Paola Muraro indagata dal 21 aprile. Se sapevano hanno mentito in pubblico

di Spartaco Ferretti
Pubblicato il 5 Settembre 2016 - 18:34 OLTRE 6 MESI FA
Paola Muraro indagata dal 21 aprile. Lei: Ho saputo a luglio. Pd: Mente

Paola Muraro indagata dal 21 aprile. Lei: Ho saputo a luglio. Pd: Mente

ROMA – Paola Muraro era indagata per abuso d’ufficio e violazioni ambientali già dal 21 aprile. A dirlo, in Commissione Ecomafie il presidente Alessandro Bratti. Muraro, però, a domanda diretta risponde di aver saputo dell’indagine a suo carico soltanto il 18 luglio. Sta di fatto che la sua nomina come assess0re all’ambiente nella Giunta di Virginia Raggi è arrivata quando era già indagata. Il Pd, però attacca: “Ha mentito, sapeva di essere indagata quando è stata nominata”.

Le questioni sono essenzialmente due, una di natura giuridica e una di natura più politica. Le contestazioni alla Muraro, l’articolo 256 comma 4, sono pesanti. Si tratta ovviamente solo di ipotesi di reato, da qui al possibile rinvio a giudizio o addirittura alla condanna ce ne corre. Sta di fatto che l’ipotesi di reato potrebbe essere quella di aver fatto passare per trattati rifiuti che trattati non erano, o lo erano solo in parte. Il tutto, evidentemente, per un tornaconto economico.

Poi c’è la questione politica. Muraro è indagata da aprile, dice di saperlo dal 18 luglio. Raggi vince le elezioni a giugno e la nomina assessore il 7 luglio. Poi c’è  l’avvocato di Muraro, che fino a qualche giorno prima della Commissione si ostina a negare che ci sia indagine. Tra la vittoria della Raggi e la comunicazione di indagine a Muraro passa un mese. Davvero in quel mese non sapeva? Se sapeva e non ha detto ha mentito. E Virginia Raggi? Sapeva già, quando ha nominato Muraro, dell’indagine a suo carico?

Virgina Raggi in Commissione spiega di aver saputo dell’indagine il 19 luglio, il giorno successivo della comunicazione a Muraro.  “Sono stata informata dell’apertura di un fascicolo” sull’assessore all’Ambiente Paola Muraro “nella seconda metà del mese, nel periodo che va dal 19 luglio alla fine del mese” le parole del sindaco. Quindi almeno 10 giorni dopo la nomina ad assessore che è del 7 luglio.

Per il sindaco è troppo presto per parlare di provvedimenti contro Muraro. – Sull’assessore Paola Muraro “c’è una contestazione generica, non c’è alcun avviso di garanzia. Abbiamo fatto una valutazione in una riunione in cui era presente anche il capo di Gabinetto” e si era valutato che si trattava di una “contestazione troppo generica per capire di cosa stiamo parlando, non appena ci saranno maggiori informazioni prenderemo provvedimenti”.

 

La comunicazione di Bratti.  “Informo la commissione di aver inoltrato oggi alla Procura di Roma una richiesta formale per conoscere se Paola Muraro sia persona sottoposta ad indagini. La Procura ci ha risposto che si procede nei suoi confronti per il seguente reato: art.256 comma 4, legge 152/2006. Muraro è stata iscritta nel registro degli indagati il 21/4/2016. Non sussiste segreto investigativo visto che il 18/7/2016 è stato rilasciato a Muraro il certificato attestante l’iscrizione e che la stessa ha nominato difensore l’avv. Sciullo”. Così il presidente della commissione Ecomafie Alessandro Bratti.

La replica di Muraro. “Sono sotto attacco mediatico” e “non ci sono precedenti”, dice la Muraro. “A fine luglio sono venuta a conoscenza di un 335 art.256 comma 4”. Così l’assessore all’Ambiente Paola Muraro ha risposto alla domanda del presidente della commissione ecomafie Alessandro Bratti se fosse a conoscenza di un’indagine a suo carico. In pratica, attraverso il modello 335 l’assessore è venuta a conoscenza a luglio di essere indagata per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Il Pd accusa: “Ha mentito, sapeva”. “Paola Muraro ha mentito. Sapeva da tempo di essere indagata e ha continuato, con sangue freddo, a sostenere di non sapere nulla di indagini della procura nei suoi confronti”, attacca Stella Bianchi, deputata e componente Pd nella Commissione-.

“E sono indagini – spiega sempre Bianchi – a quanto apprendiamo, su reati come traffico illecito di rifiuti, abuso d’ufficio, truffa, falso in atti pubblici. La Raggi sapeva? Non sappiamo se augurarci, per Roma, che la Raggi fosse connivente o talmente ingenua da non accorgersi di nulla”. “Un avviso di garanzia non è di certo una condanna ma mentire a sangue freddo sulla propria condizione di indagata come ha fatto Paola Muraro è un atto di enorme gravità”, conclude.

Il senatore Fi Francesco Giro dice: “Fuori dalle stanze del Campidoglio gente indagata per reati ambientali gravissimi. Muraro se ne vada via subito. Fuori ! E’ indagata dal giorno del Natale di Roma? Evidentemente una data provvidenziale”.

L’articolo per cui è indagata la Muraro:

ART. 256
(attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e’ punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e’ destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale e’ realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche’ nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e’ punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), e’ punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all’adozione del decreto di cui all’articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.