Cassazione. Associazione mafiosa: condannato ai domiciliari

di Redazione Blitz
Pubblicato il 26 Aprile 2016 - 10:22 OLTRE 6 MESI FA
Cassazione. Associazione mafiosa: condannato ai domiciliari

Cassazione. Associazione mafiosa: condannato ai domiciliari

ROMA – Cassazione. Associazione mafiosa: condannato ai domiciliari. Una decisione in controtendenza quella presa dalla Corte di Cassazione: la condanna per associazione mafiosa da scontare agli arresti domiciliari, invece che la custodia in carcere. Pasquale Notarianni, arrestato a luglio 2013 nell’ambito dell’operazione Perseo e condannato in primo grado a 7 anni, resterà agli arresti domiciliari, come richiesto dai suoi avvocati, di cui la Corte ha accolto il ricorso.

La Cassazione ha cioè annullato l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro che in sede di riesame aveva accolto il ricorso della Procura distrettuale antimafia contrario agli arresti domiciliari disposti dal Tribunale di Catanzaro. La sentenza stabilisce un precedente, come sottolinea Pasqualino Rettura su Quotidianoweb.

I giudici del riesame, in sostanza, affermavano che, in sede di valutazione di esigenze cautelari, non è possibile scindere il relativo giudizio di pericolosità nelle singole componenti delittuose in contestazione quando queste siano avvinte dalla continuazione e per una di esse viga la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria ex articolo 275, comma 3, codice procedura penale.

Dunque, considerato che Notarianni è stato condannato in primo grado alla pena di 7 anni di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, gli stessi giudici, riprendendo l’insegnamento della Suprema Corte, statuivano: “…in tema di valutazione delle esigenze cautelari, se la misura della custodia in carcere è stata applicata in relazione a plurimi reati, per uno dei quali è prevista la presunzione ex articolo 275 codice procedura penale, comma 3, quando sia stata pronunciata condanna per tali reati unificati dal vincolo della continuazione, configurando come satellite quello per il quale la legge prevede la suddetta presunzione, non è possibile, in sede di valutazione della richiesta di sostituzione della misura cautelare, scorporare il reato satellite e considerare la corrispondente porzione di sanzione detentiva coperta dal presofferto cautelare, eliminando dalla valutazione la relativa presunzione di pericolosità”. (Pasqualino Rettura, Quotidianoweb)