Custodia cautelare: dopo la riforma non si potrà più arrestare nessuno?

di Redazione Blitz
Pubblicato il 10 Gennaio 2014 - 06:28| Aggiornato il 6 Marzo 2015 OLTRE 6 MESI FA
Custodia cautelare: dopo la riforma non si potrà più arrestare nessuno? (LaPresse)

Custodia cautelare: dopo la riforma non si potrà più arrestare nessuno? (LaPresse)

ROMA – Viaggia spedita in Parlamento una riforma della custodia cautelare con la quale, secondo i detrattori, non si potrà più arrestare nessuno. La legge è stata approvata dalla Camera e passerà all’esame del Senato. Importanti i cambiamenti alla procedura penale previsti dal testo (A.C. 631-A), intitolato “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali”.

Innanzitutto prima di arrestare qualcuno, bisognerà avvertirlo: il giudice dovrà prima convocare per un interrogatorio l’indagato. Nel testo della legge si parla di “diritto di ascolto preventivo”. Alla fine dell’interrogatorio, l’arrestando sarà venuto a conoscenza dei sospetti che gravano sul suo conto, e potrà sempre decidere di darsi alla fuga per tempo o di inquinare le prove prima che la polizia giudiziaria bussi alla porta di casa sua.

Per garantire meglio i diritti dell’arrestando, le legge prevede “la collegialità del giudice per l’applicazione della misura cautelare in carcere”. In pratica, se ora è solo il Gip a decidere sulla custodia cautelare, con la riforma saranno tre giudici a stabilire se bisogna procedere all’arresto o meno. Cosa succederà? In molti tribunali minori trovare tre magistrati liberi per ogni custodia da disporre non sarà facile. Bruno Tinti, ex magistrato, commenta così sul Fatto Quotidiano:

“Ci bastano appena 23 giudici per ogni arrestato: 1 Pm, 3 Gip per decidere sulla cattura, 3 giudici del Tribunale della Libertà, 5 di Cassazione per il ricorso al Tribunale della Libertà, 3 giudici del Tribunale di primo grado, 3 giudici d’appello, 5 Giudici di Cassazione per la sentenza definitiva”.

Una volta arrestato, non ci saranno più limiti ai colloqui fra cliente e avvocato, tranne che in casi di criminalità organizzata, mafia e terrorismo. Ora per tutti il divieto è fino a cinque giorni dal momento dell’arresto. Cosa cambia? L’avvocato potrà da subito “istruire” l’imputato. Secondo Marco Travaglio il divieto di colloquio era
“una norma di elementare buonsenso per evitare che l’arrestato, prima dell’interrogatorio, venga istruito a tacere o a mentire secondo un copione prestabilito. Ora invece sarà un gioco da ragazzi per l’avvocato “formattare” l’arrestato per dettargli le cose da dire e quelle da non dire, i complici da inguaiare e i mandanti da salvare”
Se l’arrestando è incensurato, inoltre, viene limitata la custodia in carcere per reati puniti fino a 7 anni, come oggi è previsto per gli over 70 o per le donne in gravidanza.

Aggiunge Bruno Tinti che è già stato modificato il “contatore” della pena in carcere:

“Hanno già ridisegnato il calendario carcerario: 1 anno di prigione vale 5 mesi e mezzo; così, quando un giudice condanna uno stupratore a 10 anni, il suo avvocato gli strizza l’occhio e “tranquillo, 3 anni mal contati e sei fuori”. Hanno già stabilito che gli ultimi 4 anni di galera non contano, tornatevene a casa e ogni tanto andate a parlare con gli assistenti sociali; così, quando un giudice condanna un corruttore, frodatore fiscale, falsificatore di bilanci, inquinatore – a 4 anni (pene superiori non esistono, questa è la tariffa, persino B, con una frode milionaria, 4 anni si è preso), gli avvocati hanno già pronta la lista dei servizi di pubblica utilità più gettonati”.

La riforma cambia l’articolo 438 sulle parti civili, che saranno escluse dai processi con rito abbreviato. Ma oggi vengono trattati con rito abbreviato anche reati gravissimi, con pene fino a 30 anni. Il risultato sarà che anche le vittime di omicidio non potranno costituirsi come parte civile.

Altri aspetti della riforma potranno invece introdurre una qualche accelerazione ai processi.

Articolo 448 del codice di Procedura Penale: nel patteggiamento, il Pm e l’imputato potranno proporre ricorso in Cassazione contro la sentenza solo se l’accordo non sia tradotto fedelmente nella sentenza. Questi ricorsi, fatti per prendere tempo, oggi sono quasi sempre dichiarati inammissibili.

L’archiviazione più facile per i reati lievi: cambiando l’articolo 411 del C.p.p., saranno archiviati i procedimenti se il fatto commesso è di gravità particolarmente bassa.

Le pene pecuniarie saranno raddoppiate in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione: oggi è da 1.000 a 5.000 euro, diventerà da 2.000 a 10.000 euro.

No al ricorso “personale” in Cassazione: verrà escluso il diritto dell’imputato di proporre personalmente il ricorso per Cassazione. Oggi il 19% dei ricorsi sono “personali”, quasi tutti inammissibili.