Aborto. Madre deve essere informata: può seppellire il bimbo non nato. La proposta di legge

di Redazione Blitz
Pubblicato il 31 Maggio 2017 - 07:00 OLTRE 6 MESI FA
Aborto. Madre deve essere informata: può seppellire il bimbo non nato. La proposta di legge

Aborto. Madre deve essere informata: può seppellire il bimbo non nato. La proposta di legge

ROMA – Aborto. Madre deve essere informata: può seppellire il bimbo non nato. La proposta di legge. Il deputato centrista (ex Scelta Civica) Mario Sberna ha presentato una proposta di legge per disciplinare un momento importante e traumatico per le donne che hanno deciso o sono costrette all’interruzione di gravidanza: il seppellimento dei bambini non nati, oggi regolato a macchia di leopardo nelle diverse regioni e per il quale manca la necessaria e corretta informazione.

Per questo Sberna propone di introdurre l’obbligo per le strutture sanitarie, pubbliche e private, di informare la madre sulle procedure esistenti di seppellimento dei non nati, procedure che sotto una certa soglia di gestazione sono inserite nel regolamento che disciplina i “rifiuti sanitari”. Di seguito i due articoli della proposta di legge (qui il testo integrale) presentata alla Camera dei deputati.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nei casi di concepiti di presunta età di gestazione da 20 a 28 settimane complete, di feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, nonché di concepiti di presunta età di gestazione inferiore a 20 settimane, la direzione sanitaria delle strutture sanitarie, pubbliche, private e private accreditate, ha l’obbligo di informare per scritto i genitori della possibilità di richiederne la sepoltura.
2. Per la sepoltura dei concepiti di presunta età di gestazione da 20 a 28 settimane complete, dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, nonché di concepiti di presunta età di gestazione inferiore a 20 settimane, che all’ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di sepoltura sono rilasciati dall’azienda sanitaria locale.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i genitori, o chi da essi delegato, sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall’espulsione o dall’estrazione del feto, domanda di sepoltura del feto medesimo all’azienda sanitaria locale accompagnata da un certificato medico che ne indichi la presunta età di gestazione e il peso.

Art. 2.
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all’articolo 7 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, al fine di adeguarlo a quanto disposto dall’articolo 1 della medesima legge.