Divorzio, anche tradimento platonico può causare addebito di separazione

di redazione Blitz
Pubblicato il 2 Agosto 2016 - 14:52 OLTRE 6 MESI FA
Divorzio, anche tradimento platonico può causare addebito di separazione

Divorzio, anche tradimento platonico può causare addebito di separazione

ROMA – Anche il tradimento platonico può causare l’addebito della separazione. Un tradimento come quello che si può commettere instaurando un rapporto puramente virtuale, fatto di messaggi e chat con qualcuno conosciuto su internet e che non si è mai incontrato di persona. Lo spiega il sito di informazioni giuridiche Studio Cataldi, dove Lucia Izzo ricorda che l’articolo 151 del codice civile afferma che

“la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

I doveri sono quelli di fedeltà reciproca, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione. Se in passato l’infedeltà era quella “concreta”, oggi bastano messaggi lasciati su internet, sui social network o nei siti di incontro per scatenare le conseguenze dell’addebito della separazione.

In particolare la Corte di Cassazione con una sentenza del 2013 ha stabilito che anche una relazione puramente platonica, non connotata da rapporti sessuali, può configurare violazione del dovere di fedeltà.

Nel caso in specie di una moglie scoperta a intrattenere una relazione amorosa con un uomo

coltivata via internet e contatti telefonici, ma priva di alcun incontro personale e di congressi carnali, i giudici, pur avendo escluso che, nel caso di specie, lo scambio interpersonale, extraconiugale, avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina, hanno affermato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 cod. civ., non solo quando si sostanzi in un adulterio, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

Quello che la Corte mira a tutelare è la dignità del partner, che rischia di essere compromessa a causa del comportamento sospetto del compagno o della compagna, tale da diffondere concretamente il dubbio e i sospetti che sussista un’effettiva infedeltà, indipendente da una consumazione carnale.