Tasse: giustizia tributaria italiana viola i Diritti dell’Uomo? Deciderà la Corte Costituzionale

di Redazione Blitz
Pubblicato il 17 Ottobre 2014 - 05:00 OLTRE 6 MESI FA
Tasse: giustizia tributaria italiana viola i Diritti dell'Uomo? Deciderà la Corte Costituzionale

Foto d’archivio

ROMA – La giustizia tributaria italiana viola la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo? Risponderà la Corte Costituzionale che per la prima volta dovrà decidere se la giustizia tributaria italiana viola la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e il diritto internazionale quanto ai valori di indipendenza ed imparzialità del giudice tributario.

Il caso è stato sollevato dalla Commissione Tributaria di Reggio Emilia con un’ordinanza destinata a far molto discutere dentro e fuori il Parlamento, in quanto se fosse accolta dai giudici della Consulta verrebbero azzerati centinaia di migliaia di processi tributari pendenti in ogni parte d’Italia e si dovrebbe quindi ripartire da zero.

Ne parla un articolo del professor Angelo Contrino, associato di diritto tributario nell’Università “L. Bocconi”, pubblicato dal sito della rivista giuridica dell’IPSOA:

La Commissione Tributaria di Reggio Emilia raccoglie, condividendole, le denunce della dottrina sui possibili profili di incompatibilità dell’assetto ordinamentale della giustizia tributaria con l’art. 6 della CEDU, sollevando un’eccezione di legittimità costituzionale di talune disposizioni “sospettate” di violare il diritto internazionale quanto ai valori di indipendenza e imparzialità del giudice tributario. Il compito della Corte Costituzionale è molto delicato: la necessità di un intervento riformatore di portata generale non pare più procrastinabile.

Finalmente la giurisprudenza tributaria raccoglie, condividendole, le denunce della dottrina sui possibili profili di incompatibilità dell’assetto ordinamentale della giustizia tributaria con l’art. 6 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, sollevando un’eccezione di legittimità costituzionale di talune disposizioni “sospettate” di violare il diritto internazionale quanto ai valori di indipendenza e imparzialità del giudice tributario.

E’ questa la sintesi dell’Ordinanza n. 280/3/14 (Pres. Est. Montanari; Rel. Gianferrari) della Commissione Tributaria di Reggio Emilia, con cui la Corte Costituzionale è stata chiamata a esprimersi sulla costituzionalità di un folto gruppo di disposizioni del D.Lgs. n. 545/1992 (in ispecie, gli articoli 2, 13, 15, 19-bis, 31, 32, 33, 34, 35) e del D.Lgs. n. 546/1992 (art. 6), oltre che dell’art. 51 c.p.c., le quali – alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte EDU in tema di indipendenza e imparzialità del giudice – si porrebbero in contrasto con il citato art. 6 della CEDU e dunque, in quanto parametro interposto di legittimità costituzionale, con la nostra Carta fondamentale: il rischio è una condanna dello Stato a un indennizzo ai soggetti lesi, a sensi dell’art. 41 della CEDU.

La questione non è nuova, perché i profili di frizione – oggi denunciati dai giudici emiliani – della regolamentazione della giustizia tributaria italiana con i principi di indipendenza e di imparzialità, per come ritenuti dalla Corte EDU, erano già stati oggetto di una minuziosa e, quanto ai risultati, sconvolgente ricerca di base di Alberto Marcheselli (iniziata nel 2011, in occasione di un importante Convegno scientifico sui rapporti tra CEDU e giusto processo tributario, e conclusa con una ponderosa pubblicazione: La indipendenza del giudice italiano nella lente della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, in Dir.prat.trib., 2013, n. 2, pag. 387), ove – giurisprudenza della Corte di Strasburgo alla mano – tutte le possibili tensioni erano state puntualmente messe a nudo”, auspicando i dovuti (e mai attuati a un legislatore disattento) interventi modificativi.

Per i giudici emiliani, sulla scia della citata dottrina, i valori di indipendenza e imparzialità del giudice tributario, così come risultanti da sistema CEDU, ove sono trattati quali endiadi di contenuto non dissociabile, risulterebbero violati sotto diversi aspetti.

L’indipendenza sarebbe violata, innanzitutto, perché i giudici tributari non dispongono autonomamente del personale ausiliario: oggi, infatti, i relativi poteri sono della stessa Amministrazione (il Ministero dell’Economia e delle Finanze) cui appartengono le autorità (v., ad esempio, l’Agenzia delle Entrate) che emanano gli atti impositivi sottoposti al controllo giurisdizionale.

Vi sarebbe, inoltre, lesione della “apparenza” di indipendenza perché la determinazione, liquidazione e amministrazione del compenso dei giudici tributari compete alla stessa Amministrazione cui appartengono anche le autorità che emettono gli atti impositivi sottoposti al controllo giurisdizionale.

Ed ancora, sotto il profilo della omessa previsione di una autonomia di gestione finanziaria e contabile delle Commissioni tributarie, perché non dispongono autonomamente dei mezzi materiali, la cui gestione spetta all’autorità che emette gli atti impositivi da sottoporre al controllo giurisdizionale (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 545/1992, il compenso del giudice tributario, determinato dal Ministero, è liquidato dalla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate e il pagamento materialmente effettuato dal Dirigente della Segreteria!).

La “carne al fuoco” è tanta (quanto esposto è solo una sintesi) e il compito della Corte Costituzionale è molto ma molto delicato: la giurisprudenza della Corte CEDU è monolitica sui profili denunciati e, per altro verso, una pronuncia di illegittimità farebbe saltare il sistema della giustizia tributaria. Se questo è il quadro complessivo, la necessità di un intervento riformatore di portata generale non pare più procrastinabile, sperando sempre che si tratti di un intervento “illuminato”, nella prospettiva del giusto processo tributario, e dai contenuti “moderni”.