Regolamento Agcom-Corte Costituzionale: convegno in Bocconi

di Redazione Blitz
Pubblicato il 13 Ottobre 2015 - 12:21 OLTRE 6 MESI FA
Regolamento Agcom-Corte Costituzionale: convegno in Bocconi

Regolamento Agcom-Corte Costituzionale: convegno in Bocconi

ROMA – “Vorrei non sfuggisse che il tema è più ampio di questa vicenda che è stata trascinata malamente davanti alla Corte Costituzionale, anzi per certi versi se dalla Consulta dovesse uscire una decisione di inammissibilità si torni comunque sull’argomento in sede parlamentare”. Così il Professor Alberto Gambino, Presidente dell’Accademia Italiana del Codice di Internet, nel corso di Diritto d’autore e libertà di espressione sul web davanti alla Corte costituzionale, convegno ospitato a Milano dall’Università Bocconi a pochi giorni dal pronunciamento della Consulta sulla legge in forza della quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato il regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, entrato in vigore il 31 marzo 2014.

Ad aprire il convegno è stato il Prof. Oreste Pollicino, docente di Diritto Comparato e Diritto dei Media presso l’Università Bocconi di Milano e socio fondatore dell’Accademia: “È necessario restituire centralità alle problematiche che ora si trovano davanti alla Corte costituzionale. Bisogna rimarcare che le norme ora al centro delle ordinanze di rimessione non possono essere tacciate in alcun modo di un eccesso di delega, perché è lo stesso legislatore che con la legge comunitaria n. 39/2002, all’art. 31, ha previsto un ruolo della autorità amministrativa in posizione paritaria rispetto a quella giudiziaria come soggetto legittimato a ordinare ai fornitori di servizi internet la rimozione di contenuti illeciti. Nemmeno si può invocare la direttiva 2000/31, che investe chiaramente l’autorità amministrativa competente (all’art, 14, comma 3 per gli hosting provider, all’art. 12, comma 3, per gli access provider) a esigere dai prestatori la cessazione o l’impedimento delle violazioni. L’assenza di un tentativo di interpretazione conforme alla Costituzione da parte del Tar nelle ordinanze di rimessione potrebbe condurre a una declaratoria di inammissibilità della questione”.

Per l’Avv. Marco Bassini (Università degli Studi di Verona) “le ordinanze di rimessione si segnalano per la peculiarità di sollevare l’incidente di costituzionalità dopo aver risolto la maggior parte delle censure dei ricorrenti, in qualche modo anticipando il proprio convincimento. La stessa questione di costituzionalità cade su un parametro molto fumoso, e presenta un oggetto alquanto evanescente, pretendendo di attrarre nel problema della riserva di legge e di giurisdizione altri profili di incostituzionalità legati alla tutela dei diritti difensivi e alla precostituzione del giudice naturale. Sembra emergere chiaramente dalle ordinanze l’idea che il regolamento descriva un procedimento amministrativo separato da un procedimento giurisdizionale contenzioso, che rimane eventuale: molte delle censure sono rigettate proprio perché non si versa in un procedimento sanzionatorio ma in un procedimento che è volto a promuovere un enforcement pubblico del diritto d’autore”. (dal sito Dimt, Diritto Mercato Tecnologia diretto da Alberto Gambino, leggi qui il testo integrale del convegno).