Fac simile scheda elettorale referendum costituzionale 4 dicembre

di Edoardo Greco
Pubblicato il 4 Dicembre 2016 - 13:16 OLTRE 6 MESI FA

Fac simile della scheda elettorale per il referendum costituzionale del 4 dicembre: ecco la scheda (scarica in formato Pdf) che vi consegneranno al seggio per andare a votare in cabina elettorale. Sulla scheda bisognerà crociare la casella del SÌ o del NO, rispondendo alla seguente domanda:

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”

La votazione si svolgerà domenica 4 dicembre 2016 dalle 7:00 alle 23:00. Gli elettori che alle 23:00 si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare. Alle 12, alle 19 e alle 23 saranno pubblicati i dati sull’affluenza. Lo scrutinio inizierà alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi e il conteggio dei votanti, e andrà avanti senza interruzioni perché possa essere completato entro le 14 di lunedì 5 dicembre 2016.

Il referendum costituzionale è confermativo e non necessita del raggiungimento di un quorum, cioè del 50% più uno degli aventi diritto al voto. “Confermativo” significa che bisogna confermare (SÌ) o meno (NO) la legge costituzionale che è già entrata in vigore il 16 aprile 2016, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, se la legge non sarà “confermata” dalla maggioranza dei votanti, il Presidente della Repubblica non la promulgherà.

Si va al voto perché – come prevede l’articolo 138 della Costituzione – la riforma è stata approvata a maggioranza assoluta (50% più uno). Se la riforma fosse stata approvata in seconda votazione dai due terzi dei componenti di ciascuna delle due Camere, non sarebbe stato necessario il referendum.

Chi può votare? Tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 4 dicembre 2016 (nati non dopo il 4 dicembre 1998). Oltre a questi, sono ammessi a votare nella sezione:

1) coloro che presentano una sentenza della Corte d’appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del Comune;
2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto;
3) i componenti del seggio;
4) i rappresentanti dei partiti o dei promotori (possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale);
5) ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico (possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale);
6) i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia, gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le infermiere
volontarie della Croce Rossa italiana sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio;
7) i naviganti (marittimi o aviatori) possono votare in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco;
8) gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote ed in possesso della certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche;
9) gli elettori portatori di handicap (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto e che quindi votano con l’assistenza di un accompagnatore. L’ammissione al voto assistito non è consentita invece per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.
10) Elettori residenti all’estero che vogliono votare in Italia: gli elettori residenti all’estero e iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) che entro l’8 ottobre scorso hanno optato per esercitare il diritto di voto in Italia.
11) Elettori residenti temporaneamente all’estero (voto per corrispondenza): la modalità ordinaria di espressione del voto, prevista dalla legge per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, è quella per corrispondenza. Alla luce delle modifiche apportate dall’Italicum alla legge sul voto degli italiani all’estero, potranno votare per corrispondenza anche tutti gli elettori che si trovano temporaneamente all’estero (per un periodo di almeno 3 mesi) per motivi di lavoro, studio o cure mediche, nonché i familiari conviventi. Per votare (ricevendo al domicilio estero il plico con la scheda) tali elettori dovevano presentare un’apposita domanda, nei termini previsti dalla legge 459 del 2001 e comunque per un’unica consultazione. Sono esclusi gli elettori residenti in stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce determinate condizioni quali la segretezza della corrispondenza o nessun pregiudizio per chi vota (in questa pagina è presente un elenco dei Paesi in cui NON è possibile votare per corrispondenza).