Procuratori sportivi: Tar del Lazio conferma nuovo regolamento

Pubblicato il 6 Giugno 2017 - 18:21 OLTRE 6 MESI FA
Procuratori sportivi: Tar del Lazio conferma nuovo regolamento

Procuratori sportivi: Tar del Lazio conferma nuovo regolamento. EPA/OLIVIER ANRIGO

ROMA – E’ confermato il nuovo Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo approvato dal Consiglio Federale della Figc nel marzo 2015.

L’ha deciso il Tar del Lazio con due sentenze con le quali hanno respinto ricorsi proposti da IAFA – Italian Association of Football Agents, Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società – A.I.A.C.S., e numerosissimi agenti di calciatori. Con i ricorsi si contestava il regolamento, sostenendo, tra l’altro, la sua illegittimità per aver abrogato il sistema delle licenze con la sua sostituzione con il Registro dei procuratori, perché viziato da difetto di motivazione e istruttoria, e perché lo stesso violerebbe il principio costituzionale dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

In sostanza, i ricorsi sono stati tesi a contestare l’intero impianto organizzativo dell’attività di procuratore sportivo. Per il Tar, la soluzione organizzativa creata “è idonea a semplificare il sistema – si legge in una delle sentenze – risponde alle pressanti richieste di liberalizzazione del relativo mercato ed appare conforme alle previsioni dell’ordinamento comunitario, stimolando il confronto concorrenziale”, consentendo agli atleti “di scegliere liberamente da chi farsi assistere, sempreché in possesso di requisiti minimi, la cui sussistenza è rimessa alla individuazione e verifica della FIGC, senza necessità che detti soggetti siano in possesso di apposita licenza, così come invece stabilito nel previgente sistema”.

Peraltro “è evidente che il Regolamento censurato non preclude affatto agli ex agenti di esercitare l’attività che erano abilitati a svolgere in quanto titolari della licenza, giacché è sufficiente che essi richiedano l’iscrizione annuale nel neo istituito registro, pagando i diritti di segreteria dovuti”.

I giudici non hanno poi rinvenuto profili d’illegittimità nella norma che prescrive la legale residenza in Italia come condizione necessaria per l’iscrizione presso il Registro tenuto dalla FIGC.

“La ratio sottesa alla contestata previsione – si legge nella sentenza – è quella di consentire alla FIGC di esercitare controlli sul possesso dei requisiti minimi da parte dei procuratori, altrimenti inattuabili” e “in ogni caso deve evidenziarsi che ai procuratori non residenti in Italia non è preclusa la propria attività in favore di club e/o calciatori tesserati in Italia”.