Cassazione: sì alla semi libertà per i terroristi "non violenti"

Pubblicato il 12 Dicembre 2011 - 16:31 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Via libera dalla Cassazione alla concessione delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova e semiliberta', esclusa la liberazione anticipata) a favore di chi e' stato condannato per terrorismo, ma senza aver compiuto ''atti di violenza''. A differenza dell'appartenenza alla mafia che ''va' combattuta sempre e comunque'', spiega la Suprema Corte, il ''mero dissenso ideologico politico e sociale'' non si puo' ''criminalizzare'' ad oltranza dopo aver ottenuto le condanne degli eversori che non si sono macchiati di fatti di sangue.

Con questa decisione (sentenza 45945), i supremi giudici hanno accolto il reclamo di William Frediani (34 anni), ritenuto la mente delle 'Cellule di offensiva rivoluzionaria' di Pisa, condannato dalla Corte di Appello di Firenze nel 2007 a cinque anni e otto mesi di reclusione per una serie di atti intimidatori nei confronti, soprattutto, di esponenti e sedi di An in Toscana. Frediani si e' rivolto alla Suprema Corte contestando la decisione con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Torino, nel dicembre del 2010, gli aveva negato le misure alternative sostenendo che la condanna per terrorismo, al pari di quella per associazione mafiosa, era ''ostativa'' alla concessione del beneficio ''a prescindere dal compimento concreto di specifici atti di violenza''.

Ma la Cassazione ha dissentito da questa tesi e ha spiegato che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di Torino, ''il Legislatore, nell'affrontare i due temi (terrorismo ed eversione da un lato, mafia dall'altro) li ha voluti trattare in modo diverso, essendo differenti i due fenomeni, sia sul piano sociale che su quello criminologico''.

''La mafia – sottolineano i supremi giudici – va' combattuta sempre e comunque, non avendo essa ne' giustificazioni, ne' ideologie di riferimento, e dunque non merita neppure i benefici in sede di esecuzione (eccetto il caso della collaborazione)''.

Invece ''per le finalita' di terrorismo o di eversione si e', evidentemente, voluta evitare la prospettiva (ove si prescindesse dai concreti atti di violenza) di una criminalizzazione, perseguita fino al momento dell'espiazione della pena, del mero dissenso ideologico politico-sociale che si sia manifestato in forme solo associative pur pericolose ma non attuate mediante concreti atti di violenza''.

Ora i tribunali di sorveglianza dovranno adeguarsi a questa interpretazione meno severa dell'articolo quattro bis dell'Ordinamento penitenziario e la decisione su Frediani dovra' essere rivista.