L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale che ha condizionato un numero consistente di gare, nello specifico 161 lotti, indette tra il 2011 e il 2019 da vari gestori del Servizio Idrico Integrato attivi in Italia, che – nelle varie forme consentite dal Codice dei Contratti pubblici – si approvvigionano di contatori idrici per acqua fredda ad uso domestico o industriale per la misurazione legale dei consumi.
Per questo motivo l’Autorità ha comminato sanzioni per un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro (10.408.951) alle società G2 Misuratori S.r.l., Maddalena S.p.a., Itron Italia S.p.a., Sensus Italia S.r.l. a Socio Unico e WaterTech S.p.a., principali operatori del settore che si sono aggiudicati oltre il 90% dei lotti censiti nel periodo, e alle società che controllano queste ultime tre imprese, Itron Inc., Sensus Metering Systems (LuxCo 3) Sàrl e ARAD Ltd. La cifra corrisponde a circa un quinto del fatturato generato dalle gare sicuramente alterate.
L’Autorità si è basata su un articolato quadro probatorio, che muove dalla documentazione ispettiva acquisita dalle società e da terzi – da cui emerge un’abitudine al confronto tra le parti – e da un documento in forma anonima arrivato poco dopo l’avvio dell’istruttoria e comprendente una settantina di fax volti prevalentemente a coordinare, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, il comportamento di gara e in parte anche a fissare incontri tra le parti. Il corredo probatorio si è completato con i riscontri forniti dalle articolate richieste di informazioni a un campione significativo di stazioni appaltanti, tra cui quelle citate nel documento anonimo, alle stesse parti e a terzi.
La concertazione, sofisticata e ben organizzata, si è realizzata avvalendosi di tutte le modalità di contatto offerte dalla tecnologia disponibile (fax, WhatsApp, Skype) oltre che di frequenti incontri informali. Il coordinamento delle strategie partecipative di gara comprende indicazioni di prezzo minimo o di sconto massimo per gli offerenti in appoggio o indicazioni di non partecipare, definendo perfino la motivazione da presentare alla stazione appaltante.
Secondo l’Autorità l’intesa ha neutralizzato il confronto competitivo tra le parti e ha compromesso irrimediabilmente il fisiologico gioco concorrenziale, che si sarebbe dovuto instaurare in occasione delle procedure di gara, a danno delle amministrazioni pubbliche appaltanti.