Condominio, amministratore affige lista dei morosi? Condanna per diffamazione

Pubblicato il 29 Gennaio 2013 - 16:30| Aggiornato il 11 Maggio 2022 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – L’amministratore che espone in luogo pubblico e visibile a chiunque il nome di coloro che non pagano il condominio, o sono in ritardo con i pagamenti, rischia la condanna per diffamazione. La Cassazione infatti ha sentenziato che il diffondere a tutti i condomini i nominativi di chi non paga il condominio o è semplicemente in ritardo con i pagamenti è diffamante, una “pubblica gogna”.

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La Cassazione ha quindi confermato il verdetto di colpevolezza per Pietro A., amministratore di un condominio di Messina. L’uomo aveva affisso sulla porta dell’ascensore, all’ingresso del palazzo, l’elenco dei morosi avvisando che, se entro due giorni non avessero provvisto al saldo, la società municipalizzata erogatrice del servizio idrico li avrebbe lasciati all’asciutto.

Uno dei condomini, Rosario G., lo aveva denunciato per offesa alla reputazione anche perché una parte della mora che lo riguardava era attribuibile al precedente inquilino mentre lui, più volte, aveva anche sollecitato l’amministratore per fare chiarezza sulla sua parte di debito. Ad avviso di Rosario G., quel comunicato affisso all’ascensore aveva l’evidente intento ”di sottoporre ad una ‘pubblica gogna’ coloro che non avevano pagato le quote”.

Sia il Giudice di Pace di Messina, che il Tribunale – con verdetto del 21 gennaio 2011 – gli avevano dato ragione. Lo stesso è avvenuto in Cassazione che ha ricordato: ”Integra il delitto di diffamazione il comunicato con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile, non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti, ma ad un numero indeterminato di altri soggetti”.

La Suprema Corte, con la sentenza 4364, ha cosi’ respinto il ricorso dell’amministratore avvertendolo che avrebbe fatto meglio a ”calibrare il contenuto dell’informazione a tale esigenza (di maggior riservatezza) evitando di menzionare anche l’identita’ dei condomini morosi”. .