Biotestamento, libertà di morire senza dolore in arrivo… Se il Senato non riaffossa

di Riccardo Galli
Pubblicato il 21 Aprile 2017 - 14:03 OLTRE 6 MESI FA
Biotestamento, quali libertà di morire senza dolore... se il Senato non riaffossa

Biotestamento, quali libertà di morire senza dolore… se il Senato non riaffossa (foto Ansa)

ROMA – Biotestamento è quasi legge. Se e quando sarà una legge approvata dal Senato oltre che dalla Camera porterà una controllata e delimitata libertà di morire senza dolore. Libertà che oggi in Italia legalmente non c’è, respingere, fare a meno della sofferenza che comporta una vita prolungata artificialmente oltre la biologia in Italia è reato. Questo reato la legge sul biotestamento lo cancella e la libertà di morire senza dolore, di decidere di farlo, sembra in arrivo. Sembra…se il Senato non riaffossa il tutto. Può succedere, ci contano i non pochi parlamentari della destra e del centro che sostengono “la vita e il corpo siano di dio” e l’uomo non debba disporne.

In realtà secondo la legge appena approvata dalla Camera nessuno dispone a capriccio del proprio corpo. Semplicemente i pazienti potranno rifiutare le cure, l’alimentazione e l’idratazione forzata se privi di una speranza di guarigione o miglioramento. I medici potranno invece avvalersi di un’obiezione di coscienza, mascherata ma sostanziale, quando non condivideranno una simile decisione. E a tutti sarà garantita la libertà di morire senza sofferenze inutili. A patto, ovviamente, che la legge sul cosiddetto ‘Biotestamento‘ approvata alla Camera non venga affossata al Senato.

L’Aula di Montecitorio ha approvato, con 326 voti favorevoli e 37 contrari (4 astenuti), la proposta di legge sulle “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento sanitario”: il Biotestamento. Nulla a che vedere con l’eutanasia che resta esclusa dal nostro ordinamento e continua a costituire reato. Ma un netto passo avanti del nostro Paese in un settore dove una legge si attendeva da almeno un decennio, per intendersi dalla vicenda di Eluana Englaro, e dove sinora regnava un vuoto normativo che andava a discapito di pazienti e medici. Una legge che, tra l’altro, ci avvicina al resto dei Paesi che consideriamo ‘civili’ e che in materia si sono già dotati da tempo di una regolamentazione chiara. Il passaggio e l’approvazione della Camera non sono però che il primo passo, certamente importantissimo, che dovrà ora però passare al vaglio di Palazzo Madama dove le maggioranze sono diverse e dove i detrattori della norma promettono battaglia.

Da notare che il voto alla Camera ha visto formarsi una maggioranza pro biotestamento fatta di Pd, M5S, Mdp e Sinistra Italiana. Contro sostanzialmente Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia.

Ma cosa prevede la nuova legge che per i deputati ultrà-cattolici sdogana “la morte per fame e sete”? Prevede che “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere abbia il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi terapia o di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. Anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento” in atto. Definizione di ‘trattamento’ che comprende la nutrizione e l’idratazione forzate – o comunque artificiali – che vengono dunque equiparate a trattamenti sanitari. Sarà quindi possibile chiedere lo stop alla somministrazione o rifiutarli. Sarà poi possibile esprimere in anticipo – e da qui la definizione di ‘Biotestamento’ – le proprie volontà in previsione di una futura incapacità ad autodeterminarsi a seguito di malattie o incidenti.

Chiunque di noi, in altre parole, potrà decidere a quante e quali cure sarà sottoposto in caso di prognosi infausta, e lo potrà fare attraverso le Dat (disposizioni anticipate di trattamento). Dat che saranno vincolanti per il medico a meno che appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, oppure qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Per ora non esiste, perché non è stato istituito per mancanza di fondi, un registro nazionale e, di conseguenza, il ‘deposito’ delle Dat, varierà nelle forme e nei modi.

Quello che è stabilito è che dovranno essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o consegnata presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvederà all’annotazione in apposito registro, dove e se istituito, oppure presso le strutture sanitarie qualora si servano di modalità telematiche di gestione. Potranno poi essere espresse anche attraverso videoregistrazione o tramite dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Saranno rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, anche a voce in caso di emergenze o urgenza. Rifiuto delle cure e dell’alimentazione, disposizioni vincolanti ed esprimibili attraverso un ‘biotestamento’ ma anche divieto di accanimento terapeutico in caso di malattia terminale e libertà di non soffrire. E’ l’altro aspetto della nuova legge, meno pubblicizzato ma altrettanto importante, che va sotto la definizione di ‘terapia del dolore’.

Una formula che chi ha avuto la ventura di avere un parente o un amico malato terminale conosce sin troppo bene. Vale a dire quella terapia che evita al paziente sofferenze inutili attraverso la somministrazioni di farmaci sino alla sedazione profonda. Una pratica che già esiste, ma che ora viene finalmente autorizzata come diritto.

Secondo la legge, “il medico dovrà adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario, e sarà sempre garantita un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico dovrà astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico potrà ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore”, ovviamente con il consenso del paziente. Ai medici poi viene concessa quella che è un’obiezione di coscienza ‘tra le righe’.

Nella nuova norma non viene mai indicata con questa formula ma viene sancita la possibilità per i camici bianchi di rifiutarsi di “staccare la spina”. Un emendamento che ha modificato il comma 7 dell’articolo 1 della proposta di legge sul testamento biologico che, di fatto, riconosce al medico di non avere obblighi professionali qualora il paziente, ad esempio, gli chieda di sospendere terapie fondamentali per la vita, come la nutrizione e l’idratazione, o addirittura l’interruzione dei macchinari che lo tengono in vita.

Il che, tradotto, significa che viene riconosciuta al medico l’obiezione di coscienza, ma in modo non diretto, mentre il paziente in questione potrà avvalersi di altri medici della stessa struttura sanitaria. Buona o cattiva che sia (anche se in questo caso a parte alcune reazioni di ultras religiosi non si vede francamente cosa ci sia di male), la legge in questione dovrà ora essere approvata anche dal Senato della Repubblica, che potrà promuoverla, bocciarla o anche stravolgerla.