Decreto carceri, minorenni dello spaccio liberi per un difetto nella normativa

di Redazione Blitz
Pubblicato il 20 Gennaio 2014 - 10:42 OLTRE 6 MESI FA

minorenni spaccioMILANO – Ragazzini usati dalle organizzazioni di trafficanti per spacciare in strada piccole quantità di droga perché una nuova norma li immunizza da arresti e altre misure cautelari: è il paradossale rischio creato, al di là delle buone intenzioni della legge ma per un difetto di coordinamento con la normativa minorile, da un comma del decreto legge 146/2013 entrato in vigore la vigilia di Natale.

Scrive Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera:

Tra le varie misure adottate per cercare di ridurre il numero di detenuti nei sovraffollati istituti di pena, con il cosiddetto «decreto svuotacarceri» il governo ha infatti modificato la legge sulla droga al quinto comma dell’articolo 73 del dpr 309/90.

Mentre prima la «lieve entità» dello spaccio (lieve «per la qualità o quantità dello stupefacente» oppure «per i mezzi, la modalità e le circostanze dell’azione») era una circostanza attenuante del reato, ora il nuovo quinto comma la trasforma in una autonoma fattispecie di reato, la cui pena massima è ridotta da 6 a 5 anni, e la minima è 1 anno.

La norma è stata pensata dal governo per alleggerire il numero di tossicodipendenti detenuti a pene dure (ostative alle misure alternative al carcere) per episodi di microspaccio appesantiti dall’aggravante della recidiva.

Ma di questa norma sembra essere sfuggito il riflesso di una controindicazione nel mondo della giustizia dei minorenni, il cui codice di procedura del 1988 consente la misura cautelare del «collocamento in comunità» solo per i delitti puniti con la reclusione «non inferiore nel massimo a 5 anni». Siccome in base al codice la minore età è attenuante che comporta automaticamente una riduzione di pena, ora nel caso di spaccio di «lieve entità» la riduzione anche di un solo giorno fa sì che la pena teorica diventi «inferiore nel massimo a 5 anni»: e dunque renda impossibile ai magistrati, in assenza di aggravanti, applicare misure cautelari ai minorenni che facciano spaccio di droga di «lieve entità».

Il primo contraccolpo è di natura pedagogica, giacché si perde quella che molto spesso era l’unica preziosa chance educativa di «riagganciare» in tempo il minorenne (che diventa piccolo spacciatore quando quasi sempre è già anche piccolo consumatore di droga) e di indirizzarlo in comunità, per riportarlo sulla strada giusta prima che diventi un delinquente vero o un tossicodipendente pesante: ora, infatti, non solo non si può arrestarlo, ma soprattutto non si può più collocarlo come misura cautelare in una comunità, e persino non è più possibile accompagnarlo almeno negli uffici di polizia in attesa (per un massimo di 12 ore) che i genitori, di solito sino ad allora ignari dei suoi problemi,lo vengano a prendere.

Il secondo rischio è che minorenni «difficili», che spacciano piccoli dosi di droga senza ora poter più essere né arrestati né messi in comunità, costituiscano la manodopera ideale per quelle gang di adulti che vogliano reclutarli come intoccabili «cavalli» di strada, cioè come rete di microspacciatori di piccole quantità di droga, perfetti proprio perché paradossalmente immunizzati dall’arresto proprio dalla nuova legge. Quand’anche colti in flagranza, infatti, possono solo essere indagati a piede libero, ma devono essere ogni volta rilasciati, visto che «recidivi» diventeranno solo tra molti anni quando eventuali condanne passeranno in giudicato (…)