Tagli pensioni: contributo deducibile, Governo fuorilegge, puro odio sociale

di Pierluigi Roesler Franz *
Pubblicato il 21 Agosto 2014 - 07:23 OLTRE 6 MESI FA
 "contributo di solidarietà" sono fiscalmente detraibili dal reddito IRPEF a partire dalla prossima denuncia dei redditi.

Mauro Nori, dg dell’Inps: i “contributi di solidarietà” sono fiscalmente detraibili dal reddito IRPEF a partire dalla prossima denuncia dei redditi

RIPASSINO LEGISLATIVO ANCHE PER GLI SMEMORATI SUPERBUROCRATI DEL MINISTERO DEL LAVORO CHE RILANCIANO PUNTUALMENTE A MINISTRI E POLITICI L’IDEA DI NUOVI STRAVAGANTI TAGLI DELLE PENSIONI, SBAGLIANDO PERALTRO IN MODO CLAMOROSO ANCHE LE STIME DEL PRESUNTO GETTITO PER L’ERARIO.

IL MINISTRO POLETTI FORNISCA PIUTTOSTO I DATI SU QUANTO E’ SINORA AFFLUITO QUEST’ANNO NELLE CASSE DELLO STATO DAI VITALIZI DI EX DEPUTATI ED EX SENATORI SUPERIORI AI 91 MILA 250 EURO LORDI L’ANNO IN BASE ALL’ULTIMA LEGGE DI STABILITA’.

Ogni anno, puntualmente in piena estate e in vista della nuova legge di stabilità, gli uomini politici e di governo, istigati da superburocrati del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ipotizzano modifiche del sistema pensionistico al fine di contenere la spesa pubblica, ma ignorando o facendo volutamente finta di ignorare norme di legge già in vigore e creando così allarme tra i pensionati che, a differenza di altri contribuenti, stanno già versando da tempo il loro pesante obolo allo Stato.

Difatti tutte le pensioni, che rappresentano una “retribuzione differita nel tempo” (così sono state definite dalla Corte costituzionale), sono tassate con una trattenuta effettuata ogni mese dall’INPS e dagli altri competenti enti previdenziali di categoria, consentendo così allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni di introitare gran parte dei vitalizi senza alcuna possibilità di evasione fiscale.

Inoltre i pensionati, mantenendo le loro famiglie e spesso anche quelle dei loro nipoti, contribuiscono a far funzionare il sistema Paese perché spendono in Italia praticamente tutto ciò che resta loro in tasca.

Guarda caso, però, i politici si dimenticano spesso di 3 sostanziali distinte normative oggi in vigore che prevedono:

1) IL BLOCCO SOSTANZIALE DELLA PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI MEDIO-ALTE PER IL 3° ANNO CONSECUTIVO.

In base al comma 483 della legge di stabilità é stato di fatto reiterato il blocco della rivalutazione monetaria, congelando gli importi delle pensioni medio-alte che hanno così perso gran parte del potere di acquisto a differenza di quanto avvenuto normalmente sulle buste paga dei lavoratori dipendenti in attività di servizio. Dopo 2 anni di blocco totale (2012 e 2013) i titolari di pensioni superiori a 3 mila euro lordi al mese hanno avuto quest’anno una perequazione “addirittura” di ben 9 euro netti al mese! Ma potrà bastare questa elemosina rispetto ad un costo della vita – sempre crescente nell’ultimo triennio – a salvare il blocco dalla sua probabile incostituzionalità?

La legge di stabilità per il 2014 (e precisamente il comma 483 della legge n. 147 del 2013) con una terminologia astrusa, sibillina, desueta e in perfetto burocratese ha sconfessato del tutto il precedente meccanismo di rivalutazione dei vitalizi formato dalla sommatoria degli importi maturati nelle singole fasce. Solo a distanza di una ventina di giorni dall’approvazione della legge si é risolto a metà dello scorso gennaio il rebus dell’esatta interpretazione di questo semi-incomprensibile comma 483. E solo allora, contrariamente a quanto si pensava, si é scoperto che per il 2014 tutte le pensioni sarebbero state di nuovo rivalutate.

Ma alla fine la montagna ha partorito un topolino: si é trattato solo di un furbesco contentino del Governo e del Parlamento per milioni di pensionati con l’unico obiettivo di evitare un’eventuale sentenza di incostituzionalità della Corte costituzionale, perché altrimenti i vitalizi medio-alti sarebbero stati tagliati della rivalutazione monetaria Istat per il 3° anno consecutivo dopo il blocco deciso dal governo Monti per il 2012 e il 2013.

A conti fatti é risultato, però, che sulle pensioni medio-alte, cioé superiori a 38.643,54 euro lordi l’anno (circa 3 mila euro lordi al mese), la rivalutazione per il 2014 ammonta nientepopodimeno che a 185,49 euro lordi l’anno, cioé in media a circa 9 euro lordi al mese! (vedere allegato 1).

Davvero un bel recupero della svalutazione monetaria del 2012 e 2013! Ciò non é forse ben poca cosa rispetto al reale aumento del costo della vita (basti pensare solo ai prodotti alimentari, ai contratti d’affitto di casa, alle utenze domestiche, all’lva passata al 22%, all’Imu, alla Tares, alle addizionali regionali e comunali, alla benzina, alle assicurazioni, alle autostrade, ecc.)?

Va in proposito ricordato che in precedenza vi erano stati altri 3 blocchi annuali e che quanto “congelato” é ormai irrimediabilmente perduto per sempre da ogni pensionato e non può mai più essere recuperato, salvo una pronuncia favorevole della Corte costituzionale.

I politici credono davvero che i pensionati siano una categoria davvero così remissiva che può essere continuamente tartassata a differenza di altri contribuenti a parità di reddito o, peggio, di tanti evasori che non pagano le tasse?

Grazie a questi blocchi della perequazione l’Inps e lo Stato hanno così potuto risparmiare sinora miliardi di euro. Ma i politici hanno forse ringraziato i pensionati?

Come detto, l’ultima speranza é affidata alla sentenza della Corte Costituzionale, attesa entro la primavera 2015, dopo che il tribunale di Palermo, su ricorso della Federmanager, e la Corte dei Conti della Liguria, su ricorso di una pensionata, hanno contestato la reiterazione del blocco della rivalutazione monetaria Istat delle pensioni.
2) IL TAGLIO DELLE PENSIONI E DEI VITALIZI DI EX DEPUTATI ED ED EX SENATORI SUPERIORI A 91 MILA 250 EURO LORDI L’ANNO.

In base al comma 325 della legge di stabilità fino al 2016 é stato riconfermato il taglio delle pensioni superiori ai 91 mila 250 euro lordi l’anno fissato in misura addirittura maggiore rispetto a quello già bocciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 116 del giugno 2013 e che aveva comunque fruttato all’Erario appena 40 milioni di euro l’anno (una goccia nel mare del bilancio dello Stato).

Ma, incredibilmente, lo Stato dovrà a sorpresa restituire nel 2015 circa il 45% di quanto tagliato quest’anno. Infatti gli importi trattenuti sui vitalizi a titolo di “contributo di solidarietà” sono fiscalmente detraibili dal reddito IRPEF a partire dalla prossima denuncia dei redditi. Lo ha riconosciuto il Direttore Generale INPS Mauro Nori nel punto 3 del suo messaggio n. 4294 del 28 aprile 2014, scaricabile dal sito dell’INPS, aderendo a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012.

Ebbene, nessun politico, compreso il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, sembra conoscere questo piccolo particolare. Ciò significa che sono del tutto sbagliate le stime fatte a suo tempo dalla Ragioneria dello Stato, in quanto l’introito previsto per l’Erario per il comma 325 della legge n. 147 del 2013 viene di fatto a dimezzarsi o addirittura ad azzerarsi se la Consulta dovesse di nuovo bocciare il taglio come sancito un anno fa.

In ogni caso appare del tutto fuori luogo la riproposizione da parte del ministro Poletti di tagliare le pensioni per il 2015 destinando il ricavato ad un Fondo Pro Esodati perché tale Fondo, creato anche per aiutare i più indigenti tra i titolari di pensioni, é stato già istituito dal comma 126 della legge di stabilità per il 2014 e su tale Fondo potranno confluire gli introiti dei tagli sulle pensioni del 2014, come prevede espressamente il comma 325 (vedere allegato 2).

Piuttosto il ministro Poletti potrebbe cortesemente informare i cittadini su quanto ha sinora incassato l’Erario dai vitalizi degli ex deputati ed ex senatori pensionati con oltre 91 mila 250 euro euro, come prevede il comma 325 bis dell’ultima legge di stabilità? Nessuno oggi lo sa. Forse zero? Chissà?

Questo famigerato comma 325-bis fu introdotto in extremis dal Parlamento dopo che l’allora vice ministro dell’Economia Fassina, che aveva lanciato l’idea, ammise di essersi dimenticato di tradurla in pratica.

La norma prevede testualmente, sempre in burocratese che: “I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 325, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nell’esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto fruizioni pubbliche elettive, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.”

L’idea di Fassina, ma solo l’idea, era quella di colpire tutti i titolari di pensioni superiori ai 91 mila 250 euro lordi l’anno, ivi compresi i titolari di vitalizi superiori allo stesso “tetto”, cioé tra gli altri anche ex deputati ed ex senatori.

Nella pratica la norma approvata dalle Camere dice, però, un’altra cosa e consente di dribblare abilmente, aggirandola elegantemente, l’originaria idea di Fassina.

Sono insite, infatti, due distinte clausole sotterranee: la prima che il taglio dei vitalizi debba essere deliberato dalla Camera dei Deputati, dal Senato o da altri organismi costituzionali che beneficiano di un bilancio separato ed autonomo in virtù della cosiddetta “autodichia”. Pertanto il taglio fino ad allora non é operativo.

La seconda é che anche se divenisse operativo si lascerebbe aperta la porta per gli ex deputati ed ex senatori di ricorrere con pieno successo alla Corte Costituzionale perché i soldi frutto dell’eventuale taglio dei loro vitalizi superiori ai 91 mila 250 euro lordi l’anno non finirebbero nello stesso “pentolone” dove affluiscono le somme degli altri pensionati tagliati, cioé nel Fondo Pro Esodati o Pro pensionati indigenti, ma nel Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. Cioè in un Fondo che ha chiaramente natura tributaria.

Di conseguenza il citato comma 325-bis potrebbe incappare per questo motivo in una sentenza di illegittimità della Consulta, come già affermato nella decisione n. 116 del 2013.

In pratica i parlamentari hanno costruito una norma ad hoc – una specie di “specchietto per le allodole” – che ha fatto credere solo apparentemente di aver parificato gli ex deputati e gli ex senatori agli altri pensionati con oltre 91 mila 250 euro euro, mentre in realtà consentirebbe ad essi di ottenere al 100% in breve tempo il rimborso dell’eventuale taglio del loro vitalizio. Non é forse uno scandalo?

3) IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – ANCHE SE IN MISURA RIDOTTA – PER I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’ALBO CHE DA PENSIONATI CONTINUANO A LAVORARE.

L’obbligo di pagare i contributi previdenziali alla Gestione Separata degli enti sostitutivi dell’INPS (come l’INPGI 2) anche da parte di quei liberi professionisti iscritti all’Albo che da pensionati continuano ad effettuare prestazioni o collaborazioni di lavoro autonomo è frutto di un’invenzione legislativa di tre anni fa – si tratta del comma 12 dell’articolo 18 del decreto legge n. 98, convertito nella legge n. 111 del luglio 2011 (in questo caso fu il binomio Tremonti-Berlusconi ad introdurla) che si traduce in una sorta di esproprio legalizzato – quasi una tassazione mascherata – perché si costringono i pensionati iscritti ad un Albo professionale a continuare a pagare a vuoto contributi previdenziali, pur se in misura ridotta (ad esempio, i giornalisti pensionati che continuano a collaborare devono versare all’INPGI 2 il 5% più un eventuale 2% di competenza dell’editore se questi non pagasse), ma senza poi una concreta controprestazione perché difficilmente – anche per l’età avanzata – si godranno prima della morte una pensione supplementare connessa con questi contributi.

* Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati presso l’Associazione Stampa Romana

ALLEGATO 1

RIEPILOGO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI PER IL 2014 IN BASE ALLA LEGGE DI STABILITA’

La perequazione delle pensioni nel 2014, tenendo conto che il 100% dell’indice Istat é uguale a più 1,2% e che il trattamento minimo INPS é di 6.440,59 euro lordi l’anno, é stata suddivisa in 5 fasce distinte e separate, che non sono più cumulabili tra loro come avveniva in passato. Si fa presente che per le prime 4 fasce é prevista comunque dalla legge una clausola di parziale (e non totale) salvaguardia e che le somme perequate sono soggette a tassazione IRPEF:

1^ fascia: più 1,2% (= 100% dell’indice Istat) sulle pensioni di importo sino a 3 volte il minimo INPS (fino a 19.321,77 euro lordi l’anno). In pratica queste pensioni sono state rivalutate fino ad un massimo riconosciuto di 231,86 euro lordi l’anno (importo massimo della 1^ fascia).

Ma per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 483 lettera a) dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, secondo cui “Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto, l’aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”, tutte le pensioni comprese tra 19.321,77 euro lordi l’anno e 19.553,63 euro lordi l’anno vengono perequate fino a quest’ultimo importo di 19.553,63 euro lordi l’anno;

2^ fascia: più 1,14% (= 95% dell’indice) per quelle di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo INPS (da 19.321,78 euro lordi l’anno a 25.762,36 euro lordi l’anno). In pratica queste pensioni sono state rivalutate fino ad un massimo riconosciuto di 293,69 euro lordi l’anno (= cioé pari all’1,14% di 25.762,36 euro lordi l’anno).

Ma per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 483 lettera b) dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, secondo cui “Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”, tutte le pensioni comprese tra 25.762,36 euro lordi l’anno e 26.056,05 euro lordi l’anno vengono perequate fino a quest’ultimo importo di 26.056,05 euro lordi l’anno;

3^ fascia: più 0,90% (= 75% dell’indice) per quelle di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo INPS (da 25.762,37 euro lordi l’anno a 32.202,95 euro lordi l’anno). In pratica queste pensioni sono state rivalutate fino ad un massimo riconosciuto di 289,83 euro lordi l’anno (cioé pari allo 0,90% di 32.202,95 euro lordi l’anno).

Ma per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 483 lettera c) dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, secondo cui “Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”, tutte le pensioni comprese tra 32.202,95 euro lordi l’anno e 32.492,78 euro lordi l’anno vengono perequate fino a quest’ultimo importo di 32.492,78 euro lordi l’anno;

4^ fascia: più 0,60% (= 50% dell’indice) per quelle di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo INPS (da 32.202,96 euro lordi l’anno a 38.643,54 euro lordi l’anno). In pratica queste pensioni sono state rivalutate fino ad un massimo riconosciuto di 231,86 euro lordi l’anno (cioé pari allo 0,60% di 38.643,54 euro lordi l’anno).

Ma per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 483 lettera d) dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, secondo cui “Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”, tutte le pensioni comprese tra 38.643,54 euro lordi l’anno e 38.875,40 euro lordi l’anno vengono perequate fino a quest’ultimo importo di 38.875,40 euro lordi l’anno;

5^ fascia: più 0,48% (= 40% dell’indice) per quelle di importo superiore a 6 volte il minimo INPS, cioè oltre i 38.643,54 euro lordi l’anno. In pratica queste pensioni sono state rivalutate in misura fissa per tutte fino ad un massimo riconosciuto di 185,49 euro lordi l’anno (= cioé pari allo 0,48% di 38.643,54 euro lordi l’anno).

In base alla legge di stabilità n. 147 quest’anno l’importo di questa fascia non è, però, variabile da un minimo ad un massimo, ma per effetto di quanto indicato nel comma 483 lettera e) dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 resta “congelato” al minimo nel 2014 (sarà, invece, applicato nel 2015 e 2016 nella misura del 45% dell’indice Istat). Si fa presente, come spiegato nella precedente 4^ fascia, che tutte le pensioni comprese tra 38.643,54 euro lordi l’anno e 38.875,40 euro lordi l’anno vengono perequate fino a quest’ultimo importo di 38.875,40 euro lordi l’anno.

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI: COSA PREVEDE TESTUALMENTE LA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2014 (N. 147 DEL 27 DICEMBRE 2013)

Comma 483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l’anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non é riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo é soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

ALLEGATO 2

NORME DELLA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2014 (n. 147 del 2013) CHE RIGUARDANO IL TAGLIO DELLE PENSIONI

ARTICOLO 1

COMMI:

A) RIMBORSO DEI TAGLI 2011 e 2012 SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 90 MILA EURO LORDI L’ANNO PER EFFETTO DELLA SENTENZA n. 116 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

180. Al fine di rimborsare le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2014 e 60 milioni di euro per l’anno 2015.

B) ULTERIORE NUOVO TAGLIO DELLE PENSIONI SUPERIORI A 90 mila 168 euro L’ANNO PER IL TRIENNIO 2014-2016

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.

Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.

126. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall’anno 2014 il contingente numerico di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell’articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l’anno 2014, di 135 milioni di euro per l’anno 2015, di 107 milioni di euro per l’anno 2016, di 46 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018, di 28 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l’anno 2014, di 197 milioni di euro per l’anno 2015, di 158 milioni di euro per l’anno 2016, di 77 milioni di euro per l’anno 2017, di 53 milioni di euro per l’anno 2018, di 51 milioni di euro per l’anno 2019 e di 18 milioni di euro per l’anno 2020»;

b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l’anno 2018, a 595 milioni di euro per l’anno 2019 e a 45 milioni di euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l’anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l’anno 2018, a 699 milioni di euro per l’anno 2019 e a 79 milioni di euro per l’anno 2020».

325-bis. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 325, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nell’esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto fruizioni pubbliche elettive, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

C) NON PIU’ DOVUTO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 300 MILA EURO ANNUI

400. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.