Tortura, con 198 sì il reato è legge. Fino a 12 anni di carcere

di Redazione Blitz
Pubblicato il 5 Luglio 2017 - 20:10 OLTRE 6 MESI FA
Tortura, via libera della Camera. Con 198 sì il reato è legge

Tortura, via libera della Camera. Con 198 sì il reato è legge

ROMA – Sì definitivo dell’Aula della Camera al disegno di legge che introduce nell’ordinamento italiano il reato di tortura.

Il testo è stato approvato alla Camera con 198 voti a favore, 35 contrari e 104 astenuti. A favore del testo hanno votato Pd e Ap. Contro Fi, Cor, Fdi e Lega. Ad astenersi sono stati M5S, Si, Mdp, Scelta civica e Civici e innovatori.

Le pene previste sono pesanti: la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, che salgono fino a un massimo di 12 se a commettere il reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri.

Ci sono voluti quattro anni perché il Parlamento approvasse la legge che introduce il reato di tortura nel nostro ordinamento. Quattro anni di stop and go, di divisioni tra le forze politiche e di tentativi di insabbiamento. L’iter del provvedimento, frutto della sintesi di 11 diverse proposte di legge, è stato particolarmente complicato: iniziato al Senato esattamente il 22 luglio del 2013, per poi essere licenziato un anno dopo, è approdato alla Camera nel 2015 per poi tornare nuovamente all’esame di palazzo Madama e, infine, essere licenziato da Montecitorio. Più volte modificato nei passaggi tra i due rami del Parlamento, il testo non ha subito ulteriori modifiche durante l’ultimo esame.

Ecco i punti principali del testo della legge riportati da Repubblica.it.

L’articolo 1 del testo prevede, tra l’altro, che “chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”. L’articolo 2 stabilisce che “le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili” in un processo penale.

• ABUSO DI POTERE – Se a commettere questo tipo di reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, “con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”, allora la pena della reclusione va “da cinque a dodici anni”.

• LESIONE GRAVE- Se c’è “una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà”. Se invece “dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta”.

• ISTIGAZIONE – Viene anche punito da 6 mesi a 3 anni “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura”.

• ESTRADIZIONE – L’articolo 3 prevede: “non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura”. L’articolo 4 (esclusione dall’immunità. Estradizione nei casi di tortura) stabilisce, tra l’altro, che “non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale”. Seguono l’articolo 5 (invarianza degli oneri) e l’articolo 6 (entrata in vigore).