Assegno per i figli, il giudice passa ai raggi X i redditi dei genitori

di redazione Blitz
Pubblicato il 20 Novembre 2014 - 13:18 OLTRE 6 MESI FA
Assegno per i figli, il giudice passa ai raggi X i redditi dei genitori

Assegno per i figli, il giudice passa ai raggi X i redditi dei genitori

ROMA – Ancora più attenzione al reddito dei genitori: quello dichiarato e quello reale, e soprattutto come si evolve nel tempo. E sulla base di queste valutazioni il giudice regolerà l’assegno di mantenimento per i figli di coppie separate.

Lo ha stabilito una recente sentenza del tribunale di Roma. Spiega il Sole 24 Ore:

Quando il giudice quantifica l’assegno di mantenimento per il figlio, deve tenere conto dell’effettiva disponibilità di denaro dei genitori (separati o comunque in contrasto tra loro).

Quindi il loro reddito, che è genericamente indicato dalla legge tra gli elementi di valutazione, va esaminato con particolare attenzione, considerando anche la sua evoluzione nel tempo, l’attendibilità delle dichiarazioni presentate al fisco e – se l’interessato è un libero professionista – le spese sostenute per produrre i ricavi. Sono le indicazioni che si traggono dalla sentenza del Tribunale di Roma (Prima sezione civile, presidente Crescenzi, relatore Galterio) sulla causa 466/2009.

L’articolo 337-ter del Codice civile impone ai due genitori l’onere di mantenere i figli «ciascuno …in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità».

In via di principio, la sentenza afferma il canone ermeneutico da seguire è la «preliminare disamina delle condizioni economiche di entrambe le parti». Su questa base è stato riesaminato l’iter logico della vicenda sin dal primo provvedimento del Tribunale: «Rispetto alla sommaria valutazione operata in sede presidenziale, il quadro emerso all’esito dell’espletata istruttoria risulta, per quanto concerne il (padre) sensibilmente mutato».

C’era infatti stato un peggioramento delle condizioni economiche del genitore e nell’approfondirne l’analisi si vede l’attenzione particolare dei giudici ai dati istruttori. Al momento di presentare il ricorso (nel 2009), l’interessato svolgeva l’attività di libero professionista con un reddito relativamente costante, mentre dal 2011, maturando la pensione di anzianità, ha continuato a svolgere l’attività, ma con proventi (dichiarati nel quadro RG del Modello Unico) sensibilmente diminuiti.