Flavia Vento, foto su Facebook per pubblicità azienda. Tribunale: va risarcita

Flavia Vento, foto su Facebook per pubblicità azienda. Tribunale: va risarcita
Flavia Vento, foto su Facebook per pubblicità azienda. Tribunale: va risarcita (foto LaPresse)

ROMA – Un’immagine di Flavia Vento utilizzata su Facebook per fare pubblicità. Senza chiedere e quindi senza ottenere il consenso della diretta interessata. Per questo l’azienda che ha utilizzato l’immagine dovrà risarcire la showgirl.

Perché usare su Facebook una foto di un personaggio famoso integra l’ipotesi di illegittimo sfruttamento  dell’immagine e dà diritto al risarcimento del danno. Lo ha deciso la prima sezione del Tribunale di Roma, (sentenza 16008/2014): Flavia Vento, otterrà un risarcimento da parte di un’azienda che aveva postato su Facebook le foto della showgirl, al fine di attirare maggiori visitatori possibili.

Il Giudice, Monica Velletti,

“accertato che l’immagine di Flavia Vento è stata inserita in un banner presente  sul social network Facebook”, ha stabilito che “la tutela del diritto all’immagine impone che per la sua  utilizzazione sia necessario il consenso del titolare. La lesione del diritto tutelato dalla norma giustifica  l’azione risarcitoria, essendo integrata la violazione dell’art. 158 Legge Diritto d’Autore che stabilisce che chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per  ottenere il risarcimento del danno.”

Spiega l’avvocato Antonino Polimeni:

“Internet non è diverso dalla realtà. Gli utenti credono di poter fare  tutto ciò che vogliono, nascosti dietro ad uno schermo. Ma non è così: al web si applicano le stesse leggi del mondo reale. E’ percezione di tutti che fare un manifesto pubblicitario ed affiggerlo per strada con la foto di  Flavia Vento è una condotta illecita poiché occorre il suo consenso. Invece sul web molti sarebbero pronti a  farlo senza crearsi il problema della legittimità del proprio comportamento”.

Il Giudice ha quindi concluso che “alla stregua delle osservazioni sin qui esposte, la società convenuta deve  risarcire il danno arrecato all’attrice.”

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