Condanna definitiva può essere rivista. Cassazione svuota-carceri: non solo droga

di Redazione Blitz
Pubblicato il 15 Ottobre 2014 - 09:53 OLTRE 6 MESI FA
Condanna definitiva può essere rivista. Cassazione svuota-carceri: non solo droga

Condanna definitiva può essere rivista. Cassazione svuota-carceri: non solo droga

ROMA – Condanna definitiva può essere rivista. Cassazione svuota-carceri: non solo droga. La condanna in via definitiva è un tabù giuridico infranto: la Corte di Cassazione ha stabilito che se la pena è stata fondata su norme successivamente dichiarate incostituzionali, deve essere rivista. Già la sentenza di maggio aveva messo in soffitta la legge Fini-Giovanardi (giudicata incostituzionale a inizio anno) troppo punitiva per reati leggeri, ma con le motivazioni pubblicate ieri dai giudici delle Sezioni unite della Cassazione, il principio si estende a tutti i reati, aprendo di fatto le porte del carcere per chi vi è detenuto ingiustamente più di un provvedimento “svuota-carceri” di cui sempre si parla.

E’ davvero storico il pronunciamento della Corte di Cassazione, il giudice delle leggi, per almeno tre motivi: intacca il tabù del giudicato, consente e ha già consentito l’uscita dal carcere di centinaia forse migliaia di detenuti, bacchetta severamente classe politica e Parlamento con la constatazione che negli ultimi anni ha approvato “una serie di irragionevoli previsioni sanzionatorie su cui è dovuto intervenire il Giudice delle leggi”.

La sentenza. La sentenza muoveva dal ricorso di un imputato per detenzione e spaccio di stupefacenti condannato nel 2012 a 6 anni di carcere a causa del divieto, introdotto nel 2005 dalla legge ex Cirielli, di dare prevalenza all’attenuante del «fatto di lieve entità» (la dose modesta di droga detenuta) rispetto alla recidiva. Un divieto cancellato dalla Corte costituzionale nel 2012, in quanto contrastante con l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Gli effetti sulla popolazione carceraria. In base alla sentenza pubblicata ieri dalla Cassazione, spetterà al giudice dell’esecuzione rimuovere l’illegalità di una pena inflitta in base a norme dichiarate poi incostituzionali. Ma, soprattutto, spetterà al pubblico ministero attivare il giudice dell’esecuzione per l’eventuale ricalcolo della pena, sia se deve ancora essere emesso l’ordine di esecuzione sia se la detenzione è già in corso. E questo specifico dovere del Pm è un punto centrale della decisione, destinata a incidere significativamente sulla popolazione carceraria

Bacchettata al Parlamento “irragionevole”. Negli ultimi anni, il Parlamento ha inasprito molte pene in maniera “irragionevole” e “senza fondamento” – non solo per quanto riguarda gli stupefacenti – costringendo la Consulta ad intervenire più volte, e la Cassazione a ridurre o disapplicare le pene dichiarate incostituzionali fino a travolgere il “mito giuridico” della “intangibilità del giudicato”. Lo sottolinea la Suprema Corte prendendo di mira soprattutto, ma non solo, la legge Fini-Giovanardi, una normativa “imposta” violando la Costituzione.

A sostegno della necessità di applicare le decisioni della Consulta, come la bocciature della Fini-Giovanardi dove inaspriva le pene per i piccoli pusher recidivi e dove non distingueva tra droghe pesanti e leggere, le Sezioni Unite rilevano che “far eseguire una condanna, o una parte di essa, fondata su una norma contraria alla Costituzione, e perciò dichiarata invalida dal Giudice delle leggi, significa violare il principio di legalità”. Dunque via libera agli ‘sconti di pena’. Il principio non vale se cambia la legge: vale solo se la legge con cui qualcuno è stato condannato era incostituzionale.

“Il diritto fondamentale alla libertà personale deve prevalere sul valore dell’intangibilità del giudicato”. Secondo la Cassazione, inoltre, sarebbe “del tutto irrazionale” consentire “la sostituzione dell’ergastolo con quella di trent’anni di reclusione”, come è avvenuto in varie decine di casi di boss mafiosi per effetto della sentenza ‘Ercolano’ della Corte di Strasburgo, e ritenere, invece, “intangibile” la porzione di pena “applicata per effetto di norme che mai avrebbero dovuto vivere nell’ordinamento: un ‘sovrappiù’ che risulta l’effetto ancora in atto di una norma senza fondamento, estromessa dall’ordinamento giuridico”.

Tra l’altro, prosegue la Suprema Corte, continuare a tenere in carcere persone condannate a pene divenute ‘fuorilegge’, “costituirà un ostacolo” al perseguimento dello scopo “rieducativo” perché tale condanna sarà “inevitabilmente” avvertita “come ingiusta da chi la sta subendo”. E questo in quanto la pena è stata “non già determinata dal giudice nell’esercizio dei suoi ordinari e legittimi poteri, ma imposta da un legislatore che ha violato la Costituzione”.

Anche i giudici dell’esecuzione della pena, e i pubblici ministeri nell’ambito delle loro “funzioni istituzionali di vigilanza sulla ‘osservanza delle leggi'”, hanno il compito di far ricalcolare le pene, al ribasso, obbedendo alle indicazioni della Consulta e degli ‘ermellini’, conclude la Cassazione invitando i magistrati a fare la loro parte per rendere il carcere meno disumano e le pene più equilibrate.