Corte Costituzionale: no sospensione di pena per i ladri d’appartamento

di redazione Blitz
Pubblicato il 28 Settembre 2019 - 15:42 OLTRE 6 MESI FA
Corte Costituzionale: niente sospensione di pena per i ladri d'appartamento

Un ladro d’appartamento in azione – Foto archivio Ansa

ROMA – Niente sospensione di pena per i ladri d’appartamento. Lo conferma la Corte Costituzionale con la sentenza 216 depositata venerdì 27 settembre, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all’articolo 656 del codice di procedura penale. La norma che vieta al giudice di sospendere l’esecuzione di pena è legittima.

A rivolgersi alla Consulta era stato il Tribunale di Agrigento in funzione di giudice dell’esecuzione, a luglio dello scorso anno. I giudici siciliani erano chiamati a pronunciarsi sul ricorso di un uomo condannato a otto mesi di reclusione e a 300 euro di multa per furto in abitazione, che chiedeva di poter presentare la domanda per accedere alle misure alternative al carcere. Una domanda che non poteva essere presentata proprio per via della norma contenuta al comma 9 dell’articolo 656.

Il tribunale sollevava dunque una questione di legittimità in base al primo comma dell’articolo 3 della Costituzione (tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge) e al terzo comma dell’articolo 27 (le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato). Non concedere la sospensione della pena, in sostanza, avrebbe determinato “da un lato un ingiustificato deteriore trattamento per il furto in abitazione” rispetto ad altre tipologie di furti e, dall’altro, un “ingiustificato trattamento deteriore del furto in abitazione rispetto ai più gravi delitti di rapina ed estorsione…non abbracciati, nelle forme non aggravate, dal divieto in esame”. Senza contare che la norma si fonderebbe su una “aprioristica presunzione di pericolosità” ed andrebbe a violare proprio “il principio rieducativo” della pena al centro dell’articolo 27.

Secondo la Consulta, però, le questioni non sono fondate. “Il divieto di sospensione dell’ordine dell’esecuzione – si legge tra l’altro nella sentenza – trova la propria ratio nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e dalla speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato”.

Né può essere ravvisato un “aprioristico” automatismo legislativo in quanto il legislatore ha ritenuto che la “pericolosità… evidenziata dalla violazione dell’altrui domicilio rappresenti ragione sufficiente per negare in via generale” la sospensione, in attesa “caso per caso della valutazione del tribunale di sorveglianza”.

Quanto alla presunta violazione del principio rieducativo della pena, dicono ancora i giudici, “che postulerebbe sempre, secondo il giudice a quo, una ‘valutazione individualizzata del prevenuto’ in relazione alla possibilità di concedergli i benefici”, va sottolineato che la norma prevista dal codice penale “non esclude affatto tale valutazione” rimandando al tribunale di sorveglianza “in sede di esame dell’istanza di concessione dei benefici, che il condannato può comunque presentare una volta passata in giudicato la sentenza”.

Archiviate le questioni di legittimità, la Corte segnala però al Parlamento “per ogni sua opportuna valutazione”, l'”incongruenza” della procedura processuale – stabilita con l’articolo 656, e la “vigente disciplina sostanziale” che, invece, “riconosce la possibilità di accedere a talune misure alternative sin dall’inizio dell’esecuzione della pena”. E questo anche per il rischio che la decisione del tribunale di sorveglianza arrivi dopo che il condannato abbia scontato buona parte o addirittura tutta la pena.

Fonte: Ansa