Ufficiale: Cagliari-Roma 0-3 a tavolino. Gli “autogol” di Cellino e Lotito

Pubblicato il 24 Settembre 2012 - 15:46 OLTRE 6 MESI FA
Lo stadio Is Arenas di Quartu Sant’Elena

ROMA – Cagliari 0, Roma 3: bravata, leggerezza o sfida allo stato che sia adesso è arrivato il conto ufficiale. Ed è un conto salato per il presidente Massimo Cellino e per il suo Cagliari. La Lega ha deciso che la partita non giocata proprio per l’invito di Cellino ai tifosi a presentarsi in uno stadio inagibile non si recupererà: la Roma vince a tavolino una partita in cui si presentava senza i tre giocatori migliori e il Cagliari paga il colpo di testa del suo presidente.

Cagliari 0 Roma 3, dunque, con almeno due autogol di Cellino. Il terzo gol, per i giallorossi, lo si può assegnare al presidente della Lazio Claudio Lotito che nella serata di ieri, forse per una conoscenza non perfetta del regolamento o forse per il fastidio di vedere i cugini incassare tre punti senza giocare si era schierato con Cellino.

Lo capisco pure – le parole di Lotito –  è stato esasperato. E’ stato avventato e ha mandato un messaggio sbagliato. Se danno la partita a tavolino alla Roma vengono penalizzati i tifosi del Cagliari. Se la decisione sarà questa, non verrà rispettato il merito.”  Quindi l’inevitabile stoccata alla Roma: “Le partite si devono vincere sul campo, non a tavolino. Noi potevamo agire in tal senso in passato ma non l’abbiamo mai fatto.“)

Lotito, però, non ricorda o non vuole ricordar  quanto detto dopo Udinese-Lazio dello scorso aprile. Nel finale della partita , sull’1-0 per i friulani, si sentono 3 fischi e i giocatori laziali si fermano. Pereyra no e fa gol. Rissa in campo con conseguenti squalifiche pesanti per Dias e Marchetti. E proprio Claudio Lotito nel post gara tuonò: “Errore arbitrale. Partita da rigiocare.”. Evidentemente, però, vale solo per alcune squadre.

Ecco, invece  il comunicato del Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel nella parte in cui si spiegano le ragioni dello 0-3 a tavolino:

Il Giudice Sportivo, letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società interessate ed all’Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo Ufficio) che ha disposto “per l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica” il differimento ad altra data della gara Cagliari – Roma del 23 settembre 2012; rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata “in assenza di pubblico” a causa dell’accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con conseguenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio e l’obbligo di annullare quelli venduti; considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva “a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita nel rispetto dell’ordine e della civiltà….”, il rischio concreto e attuale che tale riprovevole sollecitazione potesse tradursi “in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse”, ingenerando nella tifoseria “reazioni emotive inconsulte ed irrazionali”; ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese violazione di cui all’art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell’impedimento alla regolare effettuazione della gara; preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS; visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S.,

delibera di sanzionare la Soc. Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre), disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa.