Vaccini, legge Lorenzin per i presidi prevale. Cosa prevede: obblighi, esoneri, sanzioni

di redazione Blitz
Pubblicato il 9 Agosto 2018 - 18:39 OLTRE 6 MESI FA
Vaccini, legge Lorenzin per i presidi prevale. Ecco cosa prevede

Vaccini, legge Lorenzin per i presidi prevale. Ecco cosa prevede (Foto Ansa)

ROMA –  I presidi contestano la circolare Grillo-Bussetti, che prevede l’autocertificazione per i vaccini, e intendono applicare la legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale per la frequenza a scuola, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] approvata a luglio 2017, che stabilisce l’obbligatorietà per dieci vaccinazioni. Ecco cosa prevede la norma.

LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: l’obbligo vale per l’iscrizione ad asili nido e scuole materne, nella fascia d’età 0-6 anni, ma riguarda, con modalità diverse, anche elementari, scuole medie e primi due anni delle superiori, fino cioè ai 16 anni. Le vaccinazioni obbligatorie sono 10: antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antiHaemophilus influenzae tipo b. Queste vaccinazioni diventano obbligatorie “in via permanente”. Altre 4 sono invece obbligatorie “sino a diversa successiva valutazione” dopo una verifica triennale: antimorbillo, antirosolia, antiparotite, antivaricella. Sono poi raccomandate e offerte gratuitamente in base alle indicazioni del calendario vaccinale l’antimeningococcica B e C, l’antipneumococcica e l’antirotavirus. Per effettuare i vaccini obbligatori non sono necessarie 10 diverse punture, ma solo due, una per l’esavalente e una per gli altri quattro, più i richiami.

GLI ESONERI: sono esonerati dall’obbligo i bambini immunizzati per effetto della malattia naturale, per averla già contratta, o quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche. Per i soggetti immunizzati che hanno già avuto una delle malattie infettive previste, l’obbligo vaccinale può essere assolto con vaccini in formulazione monocomponente.

LE SANZIONI: se i genitori non vaccinano i figli, il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla asl, che contatta il genitore per un colloquio, indicando modalità e tempi delle vaccinazioni da fare. Se il genitore non provvede, l’asl contesta formalmente l’inadempimento. In questo caso, è prevista per i genitori una sanzione da 100 a 500 euro.

L’ESCLUSIONE DALLA FREQUENZA SCOLASTICA: se il bambino non viene vaccinato, ecco cosa prevede la legge: da 0 a 6 anni, se non vaccinati i bambini non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Da 6 a 16 anni, possono invece accedere a scuola. In entrambi i casi, se i genitori rifiutano ripetutamente di far vaccinare i figli dopo colloqui e solleciti da parte delle asl di competenza, incorrono nelle sanzioni pecuniarie previste.