Pensioni d’oro, dal 2017 stop ai tagli. Giudici: “Riduzione non è ripetitiva”

di Redazione Blitz
Pubblicato il 12 Agosto 2016 - 10:04 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni d'oro, dal 2017 stop ai tagli. Giudici: "Riduzione non è ripetitiva"

Pensioni d’oro, dal 2017 stop ai tagli. Giudici: “Riduzione non è ripetitiva”

ROMA – Pensioni d’oro, dal 2017 stop ai tagli. Giudici: “Riduzione non è ripetitiva”. Il taglio delle pensioni d’oro e dei vitalizi degli ex parlamentari dunque finirà quest’anno. Dal prossimo gli assegni di ex deputati ed ex senatori torneranno esattamente com’erano prima dell’introduzione del “contributo di solidarietà”. Nella sentenza della Corte costituzionale di un mese fa c’è infatti anche una “sorpresa”. I giudici non hanno dubbi: “Un contributo sulle pensioni costituisce (…) una misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza”.

La notizia viene riportata da Alberto Di Majo per Il Tempo che scrive:

Una vittoria (almeno per metà) dei vecchi parlamentari e consiglieri regionali che hanno combattuto la riduzione delle loro pensioni, che peraltro sono superiori da 14 a oltre 30 volte rispetto al trattamento annuo minimo dell’Inps. La Corte costituzionale si è espressa il 13 luglio scorso con la sentenza numero 173, che ha bocciato le obiezioni presentate ritenendo che «il contributo di solidarietà in contestazione non colpisce le pensioni erogate negli anni (2011-2012)», già ridotte dal precedente contributo perequativo, dichiarato costituzionalmente illegittimo, in ragione della sua accertata natura tributaria con una sentenza del 2013.

Invece ha precisato che la riduzione «colpisce, sulla base di differenti presupposti e finalità, pensioni di elevato importo nel successivo periodo, a partire dal 2014». Non solo. La Corte costituzionale ha escluso anche che il prelievo «rivesta la natura di imposta non essendo acquisito allo Stato né destinato alla fiscalità generale, ed essendo invece prelevato in via diretta dall’Inps e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali – anziché versarlo all’Erario in qualità di sostituti di imposta – lo trattengono all’interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti cosiddetti “esodati”».