Roma, Senato, 28 ottobre 2014, a verbale il bavaglio alla libertà di stampa

Pubblicato il 29 Ottobre 2014 - 12:51 OLTRE 6 MESI FA
Roma, Senato, 28 ottobre 2014, a verbale il bavaglio alla libertà di stampa

Nell’aula del Senato, il 28 ottobre 2014, quello che né Mussolini sognava né Berlusconi aveva ottenuto è diventato legge

ROMA – Nell’aula del Senato, martedì 28 ottobre, ricorrenza della Marcia su Roma di Mussolini, si è consumato un nuovo atto del progressivo soffocamento della libertà di stampa in Italia.

Segue un estratto del resoconto dell’Assemblea. In discussione era un emendamento, presentato dalla relatrice della legge, Rosanna Filippin, che voleva equiparare i giornali on line ai quelli stampati nella designazione della sede dei processi per diffamazione, norma fortemente voluta dai senatori di emanazione Berlusconi.

Da parte dello schieramento che fa capo a Berlusconi c’è stata una tale resistenza che alla fine, per evitare di vedersi respinto l’emendamento, la povera Filippin ha preferito ritirarlo. La forza del P al Senato è scarsa e su un voto simile a quello che si sarebbe potuto avere sull’emendamento contro i 114 del Pd si erano raccolti 114 senatori, fra voti contrari e astenuti, che al Senato contano come contrari.

La norma porterà non solo a pesanti aggravi di costi per tutte le testate, le piccole come le grandi, per la duplicazione delle spese legali, ma anche al caos giudiziario.

Prendiamo Repubblica o il Corriere della Sera o uno dei tanti quotidiani nazionali che hanno una edizione internet. Per lo stesso articolo, per la stessa notizia, subiranno due giudizi, uno nella città dove si stampa il giornale, uno nella città dove risiede il querelante.

Ce n’è per dare lavoro alla Corte Costituzionale.

Ecco il verbale del Senato:

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, 734, 845, 903 e 1067.
Nella seduta antimeridiana del 9 ottobre la relatrice ha integrato la relazione scritta e ha avuto inizio la discussione generale.
Annuncio all’Aula che la relatrice, senatrice Filippin, ha presentato un emendamento all’articolo 1, che recita come segue: «Sostituire il comma 6 con il seguente: “6. All’articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata”».
Concedo a partire da questo momento il termine di 30 minuti per la presentazione di eventuali subemendamenti all’emendamento della relatrice.
È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.
LUMIA (PD). Signor Presidente, colleghi, con la votazione degli emendamenti – cui mi auguro seguirà l’approvazione – ci apprestiamo ad entrare nel vivo dell’esame di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si interviene sul reato di diffamazione. E questo reato, colleghi, deve essere valutato attentamente, cercando di coniugare l’esigenza di tutelare la libertà di informazione con l’altro importante diritto del cittadino a non essere diffamato.
Si legga il seguito sul sito del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.
FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, colleghi senatrici e colleghi senatori, vi chiedo scusa se in realtà non solo risponderò a voi ma anche a chi si è occupato di questo disegno di legge fuori da quest’Aula. Mi è capitato di leggere – forse sarà capitato anche a voi – alcuni articoli e definizioni di questo testo e una delle più gentili era del tipo: «Bavaglio all’informazione: la politica vuole di nuovo mettere a tacere la libera stampa.». Vediamo allora di definire con chiarezza quali sono i confini e i limiti di questo testo di legge. L’obiettivo principale è l’eliminazione della pena detentiva per i giornalisti, richiesta che ci è stata manifestata in tutti i modi da parte dell’Europa che considera ormai questa punizione nei confronti del giornalista che si renda responsabile del reato di diffamazione come arcaica e non più rispondente ai diritti di opinione e d’informazione esistenti nel mondo reale. Certo, la pena detentiva viene sostituita con una pena pecuniaria; anche su questo sono state espresse critiche. Ricordo a tutti che la pena pecuniaria prevista nel testo prevede un massimo di 10.000 euro, senza indicare un importo minimo di partenza. La determinazione della pena pecuniaria è lasciata alla discrezione del giudice che dovrà calcolarla sulla base della diffusione della notizia e delle conseguenze che essa ha avuto.
È prevista anche una pena pecuniaria con limite massimo di 50.000 euro, ma solo in un’ipotesi particolare che voglio citare: se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Credo che un giornalista che si renda responsabile di questo, vale a dire di diffondere consapevolmente, volontariamente una notizia che sa essere falsa, quantomeno meriti di subire conseguenze sul suo patrimonio.
Quanto alla rettifica, essa è prevista senza risposta, senza commento e senza titolo; è vero, è pesante come conseguenza, ma la rettifica fatta ai sensi di questo testo consente una condizione di non punibilità. Quindi, l’autore dell’articolo che si suppone diffamatorio con la pubblicazione della rettifica non va più incontro ad alcuna conseguenza di carattere penale. In Commissione giustizia è stato espressamente previsto che la rettifica va esclusa, quindi il giornalista, il direttore o il vicedirettore responsabile possono non pubblicare la rettifica richiesta, qualora la dichiarazione sia documentalmente falsa.
La legge in esame, oltre ad avere quest’obiettivo, vale a dire sostituire la pena pecuniaria alla pena detentiva per i giornalisti, ne ha anche un altro: estendere l’applicazione della diffamazione a mezzo stampa, non solo alle testate giornalistiche che tutti siamo abituati a conoscere, vale a dire quelle cartacee, ma anche ai mezzi radiotelevisivi e alle testate giornalistiche on line, quelle registrate ai sensi dell’articolo 5 della legge sulla stampa, quelle, per intendersi, che hanno registrato la propria testata presso un tribunale, con una sede certa. Ecco perché, avendo esteso la stessa materia (diffamazione a mezzo stampa) a tutte queste testate giornalistiche, come relatore ho presentato un emendamento per avere la stessa competenza (determinata sulla base del luogo di registrazione) per tutte queste testate, a prescindere che siano cartacee o on line.
Se questa legge ha come obiettivo la modifica delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, essa non può riguardare altre espressioni dell’opinione o della comunicazione. È questa la ragione per cui devo già annunciare il parere negativo che sono costretta a dare all’emendamento 2.105, presentato dai senatori Torrisi e D’Ascola. Per quale motivo? Perché estendere ai blog (questo è il tema) la responsabilità del direttore o del vice direttore responsabile, ai sensi dell’articolo 57 del codice penale, è un intervento complesso, che richiede una meditazione e un confronto e merita di essere valutato all’interno di una revisione o, meglio, di una legislazione complessiva della comunicazione e del mondo di Internet, che è quantomai doverosa e non più rinviabile. A questo proposito, ricordo che è iniziato un percorso di condivisione, che è stato chiamato la magna charta di Internet, e che alla Camera dei deputati è iniziata una riflessione su questo tema, cioè sulle regole del mondo deiblog e di Internet, sulle regole che si possono dare alla rete, senza voler limitare la libertà di nessuno, ma dando precisi confini a questo mondo. Ciò deve essere fatto all’interno di un testo e di un lavoro organico, che richiede confronto, discussione e partecipazione di tutte le categorie e di tutti i soggetti interessati, e quindi non può essere fatto con un emendamento inserito in un testo concernente la diffamazione a mezzo stampa, che ha un altro obiettivo.
Poi abbiamo l’articolo 3, concernente il diritto all’oblio, inserito per la prima volta nel nostro ordinamento. Permettetemi di raccontarvi una storia: è la storia del signor Gonzalez. Il signor Gonzalez è un signore spagnolo che, ad un certo punto, ha delle traversie economiche. Bene, viene pignorato il suo patrimonio e i suoi beni vengono venduti all’asta o, meglio, viene pubblicato un avviso di vendita dei suoi beni all’asta. Sennonché il signor Gonzalez riesce a risollevarsi dalla sua condizione di difficoltà economica, riesce a pagare i suoi debiti e quindi i suoi beni non vengono più venduti. Ma a distanza di dieci anni, quando qualcuno digita il nome del signor Gonzalez su un motore di ricerca, chissà come mai salta fuori il bando di vendita dei suoi beni; quindi il signor Gonzalez continua, come dire, ad avere sul suo petto l’indicazione di un debitore non propriamente capiente. Cosa fa il signor Gonzalez? Chiede la rimozione di quell’avviso. Ma quell’avviso e quella notizia sono stati ormai agganciati da un noto motore di ricerca, che comincia per «go» e finisce con «gle»: Google. Quindi il signor Gonzalez chiede anche a Google di eliminare quell’avviso di vendita dei suoi beni, che non corrisponde più alla realtà, perché sono passati dieci anni e la sua situazione economica è cambiata. Il signor Gonzalez perde, ma le cose vanno avanti e nel maggio del 2014 arriva una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che dice che il signor Gonzalez e qualunque altro cittadino degli Stati d’Europa – che speriamo diventino presto Stati Uniti d’Europa – ha il diritto di chiedere al motore di ricerca l’eliminazione delle notizie che sono state pubblicate in violazione del trattamento dei suoi dati personali o non più rispondenti alla situazione reale; ha diritto di chiedere, poi sarà un giudice, in caso di inottemperanza da parte del motore di ricerca, a ordinare la rimozione. Questo è l’articolo 3 di questo testo, che prevede il diritto all’oblio. Faccio a voi la domanda: un cittadino ha diritto prima o poi di chiedere a un motore di ricerca la cancellazione di una notizia non più rispondente al vero oppure che è stata agganciata o è nata dodici anni fa? Questa è la questione. Tutto ciò avviene, lo ripeto, attraverso il vaglio di un giudice.
Ritorno, infine, su un punto già da me trattato in sede di relazione: la giustizia incontra molte difficoltà, una in particolare è l’uso a scopo intimidatorio della giustizia stessa. Nel mondo della comunicazione, dei giornali, delle testate giornalistiche e dei giornalisti, questo è un tema molto sentito perché tutti hanno dovuto sopportare querele temerarie o azioni civili e temerarie dove venivano richiesti ammontari di risarcimento estremamente consistenti per paralizzare l’azione di informazione di quel giornalista. Io chiederò a questa Aula, proponendo la riformulazione di due emendamenti che sono stati proposti, di decidere se, di fronte a quello che è stato previsto in questo testo di legge, ovvero una rettifica senza commento, risposta o titolo, ci può essere come bilanciamento la punizione o comunque un’azione dissuasiva nei confronti di coloro che abusino della giustizia per proporre azioni civili temerarie o querele temerarie.
Onestamente credo che in Commissione giustizia abbiamo fatto un buon lavoro e ringrazio indistintamente tutti i partecipanti; sono convinta che questo migliorerà il mondo dell’informazione, lo stato dei giornalisti e che faremo un buon servizio a questo Paese e alla sua stampa. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Susta).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, ho seguito il dibattito con interesse.
Ringrazio la Commissione giustizia del Senato, il Presidente, la relatrice e tutti i componenti perché è stato fatto un lavoro che certamente ha migliorato il testo. Come ha evidenziato la relatrice, sono state inserite delle modifiche importanti in tema di rettifica, perché ora, per esempio, è prevista la possibilità per lo stesso giornalista e non solo per la persona offesa di chiedere al suo direttore di provvedere alla rettifica. Infatti, a fronte della concorrente responsabilità del direttore e del giornalista per il reato di diffamazione e della nuova introduzione della rettifica come causa di non punibilità, le posizioni e le responsabilità devono necessariamente essere trattate diversamente l’una dall’altra nel caso in cui solo uno dei due voglia procedere alla rettifica. Da questo punto di vista la Commissione giustizia del Senato ha inserito una novità significativa introducendo la norma che prevede espressamente la non punibilità dell’autore nel caso in cui abbia chiesto al direttore la rettifica, ma questi l’abbia rifiutata. Questo è sicuramente un aspetto che volevo evidenziare e che è condivisibile anche dal Governo.
Importanti sono, inoltre, le previsioni inserite nel testo in merito ai requisiti formali che deve avere la rettifica per poter operare come causa di non punibilità. La rettifica, in particolare, per determinare la non punibilità, non solo dovrà essere effettuata entro due giorni dalla richiesta della persona offesa, non essere accompagnata da commenti ed avere il medesimo risalto della precedente notizia diffamatoria, ma dovrà specificare con precisione a quale precedente articolo si riferisce riportandone il titolo, la data e il nome dell’autore.
Si legga il seguito sul sito del Senato.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza – e sono in distribuzione – i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo ora all’esame dell’ordine del giorno G100, che è preliminare rispetto all’esame degli emendamenti e sul quale invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, propongo ai presentatori dell’ordine del giorno, lasciando inalterate le premesse, la seguente riformulazione del dispositivo: «Il Governo si impegna a considerare l’adozione di misure idonee a superare le criticità evidenziate, riservandosi di valutare se sia opportuno rivisitare l’intero sistema ordinistico relativo a tutte le professioni che a tale regime si ispirano e non necessariamente soltanto a quello relativo alla professione giornalistica». Se la riformulazione viene accolta, il parere sul suo accoglimento è positivo.
[…]
Passiamo all’esame degli articoli del disegno di legge n. 1119, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.
CASSON (PD). Signor Presidente, illustrerò soltanto l’emendamento 01.100, perché si pone in un’ottica completamente innovativa, in quanto accogliendo le indicazioni che sono state formulate da diversi organismi internazionali, tra cui il Commissario per i diritti umani, il Consiglio d’Europa, l’OSCE, il relatore speciale delle Nazioni Unite, Article 19 e, da ultimo, anche il Committee to protect journalists di New York, propone una depenalizzazione della materia.
Si legga il seguito sul sito del Senato.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, illustro collettivamente alcuni emendamenti che si propongono semplicemente questo: che la diffamazione non risulti conveniente. Si legga il seguito sul sito del Senato.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti 1.4 e 1.33.
Con l’emendamento 1.4 si tende ad introdurre due novità di grande rilevanza in materia di diritto di rettifica. La prima prevede che si consenta al soggetto danneggiato di avvalersi del diritto di rettifica potendo immediatamente sapere a chi e in che modo egli possa rivolgersi per esprimere tale diritto, in quanto ciò viene reso esplicito all’interno dell’apposita sezione «contatti» generalmente utilizzata che dovrà obbligatoriamente essere posta nella prima pagina dei giornali e nella home page dei siti web delle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5. Più nello specifico, nelle prime pagine dei giornali, testate on line e radiotelevisive dovranno indicare il nominativo di un responsabile delle rettifiche che prenda in carico le richieste e provveda ove queste risultino fondate.
Se poi la testata giornalistica non pubblica la rettifica allora ecco la seconda novità: viene introdotta una procedura più celere e semplificata che introduce la possibilità di rivolgersi immediatamente e gratuitamente all’AGCOM che svolgerà un ruolo di arbitro circa la fondatezza delle richieste di rettifica, ferma restando la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi. Grazie a questo intervento emendativo si conferisce finalmente a questo ente una funzione concreta che consentirà di avere risposte veloci ai soggetti che si ritengano lesi da quanto riportato da un organo di stampa. Il tutto in massimo sette giorni. Inoltre, sarebbe un modo per ridurre il carico dei tribunali perché molti potrebbero scegliere questa via alternativa più celere e meno costosa. Insomma, se proprio vogliamo tenere in piedi l’AGCOM che la si faccia lavorare di più e meglio.
Con l’emendamento 1.4 si bilanciano libertà di stampa e tutela dell’onorabilità di ognuno che significa anche avere una risposta celere alla richiesta di rettifica. Procedure del genere, d’altronde, sono previste in altri Stati, per esempio in Francia. Prendiamo esempio, per una volta, da chi prescrive nel proprio ordinamento delle buone pratiche e applichiamole anche in Italia!
Circa l’emendamento 1.33 invece, come si fa a reprimere le indagini e le inchieste di un giornalista e a impedire ai cittadini di sapere la verità? In Corea del Nord, a qualcuno di voi tanto cara, sanno come fare. Esistono però espedienti più moderni con cui attuare la censura preventiva e l’intimidazione. Si tratta di strumenti solo apparentemente meno perversi e repressivi. Uno di questi, ad esempio, può essere quello di intentare una causa nei confronti di una giornalista reclamando un risarcimento milionario per il solo fatto che una sua inchiesta ha voluto fare luce sugli affari non limpidi di una multinazionale. È quanto ha fatto, per esempio, il sesto gruppo petrolifero mondiale per giro di affari (l’ENI) che, con ben 145 pagine di querela, ha accusato Report, il programma di Milena Gabanelli, di aver danneggiato la propria immagine con un’inchiesta del dicembre 2012 chiedendo un risarcimento, addirittura, di 25 milioni di euro.
Sia ben chiaro, chi si sente diffamato ha tutto il diritto di tutelarsi, ma è chiaro che in alcuni casi l’obiettivo è un altro: un palese tentativo di intimidazione. Il termine tecnico è «querela temeraria», un’azione di sbarramento compiuta spesso in sede civile nei confronti di un giornalista per dissuaderlo dal proseguire il suo filone di inchiesta e, ovviamente, per disincentivare altri cronisti dall’occuparsi dello stesso tema. Ma questo non avviene solo nei confronti di giornalisti noti come la Gabanelli. È la sorte di molti giornalisti freelance o a contratto.
Per carità, lo ribadisco, semmai non si fosse inteso appieno: se un articolo ha contenuto diffamatorio, il responsabile deve renderne conto. Bisogna però sottolineare che molte sentenze di condanna evidenziano le responsabilità di chi ha titolato l’articolo e di chi ha deciso la sua collocazione in pagina, due cose che non competono a nessun collaboratore esterno alle redazioni, al quale tantomeno compete alcuna responsabilità circa l’inadeguatezza della rettifica tardivamente pubblicata.
Pertanto, reputo indispensabile introdurre meccanismi per scoraggiare la querela temeraria e le richieste spropositate di risarcimento danni, anche promosse direttamente in sede civile, che troppo spesso sono finalizzate ad intimidire i giornalisti.
Con l’emendamento 1.4 si esclude la possibilità per l’editore di rivalersi sul giornalista freelance o comunque non assunto e questo perché gli è dato tutto il tempo e il modo di visionare con ampio anticipo il contenuto del reportage, valutando la presenza di eventuali contenuti diffamatori. L’editore, d’altro canto, ha le spalle più robuste del singolo giornalista per affrontare eventuali querele temerarie. Insomma, una norma di buon senso e di tutela di una categoria debole e della libertà di informazione.
Mi auguro allora, con tutto il cuore, che accogliate questo emendamento e che magari, con questo piccolo passo di civiltà, quest’Aula aiuti il Paese a risollevarsi dal desolante 49° posto che, in materia di libertà di stampa, l’Organizzazione non governativa internazionale Freedom House ci ha assegnato nel 2014. Vi ringrazio. (Applausi del senatore Puglia).
[…]
PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io non so se, sul piano regolamentare, il relatore possa o no presentare un emendamento in contrasto con i lavori della Commissione. Non trovo una risposta certa. Una risposta che, pero, può provenire dal complesso del nostro Regolamento.
Personalmente, ritengo che il relatore, e lo dico con molta umiltà, rappresenti la Commissione perché, ove ciò non fosse, si consentirebbe al relatore, in quanto singolo parlamentare, di presentare degli emendamenti singoli al di fuori del tempo che viene consentito a tutti gli altri parlamentari.
In altri termini, voglio dire che il relatore è facultato a presentare degli emendamenti fuori dal termine stabilito, in linea generale, proprio cercare, per un verso, di sopperire a determinati errori, ovvero di portare le novità che possono nascere da un dibattito all’interno della Commissione. Questo è un problema regolamentare che – devo dire la verità – potrà avere la sua importanza, ma che, dal mio personale punto di vista, può essere superato in maniera completamente diversa, con l’ausilio – evidentemente – della senatrice Filippin.
[…]
Questa era la ragione per cui noi, ben consapevoli di quanto previsto per la legge sulla stampa, ma non anche per la legge sulla televisione, avevamo immaginato di confermare il disposto che ci proveniva dalla Camera. Mi riferisco al favorire, rispetto ad un qualcosa di molto astratto e fumoso, le esigenze del singolo cittadino ed anche la possibilità per il cittadino di adire le vie giudiziarie senza un eccesso di spesa ricadente sulle proprie possibilità economiche.
È per questo che mi permetto di chiedere alla senatrice Filippin, indipendentemente dalle questioni regolamentari, di voler riflettere sulla possibilità di ritirare questo emendamento. In primo luogo perché, come la senatrice Filippin ben sa, esso è in netto contrasto con un punto che è stato trattato, sviscerato e votato in Commissione. In secondo luogo perché, come è facile comprendere a tutti quanti, consentire la tutela giudiziaria nella sede della persona offesa costituisce sicuramente, per la persona offesa, un minore aggravio di spesa rispetto al doversi difendere in una sede lontana dalla propria sede di residenza (si pensi agli avvocati e a tutto quello che da esso ne consegue). So bene che questa norma favorisce i titolari delle testate o similari che possono dar luogo a delle comunicazioni telematiche, ma devo dire la verità: nel bilanciamento degli interessi tra chi controlla la testata ed il soggetto che viene offeso da una comunicazione telematica, credo che il legislatore non possa che privilegiare il singolo cittadino.
Queste sono le ragioni per cui, molto sommessamente, mi permetto di chiedere alla senatrice Filippin di ritirare l’emendamento da lei presentato.
LUMIA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUMIA (PD). Signor Presidente, anche questo punto è stato discusso in Commissione.
Per quanto riguarda i profili che prima venivano evidenziati, il nostro Gruppo ritiene che sia nelle prerogative del relatore tener conto della discussione che è stata fatta e fare in modo che l’Assemblea possa ritornare su alcuni argomenti. Diversamente, in Aula arriverebbero semplicemente quei testi che sono stati approvati attraverso emendamenti condivisi e basta. Devono arrivare anche in Aula delle discussioni aperte in Commissione e che si riproducono – anche qui – con una discussione che deve essere virtuosa e positiva, atta a rappresentare la sovranità dell’Assemblea.
Per quanto riguarda il merito, invece, signor Presidente, la questione che è stata posta non è peregrina ed è stata valutata. Vorrei, però, che i colleghi soppesassero un’altra considerazione: le testate tradizionali vengono chiamate in causa nel luogo della pubblicazione. Onorevoli colleghi, ripeto: le testate tradizionali rispondono nel luogo dove esse vengono pubblicate. Creare, allora, un’Italia a diverse velocità e chiedere qualcosa di diverso alle testate on line registrate, che sono oggetto della nostra riflessione sul reato di diffamazione, costituisce una disparità che penso che il nostro Paese, moderno e avanzato, non debba più sopportare.
La proposta deve essere sicuramente valutata, ma mettere in linea le testate tradizionali e le testate on line mi pare costituisca un elemento comprensibile, logico, di giustizia di base nell’accesso alla giurisdizione, che, tra l’altro, presenta anche evidenti profili costituzionali che dovrebbero essere valutati. Il diritto alla tutela della persona offesa c’è e viene agito come viene agito nei confronti delle testate tradizionali.
Ecco perché, anche nel merito, questa è una proposta seria, che può essere accolta e può evitare un conflitto che penso non abbia ragion d’essere.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non credo sia una questione di merito, dal momento che lei ha avuto consapevolezza solo ora di come si sono svolti i fatti: si tratta di una norma, approvata dalla Camera dei deputati, discussa in Commissione e approvata nello stesso testo. Credo che sia sufficiente il Regolamento: il relatore può presentare in Aula degli emendamenti con l’autorizzazione del Presidente; penso che l’autorizzazione del Presidente non dovrebbe essere concessa in un’ipotesi, come questa, di conforme deliberazione della Commissione rispetto al testo licenziato dalla Camera, dopo una lunga discussione, come è stato richiamato dai senatori Lumia e Palma.
Chiederei pertanto che lei, signor Presidente, riprenda in considerazione l’ipotesi di non autorizzare l’emendamento 1.600.
PRESIDENTE. Senatore Caliendo, l’emendamento 1.600 in realtà è già stato autorizzato e discusso.
Ritengo che rimanga una questione di opportunità.
Invito la relatrice, senatrice Filippin, a dire se intende confermare il proprio emendamento oppure no. Ridiscutere quello che è stato discusso in Commissione è comunque un diritto sovrano dell’Assemblea. Sotto questo profilo, quindi, ne faccio una questione di opportunità, su cui lascio alla relatrice e al Governo esprimere un parere.
FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, confermo che sul punto in Commissione giustizia si è svolta una discussione molto attenta e approfondita. Tuttavia, come relatore, ritengo che le motivazioni che mi hanno spinto a presentare questo emendamento, cioè non creare disparità di trattamento tra le testate giornalistiche tradizionali e quelle on line, che presumibilmente diverranno un mezzo di comunicazione e d’informazione sempre più importante, sia prevalente su ogni altra considerazione. Mantengo, quindi, l’emendamento 1.600.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
Saluto ad una delegazione indonesiana
[…]
FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro, o altrimenti esprimo parere contrario, sugli emendamenti 1.30, 1.112, 1.113, 1.33 e 1.114. Esprimo infine parere contrario sul subemendamento 1.600/1.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme alla relatrice, signor Presidente, anche per quanto riguarda le proposte di riformulazione.
[…]
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il testo che è passato in Commissione dice che le rettifiche vengono fatte ai sensi dell’articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Ora, di questo articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177 del 2005 non viene nulla specificato, ma viene richiamato per intero. Io mi sono permesso di proporre, avendo presentato una serie di emendamenti su questo disegno di legge, che sono stati accolti in Commissione, di sostituire il testo con le seguenti parole: «secondo i modi e i tempi, e al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 32-quinquies (…)» (come dice la norma). Dopodiché, non essendo stato previsto un termine per la rettifica, propongo di introdurre il termine di 10 giorni; entro 10 giorni deve essere fatta la rettifica. Non ho capito perché il parere è contrario: è la stessa norma approvata in Commissione, con una specificazione relativa ai presupposti richiamati nell’articolo 32-quinquies.
[…]

ZANDA (PD). Signor Presidente, intervengo solo per ribadire quanto già il senatore Lumia ha detto poco fa. L’emendamento 1.600 della relatrice serve per fare ordine al sistema. Unifica le competenze delle testate on line alla situazione già vigente per tutte le testate sia di carta stampata, periodici e quotidiani. Riguarda le testate televisive e radiofoniche. Sarebbe molto disordinato dal punto di vista ordinamentale del sistema che ci fosse un’eccezione non giustificata per le testate di comunicazione telematica. Penso che sia utile votare a favore di quell’emendamento.
[…]

PALMA (FI-PdL XVII). Presidente, tutto è opinabile fuorché la matematica dei numeri. I numeri, però – come dire – segnano il rilievo della questione, se è vero come è vero che si è finiti a parità con 114 voti e che l’emendamento non è stato approvato in ragione degli astenuti.
Vorrei chiedere cortesemente all’Aula di prestare un po’ di attenzione. Il senatore Lumia e il presidente Zanda hanno fatto il seguente ragionamento: abbiamo modificato la norma con riferimento alle comunicazioni telematiche per adeguarla a quanto è previsto per le diffamazioni attraverso i giornali. Noi apprezziamo questo sforzo di sintonia sistematica, ma né il senatore Lumia né il presidente Zanda ci hanno detto che la norma prevista per le diffamazioni a mezzo stampa è più giusta e corretta rispetto alla norma licenziata dalla Camera.
La giustezza e la correttezza di una norma si desumono, dal mio personale punto di vista, dall’agevolazione che viene concessa ai cittadini, soggetti deboli in questo caso, di difendere i propri diritti a fronte di una aggressione che proviene da altri.
Allora, ai signori senatori vorrei fare una domanda semplice: nell’eventualità in cui uno di voi dovesse essere offeso da una comunicazione telematica, dovendo attivare delle ricerche, inevitabilmente private, per comprendere qual è il luogo di registrazione della testata produttiva di quella comunicazione telematica che si immagina lesiva del vostro interesse, sarebbe per voi più gravoso affidarvi alle cure del difensore che vive nel vostro stesso luogo di residenza, ovvero rivolgervi, per chi di voi vive ad esempio ad Agrigento, all’avvocato che per ipotesi stia a Trieste, perché chissà per quale strana ventura quella testata è stata registrata a Trieste?
Vi faccio questi esempi terra terra evidentemente non perché non abbia stima e considerazione delle vostre capacità, ma perché spesso proprio gli esempi terra terra manifestano in maniera lampante la giustezza o la non giustezza di una norma.
Prevedere che il soggetto passivo di una comunicazione telematica diffamatoria debba avere la possibilità di difendersi come per esempio capita, sia pure in modo alternativo, per i sistemi televisivi, presso il proprio luogo di residenza invece di dover armare tutto un impianto difensivo molto lontano da casa, con quello che ne consegue sotto il profilo delle spese, credo che sia una norma più giusta.
E non è un caso – lo hanno riconosciuto il presidente Lumia e la senatrice Filippin – che in Commissione questo punto sia stato trattato e sia stato risolto nel senso in cui l’avevamo risolto, proprio perché avevamo prestato attenzione, pur consapevoli degli interessi che potevano stare dietro ad una diversa immaginazione della competenza, perché ritenevamo di predisporre una norma che potesse essere d’aiuto ai cittadini. Solo di questo stiamo parlando.
La domanda che io vi pongo è molto semplice: nel vostro legiferare, ritenete voi che sia più utile legiferare nell’interesse dei singoli cittadini ovvero di testate, qualsivoglia esse siano, che sicuramente hanno un potere maggiore rispetto ai cittadini? E ritenete voi, una volta che sia appurata la non giustezza di una norma (faccio riferimento a quella sulla diffamazione a mezzo stampa), continuare ad adeguarsi a quell’errore e, anche per le comunicazioni telematiche, varare una norma che sia di aggravio per il Paese?
Capisco le folgorazioni sulla strada di Damasco, ma mi chiedo come mai in Commissione questo punto è passato sostanzialmente all’unanimità e poi, chissà per quale folgorazione, appunto, si immagina una soluzione diversa a tutto vantaggio delle testate e a tutto svantaggio dei singoli cittadini. Questa è la ragione per la quale il Gruppo di Forza Italia voterà contro l’emendamento 1.600.

CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, mi rendo conto che la questione è molto complicata, tant’è che l’esito della votazione effettuata sul punto ricalca in pieno le perplessità che abbiamo avuto anche noi nel corso del dibattito in Commissione. Vorrei fare però qualche annotazione, perché c’è un equivoco di fondo anche nel linguaggio.
Stiamo parlando del reato di diffamazione a mezzo stampa e non del contenzioso in sede civile: la parte che viene coinvolta non è un’azienda, una testata editoriale, ma è un giornalista, un cittadino singolo che risponde a titolo personale di fronte alla legge. Quindi, le preoccupazioni di tutela del cittadino forse danneggiato dovrebbero valere anche nei confronti del cittadino accusato ma non necessariamente colpevole. Quest’ultimo infatti – magari chi la fa la cronaca giudiziaria, che è il caso in cui più di frequente si incorre in una querela – per uno stesso fatto giudiziario che riguarda, poniamo, un’inchiesta di Tangentopoli in Lombardia che coinvolge personaggi calabresi, si vedrebbe querelato da un signore lombardo per un articolo e da un signore calabrese per un altro articolo sullo stesso fatto, quindi quella persona singola, magari freelance, magari collaboratore pagato a pezzo, sarebbe costretta a fare il giro dell’Italia. Credo che i due interessi si equivalgano – quello della parte presunta offesa e della parte presunta colpevole – e che vadano quindi uniformati a quella che è la legislazione vigente.
Infatti, potremmo avere anche un altro paradosso: uno stesso articolo, se pubblicato su una testata cartacea, ha come competenza certa quella del luogo di stampa di quel giornale; pubblicato invece sulla stessa testata on line, registrata con la gerenza, ha un’altra competenza. Questo non è possibile e non è ammissibile: ci troveremmo di fronte ad un caos, non tanto nella difesa, ma soprattutto nell’organizzazione del lavoro, in particolare nell’organizzazione aziendale del lavoro, questo sì, perché anche il diritto di difesa da parte del giornalista che viene accusato di diffamazione, non sempre a ragione, deve essere tutelato.
Credo pertanto che questa norma, che non è perfetta – mi rendo conto – perché il giornale cartaceo è un pezzo di carta mentre il virtuale è altra cosa, ha bisogno comunque di aggiustamenti, ma credo che questo possa essere un inizio di una mediazione su una discussione.
[…]
GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, per la verità, abbiamo approfondito e dibattuto in Commissione a lungo questo punto, e la Commissione ha deciso in conformità di quanto aveva già deciso la Camera. Quindi, come ci siamo astenuti sul subemendamento analogamente non vediamo ragione di votare un’iniziativa autonoma presa del relatore in Aula, e pertanto ci asterremo anche su questo emendamento.
FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo solo per rispondere alla senatrice Capacchione che ha detto, a mio avviso, un’inesattezza.
La senatrice ha fatto riferimento al giornalista, e quindi a colui che ha creato la notizia, e tutela questa posizione (ed è ben comprensibile, considerata l’attività professionale della senatrice Capacchione). Ovviamente ciò non è pertinente, rilevante, in questo caso, perché la competenza non va individuata nel luogo di residenza della giornalista o del giornalista: così come la relatrice Filippin ha immaginato la modifica con l’emendamento presentato va infatti individuata nel luogo dove ha sede la testata on line che ha pubblicato la notizia.
È dunque poco pertinente pensare di voler tutelare la posizione del soggetto che viene eventualmente accusato di diffamazione perché la sua residenza in questo caso non c’entra proprio nulla.
FILIPPIN, relatrice. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, colleghe e colleghi, sottoscrivo interamente l’intervento della senatrice Capacchione, di cui condivido tutto: i ragionamenti, le spiegazioni e quanto altro. È esattamente questo il motivo per cui ho proposto l’emendamento.
Tuttavia, quello al nostro esame è un provvedimento importante, sul quale è necessario ci sia la massima condivisione possibile, ragione per cui ritiro l’emendamento 1.600. (Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.