Ex Ilva Taranto, il Consiglio di Stato boccia Tar Lecce e sindaco: l’impianto resta aperto

di redazione Blitz
Pubblicato il 23 Giugno 2021 - 12:17 OLTRE 6 MESI FA
Ex Ilva Taranto, il Consiglio di Stato boccia Tar Lecce e sindaco: l'impianto resta aperto

Ex Ilva Taranto, il Consiglio di Stato boccia Tar Lecce e sindaco: l’impianto resta aperto (Foto Ansa)

Non c’era un ulteriore pericolo imminente per la salute e pertanto l’attività dell’ex Ilva a Taranto può proseguire. Lo ha deciso il Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza del Tar di Lecce al quale si era rivolta Arcelor Mittal per impugnare l’ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci, che aveva imposto la chiusura di sei reparti dell’area a caldo poiché mettevano a rischio la salute dei tarantini.

I giudici amministrativi avevano riconosciuto in primo grado la piena legittimità di quel provvedimento. E l’azienda ha fatto ricorso al Consiglio di Stato che ora le ha dato ragione.

I magistrati hanno infatti disposto l’annullamento della sentenza del Tar di Lecce e in questo modo vengono dunque a decadere le ipotesi di spegnimento dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia e di fermata degli impianti connessi, la cui attività produttiva proseguirà con regolarità. 

Ex Ilva, l’ordinanza del sindaco annullata

L’ordinanza era stata emessa, nell’esercizio dei poteri di necessità e urgenza del Sindaco a tutela della salute della cittadinanza, a seguito di episodi di emissioni di fumi e gas verificatisi nell’agosto 2019 e nel febbraio 2020 e delle successive verifiche ambientali e sanitarie.

Il Tar della Puglia, sezione staccata di Lecce, pronunciandosi in primo grado sul ricorso delle due società, lo aveva respinto a seguito di un’approfondita istruttoria.

Ma per il Consiglio di Stato  il rigetto del ricorso in primo grado non trova conforto neanche nelle risultanze dell’istruttoria svolta dallo stesso Tar, “laddove da un lato è emerso che i più recenti episodi emissivi non sono dovuti a difetti strutturali dell’impianto, dall’altro è stata acquisita una congerie di dati a volte non pertinenti e comunque non tali da provare in modo certo l’esistenza di particolari anomalie tali da costituire serio e imminente pericolo per la popolazione”.

Ex Ilva, non c’erano ulteriori pericoli per la salute

Il potere di ordinanza d’urgenza del sindaco di Taranto è stato esercitato in assenza dei presupposti di legge, secondo il Consiglio di Stato.

Secondo Palazzo Spada, non sono emersi “fatti, tali da evidenziare e provare adeguatamente che il pericolo di reiterazione degli eventi emissivi fosse talmente imminente da giustificare l’ordinanza contingibile e urgente, oppure che il pericolo paventato comportasse un aggravamento della situazione sanitaria nella città di Taranto, tale da indurre ad anticipare la tempistica prefissata per la realizzazione delle migliorie” dell’impianto. 

Il Consiglio di Stato pertanto pur senza negare la grave situazione ambientale e sanitaria da tempo esistente nella città di Taranto, già al centro di vicende giudiziarie penali e di una sentenza di condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani, ritiene che le emissioni dell’inverno 2019 che portarono il sindaco Melucci a emettere quell’ordinanza, fossero fenomeni isolati e non dovrebbero ripetersi.

Il Consiglio di stato ha inoltre evidenziato che esiste un’Autorizzazione integrata ambientale che costituisce “il punto di equilibrio fra contrastanti interessi, in particolare fra la salute (art. 32 Cost.), da cui deriva altresì il diritto all’ambiente salubre, e il lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali e il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso”.

E ha concluso che “nella specie il potere di ordinanza abbia finito per sovrapporsi alle modalità con le quali, ordinariamente, si gestiscono e si fronteggiano le situazioni di inquinamento ambientale e di rischio sanitario, per quegli stabilimenti produttivi abilitati dall’A.I.A.”, non essendosi evidenziato un pericolo “ulteriore” rispetto a quello ordinariamente collegato allo svolgimento dell’attività industriale.