Canone Rai, a luglio 7 rate. No taglio luce se non si paga

di Redazione Blitz
Pubblicato il 16 Marzo 2016 - 10:05 OLTRE 6 MESI FA
Canone Rai, a luglio 7 rate. No taglio luce se non si paga

Canone Rai, a luglio 7 rate. No taglio luce se non si paga

ROMA – Canone Rai, a luglio 7 rate. No taglio luce se non si paga. Nella prima fattura di luglio, utile al primo pagamento del canone Rai 2016 da quest’anno agganciato alla bolletta elettrica, saranno addebitate le rate scadute e dunque le prime sette rate cumulate (70 euro). Dopo l’inevitabile rodaggio, a regime ci saranno dieci rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

Cristina Bartelli di Italia Oggi ha preso visione della bozza del decreto attuativo che il Governo sta per licenziare e che dovrebbe fugare gli ultimi nodi da sciogliere. A partire dalla questione del rimborso dei costi in carico alle società elettriche: costi di gestione e soprattutto eventuali rimborsi nei casi previsti di esenzione non comunicata alle società che fanno da riscossori.

Morosità. Nella bozza è esplicitamente previsto che chi non verserà la sola quota televisiva del canone Rai non subirà alcuna interruzione del servizio e non gli verrà tagliata in nessun caso la luce. “Per quanto attiene alla quota di canone Rai, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti sono comunque applicati dall’Agenzia delle Entrate”, recita il decreto: l’utente moroso ha un anno di tempo per mettersi in regola. La fattura in bolletta sarà inviata anche nei casi in cui non emergano somme dovute a titolo di consumi elettrici.

Casi particolari. Parliamo dei casi in cui nessun componente la famiglia anagrafica sia titolare del contratto, oppure di utenti con reti non interconnesse, oppure quando il contratto della luce sia intestato a un soggetto diverso dall’intestatario.

La prima quando nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone risulta titolare del contratto il pagamento avviene esclusivamente mediante versamento unitario e per l’anno 2016 il pagamento è eseguito entro il 31 ottobre 2016. Il secondo caso è quello in cui il contratto sia intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone. In questo caso l’Agenzia delle entrate, Ufficio territoriale Torino I procede alla voltura d’ufficio del canone al titolare del contratto. (Cristina Bertelli, Italia Oggi)