Lazio, Consulta: no a legge regionale su mediazione familiare

Pubblicato il 15 Aprile 2010 - 21:25 OLTRE 6 MESI FA

La sede della Corte Costituzionale

Sono incostituzionali le ‘Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare’ create dalla Regione Lazio nel dicembre 2008 perché, la legge, nel disciplinare le caratteristiche della figura del mediatore familiare (che si occupa di sostenere la famiglia nei processi di separazione o divorzio) e stabilire i requisiti di accesso all’attività, invade la competenza statale.

Lo ha deciso la Corte Costituzionale nell’ambito del giudizio di legittimità sollevato dal presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell’articolo 1 della Legge regionale del Lazio 26 del 2008 (che indica le norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare), nonché dell’articolo 1 della legge regionale del Lazio 27 del 2008 (che ha apportato una serie di modifiche alla precedente legge) per contrasto con la Costituzione. La legge in questione, definendo la cultura della mediazione familiare, prevede anche l’istituzione, presso l’assessorato regionale alle Politiche sociali, di un elenco regionale dei mediatori familiari.

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di illegittimità costituzionale. “L’impianto complessivo, lo scopo e il contenuto delle disposizioni impugnate – scrivono i supremi giudici – rendono palese che l’oggetto di esse deve essere ricondotto propriamente alla materia delle ‘professioni'”, confermando quanto pronunciato in precedenti sentenze, ovvero che “la potestà legislativa regionale nella materia delle ‘professioni’ deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato”. Principio, questo che “si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale”. Non solo; i giudici hanno anche precisato che la “istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale”.