Custodia cautelare: il testo della riforma

di Redazione Blitz
Pubblicato il 9 Gennaio 2014 - 19:50| Aggiornato il 6 Marzo 2015 OLTRE 6 MESI FA
Custodia cautelare: il testo della riforma

Custodia cautelare: il testo della riforma

ROMA – Dagli atti della Camera dei Deputati, fresco di approvazione, ecco il testo della riforma della custodia cautelare, proposta di legge A.C. 631-A, intitolata “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali”.

Il Pdf della proposta di legge – Gli emendamenti Elementi di compatibilità costituzionale

Il nuovo testo della proposta di legge A.C. 631-A è diretto a delimitare – con un effetto di riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari – l’ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale che interessano principalmente: la valutazione del giudice, l’idoneità della custodia in carcere, gli obblighi di motivazione del giudice, il procedimento.

Valutazione del giudice

Il provvedimento delimita la discrezionalità del giudice nella valutazione dei presupposti per l’applicazione delle esigenze cautelari.

E’ infatti escluso, nel corso delle indagini preliminari, che il riferimento a specifici comportamenti dell’indagato (es. rifiuto di rendere dichiarazioni, mancata ammissione degli addebiti, personalità desunta dai comportamenti) possa giustificare le esigenze cautelari.

Inoltre è introdotto il requisito dell’attualità del pericolo di fuga o di reiterazione del reato; né è consentito desumere la concretezza e l’attualità del pericolo di fuga o di reiterazione esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede nonché dalle modalità e circostanze del fatto addebitato.

E’ esclusa l’applicabilità – oltre che della custodia in carcere – anche degli arresti domiciliari:

quando il giudice ritenga che la eventuale sentenza di condanna non verrà eseguita in carcere (concessione della condizionale);
quando il giudice ritenga che, all’esito del giudizio, sia possibile sospendere l’esecuzione della pena con concessione di una misura alternativa.

Viene poi confermato il carattere residuale del ricorso al carcere e tale misura può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive (in luogo di “ogni altra misura”), anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

Inoltre, nell’ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice, su richiesta del PM, può anche applicare congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva (attualmente il giudice può solo sostituire la misura in corso con altra più afflittiva oppure applicare la prima con modalità più gravi).

Sono soppresse alcune disposizioni che favoriscono il ricorso alla custodia in carcere. Le disposizioni soppresse riguardano: l’obbligo per il giudice di revocare gli arresti domiciliari e applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione; il divieto per il giudice di concedere gli arresti domiciliari al condannato per evasione nei 5 anni precedenti al fatto per il quale si procede.

E’ poi ampliato il termine di efficacia delle misure interdittive (da 2 a 12 mesi).

Idoneità della custodia in carcere

Quanto all’applicazione della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità, la presunzione di idoneità della custodia in carcere continua a operare solamente con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i soli delitti di associazione sovversiva (art. 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (art. 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.).

Per altri reati gravi – tassativamente individuati – tra cui i reati di omicidio, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale – è possibile applicare la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.

Il riferimento alla ipotesi dell’eventuale soddisfacimento delle esigenze cautelari con altre misure viene incontro alla giurisprudenza costituzionale in materia.

Obblighi di motivazione

È fatto obbligo per il giudice – nel disporre la custodia cautelare in carcere – di spiegare i motivi dell’eventuale inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso dei cd. braccialetti elettronici.

Quanto al contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare con la finalità di rafforzare gli obblighi di motivazione da parte del giudice, è fatto obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice sia delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi alla base della misura restrittiva sia delle concrete e specifiche ragioni per le quali le indicate esigenze di cautela non possono essere soddisfatte con altre misure. Si intendono così evitare motivazioni delle esigenze cautelari “appiattite” su quelle del PM richiedente.

La mancanza di “autonoma valutazione” è considerata motivo di annullamento dell’ordinanza cautelare in sede di riesame.

Procedimento

E’ aumentato da due a dodici mesi il termine massimo di efficacia delle misure interdittive

E’ modificato, con più ampie garanzie per l’imputato, il procedimento di riesame presso il tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

L’udienza camerale – alla quale l’imputato può chiedere di apparire personalmente – se ricorrono giustificati motivi, può essere differita dal tribunale per un minimo di 5 ed un massimo di 10 giorni. Di pari periodo viene prorogato il termine di 10 gg. per la decisione (di annullamento, riforma o conferma) sull’ordinanza oggetto del riesame e per il relativo deposito dell’ordinanza da parte del tribunale.

Al mancato deposito in cancelleria, entro 30 gg. dalla deliberazione, dell’ordinanza del tribunale del riesame consegue la perdita di efficacia dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva.

Diventa, poi, possibile differire, per giustificati motivi, la data dell’udienza camerale del tribunale in sede di riesame delle ordinanze relative a misure cautelari reali (sequestro conservativo o preventivo).

Circa l’appello avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari personali, viene precisato che la decisione sull’appello del tribunale del riesame (entro 20 gg. dalla ricezione degli atti) sia assunta con ordinanza depositata in cancelleria entro 30 gg. dalla deliberazione.

Circa il ricorso per cassazione sulle ordinanze che dispongono misure coercitive nonchè su quelle emesse in sede di appello avverso ordinanza in materia di misure cautelari personali, sono escluse alcune ipotesi di ricorso da parte del PM.

Dopo l’annullamento con rinvio di un’ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva, il giudice del rinvio decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti e deposita in cancelleria l’ordinanza nei 30 gg. dalla deliberazione. La mancata decisione come il mancato deposito dell’ordinanza nei termini comportano la perdita di efficacia della misura coercitiva.