle relative piante.
Infine, saranno abrogati una ventina di reati oggi sanzionati dal codice penale, che verranno sostituiti da una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell’offeso, indichi tassativamente: 1) le condotte alle quali si applica; 2) l’importo minimo e massimo della sanzione; 3) l’autorità competente ad irrogarla. Queste sanzioni pecuniarie civili dovranno essere proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’arricchimento del soggetto responsabile, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Ecco l’elenco della ventina di reati destinati a scomparire: 
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III del codice penale, “Della falsità in atti (artt. 482-493 bis codice penale)”, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all’articolo 491 c.p., reati oggi punibili da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 3 anni.
Si tratta in particolare: a) della falsità materiale commessa dal privato; b) della falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; c) della falsità in registri e in notificazioni; d) della falsità in scrittura privata compreso un testamento olografo; e) della falsità in foglio firmato in bianco sia in atto privato che in atto pubblico; f) delle altre falsità in foglio firmato in bianco; g) dell’uso di atto falso; h) della soppressione, distruzione e occultamento di atti veri; i) della falsità di documento informatico pubblico o privato; l) della falsità di copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.
2) il reato di ingiuria, previsto dall’articolo 594 del codice penale, che puniva con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 516 euro chi offendeva l’onore o il decoro di una persona presente o chi commetteva il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica oppure con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Se, invece,  l’offesa consisteva nell’attribuzione di un fatto determinato vi era la pena della reclusione fino ad 1 anno o della multa fino a 1.032 euro. Queste pene venivano aumentate se l’offesa era commessa in presenza di più persone;
3) il reato di sottrazione di cose comuni, previsto dall’articolo 627 del codice penale, che punivaa querela della persona offesa, con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da euro 20 a euro 206 il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessava della cosa comune, sottraendola a chi la deteneva;
4) il reato di usurpazione, previsto dall’articolo 631 del codice penale, che punivaa querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 206 chi, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuoveva o alterava i termini;
5) il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, previsto dall’articolo 632 del codice penale, che punivaa querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 206 chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, deviava acque, ovvero immutava nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi;
6) il reato di deviazione di invasione di terreni o edifici, previsto dall’articolo 633 del codice penale, che punivaa querela della persona offesa, con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da 103 a 1.032 euro chi invadeva arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.
Va, però, precisato che si continuerà, invece, a perseguire penalmente d’ufficio i reati di cui agli articoli 631, 632 e 633 del codice penale se si tratta di acque, terreni, fondi, o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico;
7) il reato di danneggiamento, previsto dall’articolo 635, primo comma, del codice penale, che punivaa querela della persona offesa, con la reclusione fino ad 1 anno o con la multa fino a 309 euro chi distruggeva, disperdeva, deteriorava o rendeva, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui;
8) il reato di appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito, previsto dall’articolo 647 del codice penale, che punivaa querela della persona offesa, con la reclusione fino ad 1 anno o con la multa da 30 a 309 euro: a) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropriava, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate; b) chi, avendo trovato un tesoro, si appropriava, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo; c) chi si appropriava di cose, delle quali fosse venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Nei casi previsti dalle lettere a e c, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa di cui si era appropriato, la pena era della reclusione fino a 2 anni e della multa fino a 309 euro.
Ecco il testo integrale dell’art. 2 della nuova legge: “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, visibile nella colonna di destra dello stampato Camera n. 331-927-B, in cui si riporta cioé il testo varato dal Senato il 21 gennaio 2014 definitivamente convalidato dall’assemblea di Montecitorio il 2 aprile scorso, cliccando su: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0015760.pdf

                                                                                                    ART. 2.
                       (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) alimenti e bevande;

4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

5) sicurezza pubblica;

6) giochi d’azzardo e scommesse;

7) armi ed esplosivi;

8) elezioni e finanziamento ai partiti;

9) proprietà intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione;

d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;

prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione;

f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l’autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:


a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all’articolo 491;

2) articolo 594;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all’articolo 639-bis;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall’articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;

c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a);

d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento
del danno dell’offeso, indichi tassativamente:


1) le condotte alle quali si applica;

2) l’importo minimo e massimo della sanzione;

3) l’autorità competente ad irrogarla;

e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’arricchimento del soggetto responsabile, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.