Sea Watch, Carola Rackete ha violato la legge: tre giuristi critici sul Gip di Agrigento

di Sergio Carli
Pubblicato il 6 Luglio 2019 - 06:30| Aggiornato il 23 Luglio 2019 OLTRE 6 MESI FA

 

Sea Watch, il comandante Carola è reo o eroe? E dietro a lei, che giudizio si deve dare, se è lecito commentare la decisione di un giudice, della decisione di Alessandra Vella, gip nel Tribunale di Agrigento, che, a quanto si legge, ha trasformato la tedesca Carola in un personaggio da tragedia greca?

Dal generale coro di critiche a Salvini per come ha condotto la vicenda Sea Watch sul piano legale si distinguono alcuni interventi di giuristi che impongono attenta lettura: Bruno Tinti, Domenico Cacopardo, Filoreto D’Agostino.

Bruno Tinti, come riassunto da Domenico Cacopardo su Italia Oggi:

1. Nello Stato si applicano le leggi dello Stato. Anche il decreto-legge sicurezza 2, approvato dal Consiglio dei ministri, firmato dal Presidente della Repubblica, ora all’esame del Parlamento per la conversione (o meno) è vigente sotto tutti gli aspetti. Alessandra Vella non poteva non applicarlo. Se lo considerava in contrasto con la Costituzione doveva sollevare la questione di costituzionalità, sospendendo il procedimento.

2. Secondo la gip di Agrigento, le direttive ministeriali adottate ex art. 11 comma 1-ter del Testo unico sulle immigrazioni (divieto di ingresso della Sea Watch) non avrebbero potuto avere attuazione in ragione degli accordi internazionali vigenti. Dimenticando che le direttive stesse erano state adottate in coerenza con il Testo unico e che quindi non presentavano margini di inapplicabilità a meno di non sollevare l’incidente di costituzionalità di cui al punto 1). Non spetta al giudice lo stabilire l’inapplicabilità di una norma per contrasto con la Costituzione.

3. Questo significa che la «scriminante» (art. 51 del codice penale) utilizzata per considerare legittimo l’operato di Carola Rackete è insussistente perché fondata sul presunto (ed erroneamente evocata) contrasto tra norme internazionali e norme nazionali, rispetto al quale spetta al giudica o dichiarare l’incidente di costituzionalità o applicare la legge dello Stato.

4. Altro errore nella formulazione della decisione della dottoressa Vella è il richiamo alle norme internazionali: l’art. 19 della convenzione sulla ricerca e sul soccorso in mare prevede il passaggio di una nave nelle acque territoriali di uno stato solo nel caso che possa essere considerato «inoffensivo». Il passaggio viene considerato offensivo o pregiudizievole se la nave è impegnata … g) il carico o lo scarico … in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari «o di immigrazione vigenti nello Stato costiero». In sostanza, è la norma internazionale che introietta una riserva di legge a favore dello Stato interessato, proprio il contrario di quanto invocato dalla Gip.

5. La valutazione della «sicurezza» del porto di destinazione. Secondo la Gip, sarebbe stato di competenza della comandante della Sea Watch. Una discrezionalità che nessun ordinamento riconosce al comandante di una nave in mare, che è, anzi, obbligato a dirigere la prora verso il porto più vicino. 

Lo stesso Cacopardo ricorda che da anni dalle colonne di Italia Oggi solleva il problema dei rapporti tra ong e trafficanti. “Una questione della quale il dottor Luigi Patronaggio, procuratore della Repubblica di Agrigento, non può spogliarsi dichiarando che non ci sono evidenze probatorie circa questi rapporti ed eventuali intese. La questione merita gli approfondimenti che solo una procura della repubblica può disporre. Come merita un ulteriore passo giudiziario la decisione della gip sul caso Sea Watch e su Carola Rackete”.

Ancora Cacopardo: “Siamo nell’ambito del diritto e della procedura penale, nel quale non ci sono scorciatoie. C’è solo una strada maestra da percorrere, quella che la lettura delle norme impone. 

Per questo, sostiene Domenico Cacopardo, sbaglia Alessandra Vella quando afferma: “Ho fatto ciò che era giusto”.

“Nell’affermazione c’è già compreso ed esplicitato il punto critico del modo con cui ha affrontato la questione della Sea Watch e della sua comandante Carola Rackete: lei può solo dichiarare di “avere fatto ciò che riteneva giusto”, che, in sostanza, per un giudice, significa avere applicato la legge nel modo che in scienza e coscienza si ritiene giusto, cioè conforme alla legge stessa. È in questo approccio erroneo (non solo della Vella, ma di tanti magistrati delle leve anni 80 e dopo) che si annidano tanti errori e tanti orrori giudiziari, partendo dal caso Tortora per finire all’ultimo di coloro che sono stati riconosciuti innocenti dopo decenni di prigione.

“Lo Stato è costituito da un complesso di uomini che esercitano competenze e che possono errare. Lo stato di diritto ha le procedure per correggere gli errori e le usa. Quanto alla politica, voglio solo ricordare che l’esito della vicenda annunciato lunedì (la comandante libera e non imputata di alcunché) ha prodotto un ulteriore balzo in avanti del consenso di Matteo Salvini. Logicamente”.

Anche D’Agostino è molto critico nei confronti del Gip Vella. Nelle sue conclusioni, scrive sul Fatto, si registrano “ampi spazi di opinabilità, superati con proposizioni fideistiche delle quali la prima consiste nella lettura impropria dell’art. 10 della Costituzione, che prevede il conformarsi dell’ordinamento italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, individuate, in quel contesto, nella Convenzione per la ricerca e il soccorso in mare. Il parametro costituzionale, coniugato con la Convenzione, costituirebbe chiave di volta per assegnare alla tutela di esseri umani salvati in mare una valenza superiore a quella delle norme vigenti nello Stato”.

Si tratta di una tesi non solo “erronea, ma [che] configura anche una presa di posizione allarmante”. 

“Proprio sul richiamo al diritto internazionale si apre la falla più ampia del discorso giustificativo”. Sulla Sea Watch infatti ha sentenziato proprio un giudice internazionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo, cui si era rivolta la stessa Carola Rackete. La Corte ha respinto il ricorso negando quindi “l’esistenza di condizioni che un giudice, [cioè il Gip Vella] abilitato solo all’applicazione della normativa nazionale, ha positivamente proclamato”.

C’è di più. 

1. Il fatto che la Sea Watch sia rimasta per molti giorni fuori dalle acque territoriali in attesa di un permesso negato a più riprese “rende plasticamente la prava volontà di forzare la mano. Se non ci fosse stato dolo, la nave avrebbe potuto, in quell’ampio lasso di tempo, raggiungere porti non italiani: maltesi, tunisini e francesi. Finanche iberici”.

2. “Ancora più grave è la molto attenuata percezione dell’assolvimento del dovere da parte della Guardia di Finanza e il disconoscimento della natura di mezzo da guerra alla motovedetta. La struttura di un natante preordinato ad attività di pattugliamento delle acque territoriali e di tutela da pericoli provenienti dall’esterno non è paragonabile a quella di un mezzo (per esempio un elicottero della Guardia costiera) che svolge in via principale operazioni di salvataggio (e di polizia della pesca) e che non è armato. Una motovedetta armata è per struttura e funzione un mezzo bellico”.