Colosseo “venduto” allo Sponsor: il testo dell’accordo con Della Valle

Pubblicato il 4 Aprile 2011 - 20:26 OLTRE 6 MESI FA

Il Colosseo illuminato (foto LaPresse)

ROMA – ”Il Soggetto Promotore (il commissario all’archeologia di Roma, segretario generale del ministero di beni culturali Roberto Cecchi ndr) e la Soprintendenza concedono all’Associazione (realizzata dallo sponsor Della Valle ndr) il diritto in esclusiva (…) di utilizzare un logo raffigurante il Colosseo, nonché di depositare una o più domande di registrazione e di registrare, in Italia e all’estero a proprio nome e per proprio conto un marchio per contraddistinguere l’associazione, comprendente il Logo (…). Il marchio e il logo e gli altri segni distintivi potranno essere utilizzati senza limitazione territoriale alcuna…”.

E’ uno dei passi dell’accordo – divulgato dall’Agenzia Ansa – per la sponsorizzazione dei lavori di restauro del Colosseo siglato il 21 gennaio del 2011 dal commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti delle aree archeologiche di Roma Roberto Cecchi e dalla soprintendente per i beni archeologici della capitale Anna Maria Moretti con l’imprenditore Diego Della Valle.

Il testo dell’accordo si compone di 9 pagine ognuna delle quali siglata dai tre contraenti, e di 11 articoli. Nell’accordo lo Sponsor si impegna a finanziare il piano di interventi con 25 milioni di euro (‘Iva ed altre imposizioni fiscali incluse’), somma per la quale potra’ godere della deducibilita’ fiscale, e si sottolinea che ”Il puntuale pagamento dello somme riferite a ciascun piano di spesa esaurisce gli obblighi dello Sponsor”.

Si precisa anche che lo Sponsor, ”potrà ottenere informazioni sullo svolgimento delle varie fasi di restauro (…) anche avendo accesso al cantiere secondo modalità da concordare con la direzione lavori”. A commissario e soprintendenza spettano fra l’altro oltre alla nomina dei responsabili, redazione dei progetti, individuazione dei contraenti per i lavori,gestione della fase esecutiva per i contratti d’appalto, ”la copertura dei costi eventualmente eccedenti il contributo”.

Si sottolinea che le funzioni di ”direzione scientifica di vigilanza su tutte le attività  relative agli interventi” spettano alla Soprintendenza. Al punto 5, sono riportate quattro clausole di esclusiva, che obbligano tra l’altro il soggetto promotore a ”non concedere a terzi l’uso, a qualsiasi titolo, di marchi, nomi, immagini o altri segni distintivi relativi al Colosseo con riferimenti ai lavori di restauro del Colosseo di cui al Piano degli Interventi”.

E a ”non concedere a terzi il diritto di associare a fini promo-pubblicitari la propria immagine e/o i propri segni distintivi al Colosseo e/o ai lavori di restauro del Colosseo di cui al piano degli interventi”. Nel testo si legge -al 4.1- tra i diritti concessi alla Associazione/Fondazione senza fini di lucro che dovrà essere costituita dallo Sponsor, la possibilita’ di ”realizzare una struttura temporanea e/o allestire una struttura fissa (…) per l’accoglienza dei sostenitori dell’Associazione”. Si trattera’ di un centro, viene precisato, ”ubicato nelle immediate vicinanze del Colosseo” che ”sara’ allestito per tutta la durata dei lavori di restauro e per i successivi due anni” e ”che potra’ fregiarsi e utilizzare la denominazione e i segni distintivi dello sponsor”.

Tra i diritti concessi allo Sponsor – previsti al punto 4.2- : quello di ”ottenere l’accesso al Colosseo per gruppi di persone con modalita’ da concordarsi con la soprintendenza”. O quello di utilizzare ”il logo e gli altri segni distintivi dell’associazione abbinati a quelli di Tod’s (…); di ”Inserire il proprio marchio dietro i biglietti del Colosseo (..)”, di ”Inserire il proprio marchio sulla recinzione del cantiere”. Estensione e durata dei diritti concessi ad Associazione e Sponsor sono ricordati al punto 4.3, dove si legge fra l’altro a pag.7 : ”I diritti concessi alla associazione avranno una durata di 15 anni a partire dalla data di costituzione della associazione eventualmente prorogabili mediante apposito accordo sottoscritto tra le parti”. I diritti ”concessi allo Sponsor – prosegue il testo – decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si protraggono per tutta la durata degli interventi di restauro ed i successivi due anni”.

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