Bagnare il terrazzo del vicino di sotto è reato, per la Cassazione

di Redazione Blitz
Pubblicato il 14 Aprile 2014 - 09:05 OLTRE 6 MESI FA
Bagnare il terrazzo del vicino di sotto: reato, per la Cassazione

Bagnare il terrazzo del vicino di sotto: reato, per la Cassazione

ROMA – Bagnare le piante vi può portare in Tribunale e a una condanna per “getto pericoloso di cose” come un pericoloso “black bloc“. Non si tratta di una boutade ma di una sentenza della Corte di Cassazione, al termine di un lungo iter giudiziario fra due vicini di casa a Roma.

In una Italia dove se vai per strada ti becchi un pugno, in una Roma assediata da zingari, ciclisti, mendicanti e terroristi di strada, la notizia appare come se provenisse da oltre i confini dell’assurdo, ma in un certo senso da anche conforto, perché mentre tutto cade a pezzi, ancora qualcuno c’è che tutela la legalità come valore assoluto, anche se applicata al cattivo funzionamento di un gocciolatoio per bagnare le piante sul terrazzo.

La terza sezione penale della Cassazione ha Confermato la condanna di un uomo, al quale il tribunale di Roma aveva inflitto la pena dell’ammenda per il reato di “getto pericoloso di cose”, previsto dall’articolo 674 del codice penale. Il giudice del merito aveva condannato l’imputato perché, “innaffiando i fiori del suo appartamento, gettava acqua mista a terriccio nell’appartamento sottostante imbrattandone il davanzale, i vetri e altre suppellettili”.

L’uomo si era difeso, escludendo l’insussistenza del dolo, poiché la causa dell’accaduto era da ricondurre al “malfunzionamento di un impianto automatico di irrigazione”. Ad intervenire era stato anche l’amministratore di condominio, con due raccomandate all’imputato, il quale aveva assicurato di aver “eliminato il problema”, ma il vicino di casa aveva continuato a lamentare danni.

La Cassazione, con una sentenza depositata il 10 aprile, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’uomo:

“Una condotta quale quella oggetto di contestazione può essere certamente qualificata come ‘versamento’ nei termini delineati dall’articolo 674 c.p.”,

si legge nella sentenza, nella quale si sottolinea dunque che

“l’esito di tale azione può altrettanto pacificamente risolversi nell’altrui ‘offesa’, ‘imbrattamento’ o ‘molestia’, essendo pacificamente dotata di quella capacità offensiva che la disposizione richiede”.

Infatti, il reato in esame, ricordano i giudici di piazza Cavour,

“è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l’obbligo giuridico di evitarlo”.

Nel caso in esame, conclude la Cassazione,

“il giudice del merito ha accertato in fatto che i versamenti si erano protratti nel tempo ed erano proseguiti nonostante le lamentele della persona offesa e le segnalazioni dell’amministratore del condominio e ne ha inoltre indicato gli esiti, così escludendo, seppur implicitamente, che la condotta posta in essere potesse ritenersi priva di concreta offensività, ponendo altresì in luce la evidente consapevolezza, in capo all’imputato, delle conseguenti derivanti dall’attivazione del suo impianto di irrigazione automatica”.