Condomini morosi, si può sapere chi sono. Ma l’elenco in portineria no

di Daniela Lauria
Pubblicato il 14 Novembre 2019 - 14:26 OLTRE 6 MESI FA
Condomini morosi, si può sapere chi sono. Ma l'elenco in portineria no

Palazzi condominiali in una foto d’archivio Ansa

ROMA – Si può sapere il nome dei condomini morosi, quelli cioè non in regola con il pagamento delle spese sostenute per la gestione del palazzo. Ma l’elenco dei cattivi pagatori non può essere affisso in portineria. E’ la privacy.

Il problema accomuna quasi tutti i condomini, specie nelle grandi città, dove sempre più spesso capita di condividere il pianerottolo con vicini non sempre disponibili a contribuire alle spese comuni, magari per i lavori di manutenzione del palazzo o addirittura le bollette di luce e riscaldamento. Il problema riguarda anche tutti gli altri inquilini, dal momento che il secondo comma dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile ha introdotto la responsabilità sussidiaria fra condomini. 

Significa che i creditori del condominio possono agire per recuperare le somme loro dovute, nei confronti dei soggetti in regola con i pagamenti. Ma solo dopo aver escusso quelli morosi, cioè dopo che non siano riusciti a recuperare giudizialmente, in tutto o in parte, la quota da questi dovuta.

Va da sé che i condomini paganti abbiano tutto l’interesse a conoscere il nome dei loro vicini non in regola con le rate e l’amministratore è tenuto a fornirglielo. Ma la privacy di questi va salvaguardata verso gli esterni. Non si può quindi affiggere nel portone del palazzo, accessibile anche agli estranei, un elenco dei cattivi pagatori.

Quali sono le tappe:

Il primo ad agire è l’amministratore che entro sei mesi dalla chiusura del bilancio d’esercizio deve tentare di ottenere il pagamento dal condomino moroso nei seguenti modi: 

Una lettera di sollecito, redatta da egli stesso, nel quale esorta il condomino a pagare i suoi debiti entro tot tempo (di solito quindici giorni);

Se la lettera di sollecito non sortisce alcun esito, può inviare al debitore una lettera di diffida e messa in mora, nella quale per l’ultima volta lo esorta al pagamento e, in mancanza del quale, sottolinea che sarà costretto ad adire le vie legali.

Se ognuno dei precedenti tentativi risulta vano, all’amministratore non resta altro che il decreto ingiuntivo, ossia il provvedimento di un giudice che impone al debitore di pagare entro 40 giorni dalla ricezione dello stesso.

Per chiederlo al tribunale, l’amministratore non ha neanche bisogno della delibera assembleare che lo autorizzi. Inoltre, anche se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo, esso è immediatamente esecutivo.

Fonte: Garante Privacy, Corriere