Jobs Act, stretta sui voucher: multe per “uso improprio”

di redazione Blitz
Pubblicato il 28 Maggio 2016 - 06:40 OLTRE 6 MESI FA
Jobs Acy, stretta sui voucher: multe per "uso improprio"

Jobs Acy, stretta sui voucher: multe per “uso improprio”

ROMA – Jobs Act, stretta sui voucher: il governo è pronto a varare sanzioni da 400 a 2.400 euro per chi non ne comunica l’utilizzo. E ad introdurre la solidarietà espansiva. Sono queste le principali modifiche al Jobs Act, contenute nella bozza del decreto legislativo lunedì all’esame del Consiglio dei ministri, che l’agenzia di stampa Adnkronos ha potuto consultare. Il provvedimento è composto di sette articoli che vanno a correggere i quattro decreti legislativi del 2015.

Proprio venerdì il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è schierato contro l‘uso improprio dei voucher. “Lo sfruttamento, con l’odiosa pratica del caporalato, il lavoro sommerso, le elusioni e le illegalità, come l’utilizzo improprio dei voucher, le discriminazioni, trovano ancora spazio nel nostro Paese”, ha scritto il presidente in un messaggio inviato alla Cgil in occasione dell’inaugurazione delle giornate del lavoro a Lecce.

 

Le novità contenute nei decreti stanno pian piano emergendo: la prima riguarda i contratti di solidarietà, in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016, che possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva “a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata”.

Con le modifiche contenute nel provvedimento si stabilisce anche che i datori di lavoro che ricorrono ai voucher sono tenuti “almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione” a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore. Dovrà inoltre essere indicato il luogo e la durata della prestazione. In caso di violazione degli obblighi “si applica una sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”.

Passando alla solidarietà espansiva, si stabilisce che ai lavoratori “spetta un trattamento di integrazione salariale, di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione originaria”. L’integrazione a carico del datore di lavoro “non è imponibile ai fini previdenziali” e vige la contribuzione figurativa. Per gli accordi siglati prima del 31 luglio 2015, che prevedono l’utilizzo del contratto di solidarietà, nei casi di “rilevante interesse strategico per l’economia nazionale” può essere reiterata la norma che da diritto ai datori di lavoro ad una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale del 35% (per i lavoratori interessati dalla solidarietà).