Alcoltest nullo senza avvocato, giovane assolto a Milano

di Redazione Blitz
Pubblicato il 6 Giugno 2013 - 09:54 OLTRE 6 MESI FA
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Alcoltest (LaPresse)

MILANO – Alcoltest nullo se non c’è l’avvocato. Lo stabilisce la sentenza del tribunale di Milano che ha assolto un ragazzo di 20 anni scoperto ubriaco al volante. Il giovane, che guidava “con occhi lucidi e alito vinoso”, nonostante fosse risultato positivo alla prova dell’etilometro, è stato scagionato perché gli agenti al momento del controllo non lo hanno avvisato del diritto a nominare un legale di fiducia prima del test.

I due legali, infatti, avevano “denunciato come l’accertamento, come purtroppo assai di frequente accade, si fosse svolto senza le garanzie procedurali previste dalla legge”. Ogni cittadino, hanno aggiunto i difensori, “ha diritto, prima di eseguire l’alcoltest e non dopo esser risultato positivo, di essere avvisato che è sua facoltà nominare un avvocato di fiducia che possa assisterlo durante l’esecuzione del test etilometrico”.

Nelle motivazioni della sentenza, il giudice spiega, infatti, che “l’accertamento mediante etilometro dello stato di ebbrezza”, ai sensi del decreto legislativo 285/1992, “è da considerarsi accertamento tecnico irripetibile stante l’ alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell’analisi”. L’obbligo di avvertire l’automobilista del diritto a farsi assistere da un legale, chiarisce però il gup, “non ricorre unicamente nel caso in cui l’accertamento venga eseguito in via esplorativa”.

È obbligatorio, invece, come nel caso del ragazzo assolto, quando le forze dell’ordine possono già “desumere lo stato di alterazione del conducente” da elementi come gli “occhi lucidi” e “l’alito vinoso”. E se invece l’ automobilista non viene messo al corrente del suo diritto alla difesa, anche un etilometro positivo diventa “carta straccia” nel processo, una prova nulla, senza valore. E quel che resta, dunque, è “il verbale degli operanti”, che dà sì conto di “elementi certamente sintomatici – scrive il gup – di uno stato di alterazione ma che, stante la loro genericità” portano ad una assoluzione “perché il fatto non sussiste”.