Comunali Milano 2016, ecco come si vota: FAC SIMILE SCHEDA

di Redazione Blitz
Pubblicato il 5 Giugno 2016 - 18:30 OLTRE 6 MESI FA
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Elezioni comunali Milano 2016: come votare FAC SIMILE SCHEDA

MILANO – Elezioni comunali 2016: come si vota? Domenica 5 giugno 2016 a Milano (e in altri 1362 comuni) si voterà per il primo turno delle elezioni amministrative. Gli elettori avranno tempo per votare dalle 7 di mattina alle 23 di sera.

Come si vota? A Milano si vota con una sola scheda, sulla quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e, a fianco di ciascuno, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

QUESTO IL FAC SIMILE (PDF)DELLA SCHEDA ELETTORALE DI MILANO

La scheda per votare il sindaco e il consiglio comunale sarà azzurra. L’elettore riceverà anche una scheda verde per votare il presidente di Municipio e il consiglio municipale. La modalità di voto per entrambe le schede è esattamente la stessa.

Nove candidati, diciassette liste: si va – in ordine di sorteggio – da Nicolò Mardegan a Giuseppe Sala detto Beppe. La prefettura ha pubblicato sul suo sito il fac-simile della scheda elettorale azzurra per le Comunali del 5 giugno. Dopo Mardegan, dall’alto verso il basso, ci sono Natale Azzaretto, Marco Cappato, Basilio Rizzo, Luigi Santambrogio, Gianluca Corrado e, nella seconda colonna, Maria Teresa Baldini, Stefano Parisi e Sala.

I due principali candidati – Stefano Parisi per il centrodestra e Beppe Sala per il centrosinistra – sono stati gli ultimi due nomi sorteggiati, e occupano quindi le ultime due posizioni sulla destra della scheda. Sul sito del Comune è poi possibile trovare una guida su come si vota per ilo sindaco, il consiglio comunale e i nove municipi.

 

Come votare (fonte: elezioni.comune.milano.it)

L’elettore, all’atto della votazione, riceve una scheda di colore azzurro (Pantone Process Blue U) e può votare nei seguenti modi:
a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato;
(Cfr. art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)

b) esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di Sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato-Sindaco prescelto.
(cfr. art.72, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

c) tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di Sindaco, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, si intende validamente votato solo il candidato prescelto ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.
(cfr. art.6, comma 3, D.P.R. n. 132/1993)

d) può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista collegata.
(cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

e) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata precedente punto b) di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco.
(cfr. art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

Inoltre:
1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;
(Cfr. art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
(Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima;
(Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;

5) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
(Cfr. art. 57, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Si vedano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000* abitanti.
*stralcio Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione