Cassazione: scrivere storia amanti anni ’30 non è diffamazione

di Redazione Blitz
Pubblicato il 28 Giugno 2016 - 09:36 OLTRE 6 MESI FA
Cassazione: scrivere storia amanti anni '30 non è diffamazione

Cassazione: scrivere storia amanti anni ’30 non è diffamazione (dal film “Antonia”)

ROMA – Cassazione: scrivere storia amanti anni ’30 non è diffamazione. Il libro sulla storia d’amore tra la poetessa e il suo professore non è diffamatorio: se è vero che la relazione potesse aver destato scandalo un secolo fa, agli occhi del lettore di oggi di certo il racconto non è offensivo. Così la prima sezione civile della Cassazione ha respinto la richiesta di una donna che lamentava lesione dell’onore e della reputazione sua e dello zio, un professore la cui storia d’amore con la poetessa milanese Antonia Pozzi, era diventata oggetto di un libro scritto nel maggio 2002 dal titolo ‘In riva al mare’.

La diffamazione, e la conseguente richiesta di risarcimento danni, non va valutata in riferimento alla considerazione alla propria percezione ma per “lesione dell’onore e della reputazione” di cui “la persona gode tra i consociati”. Non è quindi diffamatorio – dice la Cassazione – il libro semi-biografico su due amanti dell’inizio del ‘900, visto che “il sentimento etico comune al lettore contemporaneo” è diverso dalla “morale imperante all’epoca dei fatti descritti nel libro (gli anni trenta del secolo scorso)”.

La nipote del professore aveva portato la scrittrice, Alessandra Cenni, in tribunale per essere risarcita, ritenendo anche che lei stessa potesse essere individuata come la fonte delle rivelazioni riportate nel libro. La richiesta era stata respinta prima dal tribunale di Genova, poi dalla Corte d’appello, che aveva sottolineato come i fatti narrati non fossero tali da ledere “né l’identità personale e neppure l’onore” di suo zio, e ha affermato anche che il libro non poteva indurre “il lettore a ritenere, erroneamente, che l’unica fonte delle notizie raccolte sul rapporto sentimentale” tra la poetessa e il professore fosse stata proprio la nipote di questi.

Ora è arrivata la conferma della Cassazione che ha definitivamente respinto la pretesa.

Quali criteri devono essere utilizzati per valutare una condotta come diffamatoria ai fini del risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile?

Con la recente sentenza numero 12813/2016 del 21 giugno (scaricabile qui) la Corte di Cassazione ha precisato che il riferimento non può andare alla considerazione che ogni individuo ha della propria reputazione. La lesione della reputazione personale rilevante ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile deve essere letta, infatti, come lesione dell’onore e della reputazione che ogni persona gode tra i consociati. (Valeria Zeppilli, Studio Cataldi)