Congedi parentali, nuove regole dal 13 agosto: indennizzabili 9 mesi, 10 gioni obbligatorio per il papà

Congedi parentali, tutte le nuove regole che saranno in vigore dal 13 agosto. Sale a 9 mesi il periodo indennizzabile. Tre mesi a genitore, più altri tre mesi che potranno essere usufruiti da uno dei due genitori.

di redazione Blitz
Pubblicato il 11 Agosto 2022 - 08:45 OLTRE 6 MESI FA
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Congedi parentali, nuove regole dal 13 agosto: indennizzabili 9 mesi, 10 gioni obbligatorio per il papà (foto Ansa)

Congedo parentale di maternità e paternità. A partire dal 13 agosto entrano a pieno regime le novità normative previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il congedo obbligatorio della madre ed il congedo facoltativo del padre. AdnKronos spiega tutte le novità introdotte. 

Congedo al padre lavoratore autonoma rispetto a quello della madre

Tale misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) e autonomo rispetto a quello della madre. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto. Può essere utilizzato fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.

Lavoratrici autonome, indennità giornaliera per periodi antecedenti il parto

Alcune novità riguardano le lavoratrici autonome. E’ riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. A compiere gli accertamenti sono i medici della Asl. L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Anche il congedo parentale per i genitori lavoratori iscritti alle varie gestioni cambia. Per i lavoratori dipendenti, fino al dodicesimo anno di vita del figlio spetta a ciascun genitore lavoratore un’indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi non trasferibili all’altro genitore. I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Alla madre spetta un periodo indennizabile di 3 mesi fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). L’indennità non è trasferibile all’altro genitore. 

Al padre il periodo indennizzabile di 3 mesi è fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). L’indennità non è trasferibile all’altro genitore.

Congedo parentale, il periodo complessivo indennizzabile è di 9 mesi complessivi

Avendo entrambi i genitori diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, il periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori sale così a  9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori. La madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati. In questo caso, il congedo parentale indennizzabile al 30% della retribuzione è di 9 mesi e non più 6 mesi.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

I genitori iscritti alla Gestione separata

Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, invece, è data la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

Congedo parentale per lavoratori autonomi

E’ previsto, infine, il Congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l’anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.