Marcello Lippi dt è incompatibile col lavoro del figlio. Figc conferma

di Redazione Blitz
Pubblicato il 5 Luglio 2016 - 16:47 OLTRE 6 MESI FA
Marcello Lippi dt è incompatibile col lavoro del figlio. Figc conferma

Marcello Lippi dt è incompatibile col lavoro del figlio. Figc conferma

ROMA – Marcello Lippi dt è incompatibile col lavoro del figlio. Figc conferma. ”Il rapporto di parentela in linea retta di primo grado con soggetto titolare di incarico federale di natura tecnica rende evidentemente incompatibile, alla stregua della portata generale della norma vigente, l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo”: è il parere della sezione consultiva della Corte federale che si è espressa in merito alla richiesta di parere avanzata dal n.1 della Figc Carlo Tavecchio sulla legittimità del tesseramento di Marcello Lippi come direttore tecnico.

Con il parere della Corte d’appello federale si scrive la parola fine alla vicenda dell’incarico di Marcello Lippi quale dt delle nazionale, incarico cui l’ex ct aveva rinunciato nei giorni scorsi proprio per l’incompatibilità con l’attività di procuratore del figlio.

Il presidente della federcalcio Carlo Tavecchio aveva chiesto un parere interpretativo in merito all’articolo 3.2 del vigente Regolamento per i servizi di procuratore sportivo e in particolare se “l’attività di procuratore sportivo sia o meno compatibile con l’incarico di natura tecnica svolto presso la Figc, nell’ambito delle squadre nazionali, da soggetto che ha rapporto di parentela di primo grado in linea retta con il procuratore sportivo”.

Secondo la Corte federale “il rapporto di parentela in linea retta di primo grado con soggetto titolare di incarico federale di natura tecnica rende evidentemente incompatibile, alla stregua della portata generale della norma vigente sopra descritta, l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo. Tale principio può trovare parziale smentita, e quindi limiti alla sua applicazione, solo quando l’incarico federale attribuito al soggetto in rapporto col procuratore sia estraneo all’area tecnica della Federazione o della società affiliata, oppure non sia contrassegnato da potestà decisionale, come nel caso, ad esempio, di mansioni solo operative o dell’atleta tesserato per la società”.