Cassazione: la casa coniugale è della suocera? In caso di necessità se la può riprendere

Pubblicato il 28 Febbraio 2011 - 16:26 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Non può essere la suocera, se si trova in uno stato di necessità ed urgenza, a rimetterci nella crisi coniugale di una coppia, soprattutto quando l’appartamento dato in comodato agli sposi era il suo e adesso lei ne ha impellente bisogno. Lo sottolinea la Cassazione, nella sentenza 4917 della Terza sezione civile, confermando il dovere di una ex moglie – convivente con il figlio minore – di lasciare la casa di proprietà della suocera assegnata a lei come casa coniugale dal giudice della separazione.

La suocera in questione, Donata D.P., si era rivolta al Tribunale di Lecce per sentire dichiarare cessato “il rapporto di comodato precario” dell’appartamento che aveva dato al figlio per viverci con la moglie, Verena L., e il loro bambino. Quando l’unione era andata a monte, la suocera manifestò il desiderio di tornare ad avere la disponibilità della sua abitazione. Anche perchè, per motivi di salute, non poteva più vivere con l’altro figlio che la ospitava. Il Tribunale e poi la Corte di Appello di Lecce – dato che con le ‘buone’ la faccenda non si risolveva – avevano condannato la nuora “al rilascio dell’immobile”.

Contro l’ordine di ‘sgombero’, Verena ha protestato in Cassazione sostenendo di avere diritto a stare in quell’appartamento dal momento che così aveva stabilito il giudice della separazione. Ma la Suprema Corte non ha condiviso questa tesi. Se “la madre di uno dei coniugi ha concesso in comodato l’immobile perchè venisse adibito a casa familiare – spiega la Cassazione – il successivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione, di autorizzazione a favore di uno di essi, ad abitare la casa stessa” non è “opponibile al comodante allorchè, come in questo caso, lo stesso proprietario ne chieda la restituzione nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti dell’urgenza e della non previsione”.