“Impeachment”: cos’è, chi lo decide, chi lo può fare, perchè si fa

di Redazione Blitz
Pubblicato il 29 Gennaio 2014 - 20:28 OLTRE 6 MESI FA
"Impeachment": cos'è, chi lo decide, chi lo può fare, perchè si fa

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (LaPresse)

ROMA, 29 GEN – Che cos’è l’impeachment? Chi decide l’impeachment? Perché si chiede l’impeachment? Innanzitutto cosa significa impeachment: messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica.

SIGNIFICATO DEL TERMINE – Anche in Italia viene ormai comunemente usata la parola ”impeachment”, ma la Costituzione codifica invece la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica.

CHI DECIDE L’IMPEACHMENT – Il verdetto finale non spetta neanche al Parlamento (che in ogni caso dovrebbe far avanzare l’iter a maggioranza assoluta) bensì alla Corte Costituzionale.

COME SI ARRIVA ALL’IMPEACHMENT – Numerosi e laboriosi sono i passaggi previsti, tanto che non si è mai arrivati a completare il percorso. Innanzitutto deve essere presentata una richiesta di messa in stato d’accusa al presidente della Camera, corredata da tutto il materiale probatorio a sostegno dell’accusa. Il presidente della Camera trasmette poi il dossier a un apposito comitato, formato dai componenti della giunta del Senato e da quelli della giunta della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere (i cui membri sono nominati dai presidenti delle Camere, e devono rappresentare tutte le forze politiche).

Ha il compito di decidere sulla legittimità dell’accusa, e dopo aver raggiunto un verdetto – votato a maggioranza – presenta una relazione al Parlamento riunito in seduta comune. Il rapporto esposto al Parlamento contiene le decisioni del comitato, che può scegliere di archiviare il caso se ritiene che le accuse sono diverse da quelle stabilite dall’art. 90 della Costituzione, oppure di deliberare la votazione in aula della messa in stato d’accusa. In entrambi i casi il presidente della Camera riunisce nuovamente il Parlamento in seduta comune, che questa volta dovrà esprimersi sull’autorizzazione a procedere.

I parlamentari possono proporre che il comitato conduca ulteriori indagini, oppure possono mettere in discussione la competenza parlamentare dei reati imputati. Il Parlamento vota su queste eventuali proposte. Se sono respinte, si procede con il prendere atto delle decisioni del comitato. Se esso ha deliberato di archiviare il caso, la decisione viene approvata senza il passaggio del voto. Se invece la relazione propone la messa in stato d’accusa, la si vota a scrutinio segreto. Perché si proceda, la proposta di destituzione deve raggiungere la maggioranza assoluta dell’assemblea.

Ma non è finita: se il Parlamento dà l’autorizzazione a procedere, la questione passa alla Corte Costituzionale, alla quale per questa particolare circostanza vengono affiancati sedici giudici aggregati, estratti a sorte da un elenco di quarantacinque persone – i requisiti di accesso sono gli stessi dei giudici della Corte – compilato dal Parlamento ogni nove anni.

Nella stessa seduta il Parlamento elegge dei rappresentati dell’accusa, che in pratica faranno da pubblici ministeri durante le sedute della Corte. È quindi la Corte costituzionale così composta che infine decide attraverso un vero e proprio processo, al termine del quale la Consulta emetterà una sentenza inappellabile.