La Juventus fa ricorso al Tnas contro la sentenza su Conte. Il Tribunale: “No alla sospensiva”

Pubblicato il 29 Agosto 2012 - 19:58 OLTRE 6 MESI FA
Andrea Agnelli e Antonio Conte (LaPresse)

TORINO – La Juventus ha fatto ricorso al Tnas contro la sentenza del 22 agosto che ha squalificato per 10 mesi Antonio Conte, allenatore dei bianconeri. La società presieduta da Andrea Agnelli ha presentato alla Cassazione del processo sportivo, ovvero il Tribunale nazionale di arbitro per lo sport del Coni, il ricorso d’urgenza contro il verdetto di secondo grado del processo sul calcioscommesse, in cui la Corte di giustizia federale (organo della Fgci così come la Procura federale – l’accusa – e la Commissione Disciplinare – il giudice di primo grado) ha confermato la squalifica di 10 mesi per l’allenatore bianconero, Antonio Conte.

Antonio Conte, giudicato per fatti avvenuti quando era allenatore del Siena (stagione 2010-11), era stato condannato a 10 mesi di squalifica in primo grado per due omesse denunce di illecito (era a conoscenza dei fatti ma non ha avvertito la Procura federale in relazione a illeciti nelle partite Albinoleffe-Siena e Novara-Siena). Il tecnico leccese è stato poi condannato con revisione parziale della sentenza sempre a 10 mesi di squalifica in secondo grado, ma per una sola omessa denuncia, quella sulla gara Albinoleffe-Siena.

Dal Tnas intanto, arriva un primo no alla richiesta di sospensiva della squalifica di 10 mesi inflitta all’allenatore della Juventus dalla Corte della Federcalcio. Il presidente del Tnas ha accolto l’istanza di urgenza del ricorso, respingendo invece quella cautelare per neutralizzare la squalifica, con un rimando su questa decisione ai giudici dell’arbitrato competenti. La Federcalcio ha tempo fino al 5 settembre per le sue controdeduzioni.

”Il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – si legge nella nota – con proprio provvedimento: ravvisata, con riferimento all’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice, la sussistenza di ragioni d’urgenza per la definizione della controversia; ritenuto, con riguardo all’istanza ex art. 23 del Codice, insussistente, anche per l’ormai prossima costituzione del Collegio arbitrale, la situazione di particolare gravità e urgenza, richiesta per l’adozione del provvedimento cautelare; – ha accolto l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e, per l’effetto: ha ridotto a un terzo il termine di pronuncia del lodo; ha ridotto a un terzo il termine a disposizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il deposito di quanto previsto dall’art. 12 del Codice, fissando termine fino al 5 settembre 2012 per l’adempimento; – ha respinto l’istanza cautelare presentata, ai sensi dell’art. 23 del Codice, da Antonio Conte, con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta”.